Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 2
Il riferimento al compimento del sessantesimo anno di età, contenuto nell'art. 4, comma secondo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, al fine di stabilire, concorrendo l'ulteriore requisito del conseguimento del diritto del prestatore di lavoro alla prestazione previdenziale secondo le norme dell'ordinamento previdenziale in concreto applicabili, le condizioni per conferire al datore di lavoro libertà di recesso, non è stato abrogato e sostituito dalla successiva normativa in materia, che ha fissato in sessantacinque anni il limite dell'età richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
L'art. 140 t.u. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858, nel recepire l'integrale contenuto degli artt. 21 e 58 della legge 2 aprile 1958 n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), garantisce all'impiegato esattoriale la stabilita dell'impiego fino al raggiungimento dell'eta pensionabile, che è posto in linea generale a sessanta anni per gli uomini e a cinquantacinque anni per le donne, ma è ridotto a cinquantacinque anni anche per gli uomini che abbiano versato trenta anni di contribuzione; con la conseguenza - atteso l'intimo collegamento tra cessazione del rapporto di lavoro e diritto a pensione - che il rapporto stesso perde la garanzia di stabilita, ed è suscettibile di risoluzione, quando sorge per il dipendente il diritto a pensione, restando escluso qualsiasi contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza della prevista possibilità di cessazione del regime di stabilità del rapporto ad età diverse.
Commentario • 1
- 1. Chi è in età pensionabile può essere licenziato?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2002, n. 7853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7853 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EN ON, anche quale rappresentante (con procura notarile di ER SO e RL e SC ER tutti nella qualità di credi di ER FA, domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Carozza e Gaetano Calcaterra con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCO DI NAPOLI SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza del Paradiso, n. 95, presso l'avv. Flaminia Della Chiesa D'Isasca, rappresentato e difeso dall'avv. Nunzio Rizzo con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1843 in data 12 ottobre 1998 (R.G. 1211/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha confermato, respingendo l'appello, la sentenza del Pretore della stessa sede, di rigetto della domanda proposta da GI ER per la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento intimatogli per il 3 giugno 1996 dal Banco di Napoli SpA - Commissario governativo del servizio riscossione tributi per la Provincia di Caserta -, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno.
Il Tribunale ha rilevato che l'impugnato licenziamento era stato disposto ai sensi dell'art. 122, lett. b), del c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende concessionarie del servizio di riscossione tributi, norma che consente al datore di lavoro di risolvere il rapporto con i lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici;
che il ER aveva conseguito il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del Fondo di previdenza integrativa per i dipendenti esattoriali di cui alla l. 377/1958. Ha, quindi, ritenuto che non aveva rilievo il fatto che non fossero maturati i requisiti pensionisticì richiesti per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, dal momento che, per siffatta ipotesi, la normativa prevede che la pensione di vecchiaia sia interamente posta a carico del Fondo, il cui sistema richiede requisiti di età e contribuzione più favorevoli, non modificati dalla legislazione avente ad oggetto l'assicurazione generale;
ne' poteva essere condivisa la tesi del dipendente, secondo cui il riferimento al compimento del sessantesimo anno di età contenuto nella clausola collettiva e nell'art. 4 della l. 108/1990 doveva intendersi sostituito dal nuovo requisito del compimento del sessantacinquesimo anno, in quanto l'elevazione del limite di età concerneva il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, diritto che nel caso di specie era stato acquisito in base alla normativa del Fondo.
Per la cassazione della sentenza ricorrono, sulla base di unico, complesso motivo di ricorso, gli credi di ER FA, deceduto in data 3 marzo 1999. Resiste con controricorso il Banco di Napoli SpA.
Motivi della decisione
1. Con l'unico, complesso, motivo di ricorso, sono denunciate violazioni di legge e vizi di motivazione sotto i seguenti profili così ricostruiti e sintetizzati sulla base dei contenuti, non sempre lineari, dell'esposizione:
a) mancato esame della deduzione che il Banco di Napoli non aveva proceduto ad un licenziamento, limitandosi a comunicare, con dichiarazione di scienza e non di volontà, la sussistenza delle condizioni previste per il recesso;
b) omessa motivazione in relazione all'avvenuta abrogazione delle disposizioni inerenti al rapporto di servizio e previdenziale dei dipendenti esattoriali, ad opera della successiva legislazione pensionistica;
c) contraddittorietà in relazione alla natura della pensione a carico del Fondo dei dipendenti esattoriali, non avendo la sentenza chiarito se fosse compresa nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria o fosse soltanto integrativa;
d) violazione dell'art. 4 l. 108/1990, nella parte in cui assicura il diritto alla stabilità a tutti coloro che non hanno ancora maturato il massimo dei requisiti contributivi, sicché l'età di 60 anni deve intendersi sostituita da quella di 65 ai sensi della l. 407/1990 e del d.lgs. 503/1992. 2. La Corte giudica il ricorso destituito di fondamento.
