Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3278
CASS
Sentenza 5 marzo 2003

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In caso di decesso di una delle parti intervenuta dopo la sentenza di annullamento della cassazione, ove la riassunzione della causa sia validamente intervenuta nei confronti di alcuni soltanto degli eredi della parte defunta (ovvero, come nella specie, sia stata operata per iniziativa di alcuni solo dei coeredi), il giudice di rinvio deve ordinare, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi rimanenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3278
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3278
    Data del deposito : 5 marzo 2003

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