Sentenza 5 dicembre 2014
Massime • 1
La querela spedita a mezzo posta deve essere munita di autenticazione della sottoscrizione proveniente da un soggetto a ciò legittimato a norma dell'art. 337, cod. proc. pen., con la conseguenza che in mancanza di firma autenticata, l'istanza punitiva deve ritenersi inesistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2014, n. 52601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52601 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 05/12/2014
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere - N. 2794
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 29487/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FORLÌ;
nei confronti di:
IN NZ N. IL 27/01/1974;
avverso la sentenza n. 2/2011 TRIB. SEZ. DIST. di CESENA, del 31/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/12/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. LOMBARDO Luigi Giovanni;
Udito il Proc. Gen. In persona del dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica di Forlì ricorre per cassazione avverso la sentenza del locale Tribunale (Sezione distaccata di Cesena) del 31.10.2011, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di OM LO (imputato del delitto di truffa), per mancanza di valida querela.
2. Con l'unico motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta mancanza di validità della querela proposta dalle persone offese - inviata alla Procura della Repubblica a mezzo di lettera raccomandata - per la mancata autenticazione delle loro sottoscrizioni. Deduce, in particolare, che la mancata autenticazione della firma dei querelanti non costituirebbe causa di invalidità della querela, ma solo di irregolarità della stessa;
nella specie, poi, non vi sarebbe stata alcuna incertezza circa la proposizione della querela da parte dei soggetti legittimati a proporla, perché i querelanti confermarono la querela a verbale allorquando furono convocati e sentiti dalla polizia giudiziaria e furono altresì presenti nelle udienze dibattimentali celebrate, così dimostrando la loro volontà che si procedesse nei confronti dell'imputato.
La censura non è fondata.
L'art. 337 cod. proc. pen. stabilisce che la dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia (ovvero ad un agente consolare all'estero) e che la stessa, "con sottoscrizione autentica", può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.
La giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, ha affermato che la querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'art. 337 c.p.p., comma 1 dell'autenticazione della sottoscrizione proveniente da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente, sempreché, in quest'ultimo caso, la volontà di nomina possa essere ricavata da altre dichiarazioni rese dalla parte nell'atto di querela, quale l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione (Cass., sez. un., n. 26549 del 11/07/2006 Rv. 233974); ha ancora affermato che, nel caso di querela non presentata personalmente dall'interessato, l'autenticazione della forma costituisce elemento necessario della querela stessa (Sez. 2, n. 38905 del 16/09/2008 Rv. 241448; Sez. 6, n. 6252 del 24/03/2000 Rv. 216314), dimodoché la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale (Sez. 2, n. 5527 del 18/12/2013 Rv. 258224). In particolare, ritiene il Collegio che, nel caso di querela spedita a mezzo posta, l'autenticazione della firma costituisce, elemento costitutivo della querela stessa, sicché la querela contenente firma non autenticata, piuttosto che nulla, deve ritenersi del tutto inesistente, tamquam non esset.
Nè, nel caso di specie, può ritenersi che la conferma della querela effettuata dai querelanti dinanzi alla polizia giudiziaria possa prendere il posto della precedente querela inesistente, essendo intervenuta tale conferma dopo il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 124 c.p.. 3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 5 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014