3. Il primo profilo di censura è inammissibile.
Dall'intero contesto della sentenza impugnata emerge, quale elemento di fatto pacifico tra le parti e coerente con le richieste formulate dallo stesso lavoratore, che era stato intimato un licenziamento. È vero che la parte ricorrente riferisce di aver dedotto, con l'atto di appello, che "il licenziamento era da considerarsi inesistente perché la comunicazione relativa era carente del requisito della volontà in quanto contenente una mera dichiarazione di scienza, oltre che essere in contrasto con i principi inderogabili portati dalle statuizioni normative di cuì agli art. 2118 e 2119 c.c.". Non indica, tuttavia, quale fosse il concreto contenuto della comunicazione ricevuta, così violando il principio di autosufficienza del ricorso e precludendo alla Corte la possibilità di valutare la decisività del punto sul quale vi sarebbe stata omissione di motivazione. Tanto più che si versava nel contesto di una controversia instaurata come impugnazione di licenziamento, con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno, per cui sarebbe stato necessario sottoporre al giudice di appello una censura dai contenuti ben più specifici.
3. Per il resto le critiche alla sentenza impugnata, sebbene formulate anche con riferimento a vizi della motivazione e all'interpretazione della clausola del contratto collettivo, concernono esclusivamente questioni di diritto.
Infatti, non vi sono reali contestazioni in ordine alla lettura dell'art. 122, lett. b), del contratto collettivo di categoria, il cui testo si legge nella sentenza: ... risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'Azienda nei confronti del lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto ai sensi dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54. Le contestazioni concernono, invece, la confbrmità a legge del riferimento ai 60 anni di età, anziché ai 65, e il possesso dei requisiti pensionistici ai sensi della normativa previdenziale.
4. Si deve, pertanto, precisare che va negato qualsiasi rilievo autonomo alle censure formulate con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, atteso che, in relazione ad una questione la cui soluzione dipende esclusivamente dall'interpretazione di atti normativi, la cognizione del giudice di legittimità investe direttamente la disposizione, senza il "filtro" rappresentato dalla motivazione della sentenza impugnata.
Invero, il vizio di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche, giacché - ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria - la Corte di cassazione, nell'esercizio del potere correttivo attribuitole dall'art. 384, comma secondo, c.p.c., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata. (cfr. Cass. 11 aprile 2000, n. 4593).
5. Tutto ciò premesso, le questioni diritto sono state correttamente risolte dalla sentenza impugnata.
In primo luogo, va disattesa la tesi secondo cui il riferimento al compimento del 60^ anno di età, contenuto nella norma imperativa di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 11 maggio 1990, n. 108, al fine di stabilire le condizioni per conferire libertà di recesso al datore di lavoro, deve ritenersi abrogato e sostituito dal nuovo limite di 65 anni, siccome età richiesta per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel sistema attuale dell'assicurazione generale obbligatoria.
La norma, infatti, non richiede la presenza dell'unico requisito del conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale, ma di due requisiti ben distinti sicché il compimento del 60^ anno di età costituisce requisito completamente autonomo dall'altro, insuscettibile, pertanto, di essere influenzato dalle modificazioni intervenute in ordine all'età pensionabile.
6. Nè ha maggior pregio la tesi secondo cui il riferimento della norma al possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione (sebbene intesa dalla giurisprudenza della Corte nel senso restrittivo di pensione di vecchiaia: cfr. Cass. 20 aprile 1999, n. 3907) andrebbe letto come possesso dei requisiti richiesti dal sistema di assicurazione generale obbligatoria.
Nessun elemento, tanto letterale quanto sistematico, giustificherebbe simile restrizione, in presenza di una norma tendenzialmente applicabile alla generalità dei lavoratori subordinati (compresi ormai i dipendenti pubblici ai sensi del d.lgs. 165/2001), ancorché assoggettati a regimi previdenziali speciali.
7. È necessario, dunque, onde verificare la sussistenza del potere di recesso ad nutum in capo al datore di lavoro, verificare se il lavoratore fosse in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia secondo le norme dell'ordinamento previdenziale in concreto applicabili.
Nel caso di specie, trovavano applicazione le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 377, recante norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, Fondo che costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 1).
