Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
Al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici penitenziari (nel caso di specie, la liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione, così da consentire l'esame del merito dell'istanza stessa. (V. Corte cost. sentenze nn. n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 18658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18658 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ LO - Consigliere - N. 00420
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023665/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL CE N. IL 04/10/1969;
avverso ORDINANZA del 29/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza depositata il 4 giugno 2007, ha dichiarato inammissibile la domanda di liberazione condizionale proposta da PO LO, in ragione del rilievo: che l'istante era tuttora detenuto in esecuzione di condanne per reati ostativi in base al combinato disposto della L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 58 ter (cosiddetto ordinamento penitenziario) e della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 2; che nessuna collaborazione con la giustizia era stata pacificamente prestata e che non ricorreva l'ipotesi della "collaborazione impossibile", nulla essendo stato dedotto sul punto dall'interessato, precisando che tale situazione andava valutata con riferimento al tempo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, non assumendo rilevanza, al fine del superamento dell'ostatività, il sopravvenuto distacco dal contesto di criminalità organizzata.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il PO, per il tramite del suo difensore di fiducia, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, nel ricorso si sostiene che il tribunale aveva rigettato l'istanza in base al semplice rilievo dell'esistenza di condanne ostative, valorizzando a tal fine anche un precedente provvedimento di rigetto di istanza di concessione della semilibertà (basato in realtà sul dato della mancata espiazione dei 2/3 della pena) escludendo la sussistenza di una collaborazione inesigibile senza procedere ad alcuna attività istruttoria, arbitrariamente ponendo a carico del difensore un'attività di acquisizione di sentenze ed atti processuali, che non erano nella sua disponibilità.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, premesso che la sussistenza nel caso di specie di una ipotesi di "collaborazione impossibile" - come a ragione evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte - è stata prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione, è sufficiente considerare che contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, questa Corte ha precisato da tempo il condivisibile principio secondo cui, al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici (nella specie liberazione condizionale) stabilite dal combinato disposto della L.26 luglio 1975, n. 354, artt. 4 bis e 58 ter (cosiddetto ordinamento penitenziario) e della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 2, "... è necessario che nell'istanza il condannato prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l'impossibilità o l'irrilevanza della sua collaborazione tanto da consentire il superamento delle condizioni ostative all'esame del merito alla luce dei principi espressi nelle sentenze n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995 della Corte costituzionale, non essendovi dubbio che solo in tal caso è possibile valutare se la collaborazione del condannato sia impossibile perché fatti e responsabilità sono già stati completamente acclarati, o irrilevante perché la posizione marginale nell'organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi pertinenti a livello superiore" (così ex multis, Cass., sez. 1, sentenza n. 3034 del 18/5/1995 - 4/7/1995, rv. 202082, ric. Zito).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008