Sentenza 16 marzo 2006
Massime • 1
In tema di cumulo di pene, qualora debbano cumularsi due ergastoli, il secondo dei quali inflitto per delitto commesso durante l'espiazione del primo, la pena unificata a norma dell'art. 72 cod. pen. non può che decorrere dalla data di carcerazione per il nuovo reato, perché l'ergastolo inflitto per il successivo reato copre e assorbe il precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2006, n. 11342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11342 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/03/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 963
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026978/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA NI, N. IL 18/04/1945;
avverso ORDINANZA del 24/05/2005 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Iacoviello chiedeva l'annullamento senza rinvio limitatamente alla data di fissazione della decorrenza pena per il secondo cumulo. FATTO E DIRITTO
La Corte d'Assise d'Appello di Milano respingeva l'incidente di esecuzione sollevato da LI OM volto ad ottenere la riduzione dell'isolamento diurno e la modifica della decorrenza del secondo cumulo. Rilevava che la decorrenze per il secondo cumulo, per il quale parimenti era stato inflitto l'ergastolo, doveva iniziare alla data del 01/10/93 e non alle date richieste dal condannato, perché altrimenti verrebbero computati periodi di detenzione sofferti prima della commissione di tali reati.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge in relazione all'art. 72 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in quanto la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che qualora si debbano cumulare più ergastoli la data di decorrenza del secondo cumulo viene sempre a coincidere con la data di commissione del fatto per il quale è stato inflitto l'ergastolo.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la decisione annullata senza rinvio. Deve premettersi che il condannato, anche in caso di condanna all'ergastolo ha interesse ad ottenere la retrodatazione dell'inizio dell'esecuzione della pena ai fini dell'ottenimento di benefici quali l'accesso alla liberazione condizionale ed altro, così come affermato da Sez. 11 aprile 1998 n. 1898, rv. 210568.
Inoltre Sez. 1^, 30 settembre 1993 n. 3748, rv. 195435, ha affermato che quando deve procedersi al cumulo di due ergastoli, la pena unificata ai sensi dell'art. 72 c.p., decorre dalla data di carcerazione per il nuovo reato in quanto l'ergastolo copre ed assorbe il precedente. Poiché nel caso di specie il secondo ergastolo è stato inflitto per un reato commesso il 17/11/1983, mentre egli era in stato di detenzione, a tale data, da considerarsi come data di inizio della carcerazione, deve farsi risalire l'inizio di espiazione del secondo ergastolo. Trattasi di modifica che può essere decisa da questa Corte senza la necessità di rinvio al Giudice di merito ai sensi dell'art. 619 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e determina la decorrenza della pena in relazione al secondo cumulo dalla data del 17/11/1983.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006