Sentenza 6 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione a benefici penitenziari che presuppongano la prova della collaborazione con la giustizia dell'interessato, gli elementi che qualificano tale collaborazione devono essere accertati dal giudice anche d'ufficio, ma la parte ha l'onere di allegare e di prospettare le circostanze idonee a dimostrare l'impossibilità della utile collaborazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2013, n. 29217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29217 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 06/06/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2105
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 47584/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP VI, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 29 maggio 2012 del Tribunale di sorveglianza di Napoli, n. 6959/2011. Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione in persona del sostituto procuratore generale, dott. VIOLA Alfredo Pompeo, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 29 maggio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova al servizio sociale proposta da RA VI, detenuta in espiazione della pena di anni sei di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, commesso in Castellammare di Stabia dal settembre 2002 al maggio 2006. A sostegno della decisione, dopo aver richiamato la disciplina ostativa ai benefici penitenziari nei confronti dei condannati per i delitti previsti dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen), derogabile solo in caso di prestata collaborazione con la giustizia, o di collaborazione impossibile per essere i reati e i rispettivi autori già compiutamente accertati e identificati, o di collaborazione inesigibile per il ruolo marginale dell'istante tale da non poter apportare alcun significativo contributo per individuare più elevati livelli di responsabilità, il Tribunale ha ritenuto che la RA, condannata per il delitto associativo finalizzato al narcotraffico, ostativo all'ammissione ai benefici penitenziari, non avesse indicato elementi utili a provare l'impossibilità della sua collaborazione con la giustizia, non essendo sufficiente, al riguardo, l'affermazione che lei stessa e tutti i coimputati fossero stati condannati sulla base degli elementi (intercettazioni, videoriprese e simili), acquisiti nel corso delle indagini. Il Tribunale ha aggiunto che l'esclusione di una condotta di collaborazione con la giustizia, ovvero di situazioni a questa equivalenti, rendeva ultronea l'acquisizione di ulteriori informazioni di polizia, richiesta dall'RA, circa l'inattualità dei suoi collegamenti con i membri del sodalizio camorristico.
L'RA, infatti, aveva sostenuto che le informazioni di polizia già trasmesse tenevano conto soltanto del suo passato criminale e la confondevano con suo fratello, indicato nella sentenza di condanna come la persona che avrebbe preso il posto di MI NI, marito della stessa RA divenuto collaboratore di giustizia, nel traffico di droga esercitato nel rione "Savorito" di Castellammare di Stabia.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione l'RA personalmente, la quale articola tre motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 47, 4 bis e 58 ter Ord. Pen. e la mera apparenza della motivazione, per avere il Tribunale negato l'Impossibilità ovvero l'irrilevanza della sua collaborazione, prescindendo dalle sentenze di primo e secondo grado richiamanti l'imponente materiale probatorio, costituito da intercettazioni ambientali, videoriprese, relazioni ed annotazioni di polizia giudiziaria, sul quale erano state fondate le condanne di tutti gli imputati, giudicati secondo il rito abbreviato, precisando che il giudice aveva perfino respinto la richiesta di integrazione probatoria del pubblico ministero, finalizzata all'acquisizione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ritenendo le prove già assunte sufficienti per la decisione.
2.2. Con il secondo motivo l'RA denuncia l'omessa valutazione della richiesta difensiva di integrazione istruttoria, a norma dell'art. 665 c.p.p., comma 5, diretta all'acquisizione di elementi attuali e fattuali circa i suoi presunti collegamenti con la criminalità organizzata, in violazione del diritto di difesa e dell'obbligo di motivazione, non sussistendo alcuna giustificazione del mancato approfondimento istruttorio.
2.3. Con il terzo motivo lamenta il travisamento degli elementi probatori, avendo il Tribunale attribuito all'RA la continuazione dell'attività criminale, nel traffico della droga, già svolta dal proprio marito, MI NI, sulla base dell'erronea indicazione di tale dato contenuta nella nota informativa della polizia, mentre la sentenza di condanna aveva individuato il continuatore dell'attività illecita del MI nel fratello dell'RA e non nell'istante.
3. Il pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso inerente alla violazione di legge e al difetto di motivazione in punto di collaborazione inesigibile o irrilevante è fondato.
