Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Grava sul condannato istante per la concessione di benefici penitenziari l'onere di allegazione della specifica situazione di derogabilità della condizione ostativa alla concessione stessa. V. Corte cost., 27 luglio 1994 n. 357; Corte cost., 1 marzo 1995 n. 68.
Commentario • 1
- 1. Rimessa alle Sezioni Unite la questione circa l'interpretazione delMarta Pelazza · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 39795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39795 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3071
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 013583/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC GI N. IL 27/10/1959;
avverso ORDINANZA del 08/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO GI che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza dell'8/3/2007 il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da GI GI avverso il provvedimento 28/10/2006 del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto con il quale era stata respinta la sua richiesta di concessione di un permesso-premio di un giorno da trascorrere con i propri familiari in Spoleto.
Il Tribunale ha rilevato che il GI trovavasi in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio aggravato - delitto che in sentenza si era affermato essere stato commesso per motivi abietti - e quindi per reato ostativo alla fruizione del beneficio richiesto;
che, inoltre, la richiesta di accertare la sussistenza dell'ipotesi della "collaborazione impossibile" non era proponibile in sede di reclamo non essendo stata proposta dinanzi al Magistrato di Sorveglianza. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il condannato con atto del 23/3/2007 seguito da motivi a sostegno del 3/4/2007. A seguito della richiesta di rigetto del ricorso rassegnata dal P.G. presso questa Corte, il difensore del ricorrente ha, in data 20/9/2007, depositato note di replica.
Nella sua impugnazione il GI, dopo avere rammentato che la mancata previsione nel programma di trattamento della possibilità di fruire di permessi-premio (al quale aveva accennato il Magistrato di Sorveglianza nel suo provvedimento di rigetto dell'istanza) non aveva alcuna rilevanza, dovendo tale omessa previsione essere ricondotta ad una inerzia amministrativa e spettando comunque al Magistrato di Sorveglianza l'adozione di iniziative in tema di permessi-premio, ha soggiunto che le acquisite informazioni di Polizia erano riconducibili a tempo antecedente alla carcerazione del condannato. Nel ricorso, e più ampiamente nella nota di replica, ha quindi affermato che nella specie sussistevano i requisiti per la concedibilità del beneficio, essendo stata espiata la pena per l'unico reato ostativo, e che, peraltro, era ravvisabile nella specie l'ipotesi derogatoria della "collaborazione impossibile", che il Magistrato di Sorveglianza, contrariamente alla opinione del Tribunale, avrebbe dovuto conoscere d'ufficio.
Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto. Va premesso che tutte le considerazioni relative alla carenza di previsione del beneficio in questione nel programma di trattamento ovvero alla inattualità delle informazioni di Polizia non hanno alcuna rilevanza in questa sede, posto che delle relative questioni ebbe ad occuparsi il Magistrato di Sorveglianza e che esse non vennero trattate innanzi al Tribunale che, come risulta dalla esposizione del fatto innanzi effettuata, ha posto a base della decisione ben diversa ratio decidendi.
Ed infatti il Tribunale ha soltanto affermato che il GI si trova in espiazione di pena ad un titolo ex lege ostativo alla concessione del beneficio, che in ordine alla sussistenza della condizione derogatoria di tale ostatività, costituita dalla impossibilità fattuale o legale della collaborazione, nessuna allegazione era stata fatta innanzi al Magistrato di Sorveglianza, che la preclusione derivante dalla mancata allegazione (ad onere dell'interessato) della condizione in discorso rendeva la questione improponibile in sede di reclamo. Il difensore del ricorrente contesta siffatta stringente sequenza logica (condivisa dal requirente P.G.) affermando che, secondo non recente pronunziato di questa Corte, non sarebbe configurabile alcun onere di allegazione in capo al condannato, essendo il Magistrato di Sorveglianza ex officio investito della cognizione tanto della sussistenza delle condizioni ostative quanto della esistenza delle condizioni derogatorie. La tesi deve essere disattesa, e pertanto condivisa la statuizione del Tribunale di Sorveglianza, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte che onera il richiedente il beneficio della allegazione iniziale della specifica situazione di derogabilità della condizione ostativa alla concessione del beneficio stesso (cfr. Cass. sentenze nn. 7267/06 - 38288/05 - 21356/04 - 1545/00). Consegue la reiezione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente GI GI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007