Il predetto Fondo, pur avendo, ai sensi dell'art. 2, punto 1), lo scopo di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla quale i medesimi sono soggetti, provvede tuttavia, ai sensi del successivo art. 3, a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1), del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, trattandosi di un'unica pensione complessiva;
ma, ancora, aggiunge lo stesso articolo, l'intera pensione "liquidata ai sensi della presente legge" è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale ultima evenienza si verifica perché, ai sensì dell'art. 21, gli iscritti al fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'art. 3 qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, sempreché: 1) possono far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne... Ai sensi dell'art. 58, poi, l'età è ridotta a 55 anni in presenza di almeno 30 anni di contribuzione.
La pensione di vecchiaia, dunque, si consegue a carico del Fondo secondo requisiti più favorevoli di quelli previsti dal regime generale e la qualificazione del Fondo come integrativo dell'assicurazione obbligatoria generale assume un connotato del tutto speciale.
8. E sul tema specifico la giurisprudenza della Corte ha avuto già modo di pronunciarsi sia pure con decisioni risalenti nel tempo, osservando che l'art. 140 t.u. sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n 858, nel recepire l'integrale contenuto degli artt. 21 e 58 della legge 2 aprile 1958, n 377, garantisce all'impiegato esattoriale la stabilita dell'impiego fino al raggiungimento dell'età pensionabile, che è posto in linea generale a sessanta anni per gli uomini e a cinquantacinque anni per le donne, ma è ridotto a cinquantacinque anni anche per gli uomini che abbiano versato trenta anni di contribuzione;
con la conseguenza - atteso l'intimo collegamento tra cessazione del rapporto di lavoro e diritto a pensione - che il rapporto stesso perde la garanzia di stabilità, ed è suscettibile di risoluzione, quando sorge per il dipendente il diritto a pensione, restando escluso qualsiasi contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza della prevista possibilità di cessazione del regime di stabilità del rapporto ad età diverse (Cass., sez. un., 26 marzo 1973, n. 827, e 3 aprile 1973, n. 893; Cass. 29 novembre 1978, n. 5656; 27 marzo 1982, n. 1924; 8 febbraio 1983, n. 1053; 18 novembre 1985, n. 5659).
9. Va ora esaminata la diversa questione se le disposizioni della l. 377/1958 siano state modificate, o comunque influenzate, dalle modifiche normative che hanno riguardato la pensione generale obbligatoria.
Sul tema si deve richiamare l'orientamento della giurisprudenza della Corte, - formatosi proprio in tema di legittimità del licenziamento intimato a dipendente esattoriale ultrasessantenne in possesso dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia a carico del Fondo - secondo il quale, in considerazione della specialità del Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, mod. della legge 29 luglio 1971, n. 587), che costituisce un sistema autonomo ed autosufficiente - ancorché sia integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO)- e stante il principio per cui le norme dell'AGO si applicano ai fondi integrativi solo se espressamente richiamate (come dimostrato dall'esistenza di numerose disposizioni che estendono a questi ultimi le norme di carattere generale, di cui non vi sarebbe necessità ove l'estensione valesse automaticamente), al lavoratore iscritto a detto Fondo, che sia in possesso dell'anzianità contributiva massima di trentacinque anni prevista dalla normativa del Fondo stesso, non compete il diritto di opzione di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 (di conversione del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791) per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima di quaranta anni prevista per l'assicurazione generale obbligatoria, anche perché lo stesso art. 6 della legge 54 del 1982 consente l'opzione solo nei limiti dell'anzianità
contributiva massima utile prevista "dai singoli ordinamenti". Nè sono prospettabili dubbi di costituzionalità, stante l'impossibilità di accertare che la minore anzianità contributiva così conseguibile comporti un sicuro danno alla pensione nella sua progressione nel tempo, considerato che alla stessa non sono applicabilì le norme (art. 11 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) - introdotte per l'assicurazione generale obbligatoria - che hanno abolito ù sistema di perequazione delle pensioni con la dinamica salariale (Cass. 29 dicembre 1998, n. 12872; 2 settembre 2000, n. 115 32). 10. Il richiamato orientamento fornisce, dunque, risposta adeguata a tutte le altre argomentazioni contenute nel ricorso, e, in particolare alla deduzione, secondo cui ancorché nella specie non fosse stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6 l. 54/1982, consentire il licenziamento a 60 anni, anziché a 65, avrebbe pur sempre finito per violare il principio generale che al dipendente deve essere sempre consentito di raggiungere il livello massimo della pensione.
11. La natura della controversia induce la Corte a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2002