Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell'infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'INAIL, dal combinato disposto degli artt. 10, 11, 111 e 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l'INAIL non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CELLERINO PP - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CRISTOFARO TARANTINO, LUIGI LA PECCERELLA, giusta proc. notarile n. 62703 notaio Tuccarini in Roma 12-6-2003.
- ricorrente -
contro
UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L CARO 45, presso lo studio dell'avvocato SABINA CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO TONINELLI, giusta procura speciale atto notar ROSA VETROMILE di BOLOGNA, del 1^ giugno 2001, Rep. 81011;
- controricorrente -
e contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato PAOLO GELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
CMC COOP MURATORI & CEMENTISTI RAVENNA, IA IU, IN IU, AXA ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 17505/01 proposto da:
COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI CMC SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO GARUTTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO FARISELLI, MIRCA TOGNACCI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - contro
INAIL, IA IU, IN IU, MILANO ASSIC SPA, AXA ASSIC SPA, UNIPOL SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 449/00 del Tribunale di LODI, depositata il 05/07/00 - R.G.N. 33/99 - R.G.N. 33/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/06/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PECCERELLA;
udito l'Avvocato CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, ricorso incidentale condizionato assorbito, in subordine inammissibile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Lodi, con sentenza del 14 gennaio 1998, dichiarava improcedibile la domanda (depositata il 22.11.1995) avanzata dall'INAIL per ottenere, ex artt. 10 e 11 d.p.r. n. 1124/1965, il rimborso da parte di AT PP e della Cooperativa Muratori e Cementieri di Ravenna (C.M.C.) delle prestazioni erogate al lavoratore GG PP in relazione all'infortunio sul lavoro a questi occorso in data 14 aprile 1991. Riteneva il Pretore che la domanda dell'INAIL fosse improcedibile perché proposta oltre il termine di tre anni dal verificarsi dell'evento, di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965, atteso che nella specie in relazione all'infortunio non era stato iniziato alcun processo penale.
Proponeva appello l'INAIL deducendo che l'azione di regresso doveva ritenersi ammissibile anche in mancanza di procedimento penale in quanto a norma dell'art. 112 cit. il termine prescrizionale iniziava a decorrere dal momento della prescrizione del reato ed il giudice civile, investito dell'azione di rivalsa, poteva comunque procedere all'accertamento, incidenter tantum, della responsabilità penale del datore di lavoro.
Nel giudizio di appello si costituivano ritualmente: il dipendente AT PP, che proponeva anche appello incidentale ed escludeva qualsiasi responsabilità nell'infortunio occorso al collega di lavoro GG;
il datore di lavoro Coop. C.M.C. che chiedeva il rigetto dell'appello; il lavoratore infortunato GG PP, che eccepiva la inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla UN IO;
le compagnie di assicurazioni UN IO (che proponeva anche appello incidentale), LA IO e AX IO, chiamate in garanzia. Il Tribunale di Lodi, con sentenza depositata il 5 luglio 2000, respingeva tutti gli appelli e confermava la sentenza di Pretore. Quanto all'appello principale dell'INAIL, il Tribunale, richiamando la sentenza 3288/1997 delle Sezioni Unite di questa Corte, osservava che se non vi è accertamento di un fatto reato da parte del giudice penale, il termine per proporre l'azione di regresso non deve intendersi di prescrizione ma di decadenza e che tale termine decorre dal momento dell'infortunio e non dalla data di prescrizione del reato;
di conseguenza nella specie l'azione di rivalsa proposta dall'INAIL a distanza di oltre tre anni dalla data dell'infortunio, avvenuto il 14 aprile 1991, doveva ritenersi inammissibile. Per quanto qui ancora interessa il Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della UN proposta dal GG, osservando che nel rito del lavoro l'appello incidentale, ancorché avente ad oggetto altri capi della sentenza, autonomi rispetto a quello impugnato con l'appello principale, deve essere proposto con la memoria di costituzione prevista dall'art. 436 c.p.c. e non mediante ricorso in appello ex art. 434 c.p.c..