L'ordinanza impugnata afferma apoditticamente l'insufficienza del materiale probatorio già acquisito (intercettazioni ambientali, videoriprese, relazioni e informative di polizia) e della collaborazione prestata dal marito della ricorrente, MI NI, a rendere impossibile o irrilevante la collaborazione dell'RA, senza spiegare tuttavia le ragioni di tale giudizio. In proposito, fermo l'onere di allegazione degli elementi da cui il condannato per uno o più delitti ostativi di cosiddetta prima fascia, inclusi nell'elenco di cui all'art. 4 bis, comma 1 Ord. Pen., fa discendere l'affermazione della sua collaborazione con la giustizia ovvero l'allegazione di impossibilità o irrilevanza di essa (c.f.r., tra le molte, Sez. 1, n. 10427 del 24/02/2010, dep. 16/03/2010, Rv. 246397), il giudice deve esaminare, nel caso di dedotta collaborazione, gli atti del procedimento, eventualmente integrandoli coi poteri istruttori di ufficio riconosciutigli dall'art. 666 c.p.p., comma 5, cui rinvia l'art. 678 c.p.p., per accertare, in concreto, secondo la specifica disposizione di cui all'art. 58 ter, comma 2, Ord. Pen., sentito anche il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali si assume la prestata collaborazione, la sussistenza o meno di essa;
e, nel caso di addotta ricorrenza di una condizione equipollente per impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, l'accertamento del giudice non può prescindere dall'esame della sentenza di condanna che accerti la limitata partecipazione dell'istante al fatto criminoso ovvero dall'esame della sentenza irrevocabile che abbia operato l'Integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, giusta la disposizione contenuta nell'art. 4 bis, comma 1-bis, prima parte, Ord. Pen., inserito dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 3, comma 1, lett. a), conv., con modificazioni, dalla legge 23/04/2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), che ha sostituito l'originario art. 4 bis, comma 1 con gli attuali commi da 1 a 1-quater, in linea con le sentenze della Corte costituzionale n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 sulle cosiddette collaborazioni "irrilevanti", "inesigibili" o "impossibili", assimilate alle collaborazioni effettive come condizioni di ammissibilità del condannato per delitti ostativi ai benefici penitenziari (v., anche, Sez. U, n. 14 del 30/06/1999, dep. 05/10/1999, Ronga).
La diversità dei moduli istruttori previsti per la collaborazione effettiva e per quella impossibile, rispettivamente, dall'art. 58 ter, comma 2, e 4 bis, comma 1-bis, prima parte, Ord. pen., trova giustificazione nel fatto che, mentre la collaborazione con la giustizia rileva anche quando sia stata prestata dopo la condanna, donde l'esigenza di acquisire informazioni non solo rivolte al passato ma anche attente alle emergenze successive con il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria competente, la situazione equipollente di irrilevanza, inesigibilità o impossibilità della collaborazione postula fatti già compiutamente accertati per i quali fanno stato le sentenze irrevocabili ad essi pertinenti. Nel caso di specie, in cui l'istante ha dedotto l'irrilevanza della sua collaborazione per essere il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per il quale è stata condannata già
compiutamente accertato, l'omissione, da parte dei Tribunale di sorveglianza, della verifica dell'assunto sulla base delle pur prodotte sentenze di condanna di primo e secondo grado, essendosi il collegio limitato ad affermare apoditticamente l'insufficienza degli elementi addotti dalla ricorrente nella memoria difensiva del 12 marzo 2012, configura la violazione del tracciato istruttorio previsto dall'art. 4 bis, comma 1-bis Ord. Pen., e il vizio di motivazione denunciato.
1.2. L'ulteriore censura di mancata richiesta di informazioni integrative alla polizia, per la migliore specificazione dei dati temporali delle notizie da essa trasmesse sul conto dell'RA, al fine di escludere, nella prospettiva dell'istante, la concreta attualità dei suoi pretesi collegamenti con la criminalità organizzata, non configura la dedotta violazione di legge sotto il profilo del disconoscimento del diritto di difesa, ne' il lamentato vizio della motivazione, poiché il diniego è stato ancorato all'esclusa ricorrenza di una situazione di collaborazione con la giustizia o di altra equipollente, con la conseguenza che, negato il principale requisito di ammissibilità della domanda, a norma dell'art. 4 bis Ord. Pen., comma 1 diventava superfluo acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, ai sensi dello stesso art. 4 bis, comma 2.
1.3. Il terzo motivo pertinente al travisamento di informazione rilevante circa la continuazione dell'attività criminosa, già svolta da MI NI, marito dell'RA, da parte di quest'ultima, anziché - come emergerebbe dalla sentenza di condanna - da parte del fratello della ricorrente e cognato del MI, è formulato in termini generici, e, comunque, il dato che sarebbe stato equivocato non è in necessario contrasto con le informazioni di polizia (note del Commissariato P.S. di Castellammare di Stabia in data 8/03/2012 e 23/05/2012), valorizzate dal Tribunale, le quali indicano anche nell'RA una epigona del coniuge nella gestione degli affari illeciti.
2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli che, uniformandosi a quanto indicato da questa Corte, procederà, sulla base della sentenza irrevocabile, alla verifica dell'allegata impossibilità della ricorrente di un'utile collaborazione con la giustizia, in ottemperanza della disposizione di cui all'art. 4 bis, comma 1-bis, prima parte, Ord. Pen..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2013