Per la cassazione di tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo. La Coop. C.M.C., che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo. La Compagnia di Assicurazione UN e La LA Assicurazione si sono costituite con controricorso. Gli altri intimati non si sono costituiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., in quanto trattasi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con l'unico motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 10, 11 e 112 d.p.r. n. 1124 del 1965, dell'art. 2947 cod. civ. e dell'art. 331 c.p.p., l'INAIL sostiene che nel caso in cui l'azione penale non sia stata iniziata (compreso il caso in cui non sia stato neppure aperto in procedimenti penale) il termine triennale di cui all'art. 112 per l'azione di rivalsa decorre dalla data di estinzione, per prescrizione o per altra causa, del reato configurabile;
infatti la mancata comunicazione della notitia criminis al giudice penale non esclude la pregiudiziale penale, permanendo per i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio l'obbligo di denuncia al P.M. (art. 331 c.p.p.); tuttavia quando si sia realizzata una causa estintiva del reato prima che il giudice penale sia stato investito della cognizione dell'infortunio, la prescrizione decorre dalla data della causa estintiva in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 2947 cod. civ. in quanto in siffatta ipotesi non opera il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale ed all'accertamento del reato e della responsabilità penale del datore di lavoro o del suo incaricato può provvedere in via incidentale il giudice civile.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la Cooperativa C.M.C., denunciando violazione degli artt. 325, 327, 434 e 436 c.p.c., lamenta che il Tribunale non abbia dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla UN IO, poiché detto appello, proposto tardivamente, involgeva punti della sentenza pretorile diversi da quelli investiti dall'appello principale.
Il ricorso principale è fondato.
La questione sottoposta alla Corte concerne l'accertamento del momento di inizio della prescrizione triennale dell'azione di regresso dell'INAIL ex art. 11 d.p.r. n. 1124/1965 nel caso in cui, come nella specie, in relazione ad un infortunio sul lavoro, per il quale sia astrattamente configurabile una responsabilità penale del datore di lavoro per reato perseguibile d'ufficio, non sia stato iniziato alcun procedimento penale perché la notizia di reato non è mai pervenuta all'autorità giudiziaria.
Sostiene il Tribunale che l'azione di regresso dell'INAIL, essendo autonoma rispetto all'accertamento del fatto reato in sede penale, decade al compimento dei tre anni dal momento dell'infortunio e non dalla data di prescrizione del reato.
Tale affermazione del Tribunale non è condivisibile. È ovvia in primo luogo la considerazione che l'INAIL non può agire in regresso prima di aver corrisposto le indennità all'infortunato o ai superstiti, sicché il termine triennale di cui all'art. 112 d.p.r. 1124/1965 non può mai decorrere per l'istituto dal momento dell'infortunio, che precede di un tempo più o meno lungo l'erogazione della prestazione.
Va in secondo luogo rilevato che l'azione di regresso dell'INAIL verso il responsabile dell'infortunio, a norma degli artt. 10 e 11 del d.p.r. 1124/1965, è legata all'accertamento di un reato perseguibile d'ufficio a carico dell'escusso, tanto è vero che l'azione non è proponibile se l'Istituto non deduca e non provi l'esistenza di un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio commesso dal datore di lavoro o dai dipendenti di cui questi debba rispondere a norma dell'art. 2049 c.c. (così Cass. S.U. n. 6229 del 1996). Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare, sia pure con riferimento a fattispecie diversa da quella in esame (caratterizzata, come si è detto, dalla mancata trasmissione della "notitia criminis" al giudice penale), che "la proponibilità dell'azione di regresso non è condizionata dal previo accertamento in sede penale della responsabilità del datore di lavoro (o di persona del cui operato questi debba civilmente rispondere) e neppure dal previo esame, da parte del giudice penale, del fatto causativo dell'infortunio", in quanto a tale accertamento può provvedere "incidenter tantum" anche il giudice civile (Cass. N. 10167 del 1991). È stato altresì precisato che la circostanza che il giudice penale non sia stato investito della cognizione del fatto da cui è derivato l'infortunio del lavoratore non è di ostacolo all'esercizio dell'azione di regresso quando risulti che il reato è venuto meno per il sopravvenire di una causa estintiva, in quanto all'accertamento del reato e della responsabilità penale del datore di lavoro o del suo incaricato, ai fini dell'azione di regresso, può procedere in via incidentale il giudice civile (Cass. N. 6749 del 1998). Tale interpretazione, invero oltre a porsi in linea con le sentenze della Corte Costituzionale n. 22 del 1967 e n. 102 del 1981, rende palese che presupposto dell'azione di regresso in esame non è tanto l'esistenza di un provvedimento del giudice penale (sentenza di condanna;
sentenza di proscioglimento per estinzione del rato per morte dell'imputato, per amnistia o per prescrizione;
provvedimento di archiviazione), quanto la responsabilità penale del datore di lavoro o di un suo incaricato per l'infortunio sul lavoro sofferto dall'assicurato, al cui accertamento è abilitato "incidenter tantum" anche il giudice civile quando sia intervenuta una causa estintiva del reato (cfr. Corte Cost. n. 22 del 1067).
Ne consegue che ove il giudice penale - cui in via principale è attribuita la cognizione del fatto costituente reato - abbia avuto conoscenza, nelle debite forme, dell'infortunio, l'INAIL deve sempre attenderne la pronunzia definitiva prima di poter agire in sede civile in regresso per il danno derivante dal reato ascrivibile al datore di lavoro o ad un suo dipendente (art. 112 comma 5 del d.p.r. n. 1124/1965; cfr. anche S.U. n. 3288 del 1997).
Ma quando il giudice penale non sia stato investito della cognizione dell'infortunio, perché non informato dell'episodio, non per questo il termine di prescrizione (o decadenza) dell'azione di regresso può decorrere per l'INAIL prima che il preteso reato sia estinto per prescrizione o altra causa;
fino a quel momento, infatti, è sempre possibile che la notizia di reato venga a conoscenza del giudice penale e che il processo penale venga instaurato nella sede competente.
Questa Corte, infatti, ha avuto già modo di precisare che quando si sia realizzata una causa estintiva del reato prima che il giudice penale sia stato investito della cognizione dell'infortunio con la comunicazione della "notitia criminis", la prescrizione (o decadenza) decorre dalla data della causa estintiva del reato e non dalla data dell'eventuale provvedimento del giudice penale che ne dichiari la sussistenza, in applicazione analogica della disciplina prevista dall'art. 2947 c.c. in materia di azione civile per il risarcimento del danno da reato (Cass. N. 502 del 1985, Cass. N. 330 del 1990, Cass. N. 5796 del 1990). Nè vale obbiettare in senso contrario che a seguito della riformulazione dell'art. 295 c.p.c., con legge 26 novembre 1990 n. 353, e dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è
venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile sicché, tranne per alcune limitate ipotesi, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale ed il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e delle responsabilità dedotti in giudizio, con al conseguenza, in subiecta materia, che l'INAIL potrebbe agire in regresso in modo del tutto svincolato dal giudizio penale a carico del responsabile escusso. Va considerato, infatti, che dal combinato disposto degli artt. 10, 11, 111 e 112 del d.p.r. n. 1124/1965 e dagli interventi della Corte Costituzionale è ricavabile, in tema di azione di regresso dell'INAIL, uno specifico sistema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale del tutto peculiare alla materia in esame, sistema che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali ricavabili dal nuovo codice di procedura penale - e che, in mancanza di espressa abrogazione, deve ritenersi tuttora in vigore - per effetto del quale l'INAIL non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al Pubblico Ministero.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso principale, dunque, deve essere accolto, atteso che nella specie il termine di prescrizione (o decadenza) dell'azione di regresso esercitata dall'INAIL, di cui all'art. 112 cit., decorre, non già dalla data dell'infortunio, bensì dalla data della prescrizione del reato imputabile al datore di lavoro o al suo dipendente, al cui accertamento dovrà provvedere autonomamente il giudice civile. Resta di conseguenza assorbito il ricorso incidentale condizionato, proposto dalla Coop. C.M.C, per la sola ipotesi, nella specie non verificatasi, che la Compagnia Assicuratrice UN avesse proposto ricorso incidentale avverso la sentenza gravata.
La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che si atterrà ai principi sopra formulati e provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di LA.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004