Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 968
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Sentenza 21 gennaio 2004

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Il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro, nella ipotesi in cui non sia stato iniziato alcun procedimento penale a carico del datore di lavoro per non essere mai stato investito il giudice penale della cognizione dell'infortunio, decorre dalla data della prescrizione o di altra causa estintiva del reato, e non dalla data dell'infortunio, in quanto, fino a tale momento, è sempre possibile la instaurazione del processo penale, senza che rilevi in contrario la circostanza che, a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è venuto meno il principio della necessaria pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello civile, atteso che, in tema di azione di regresso dell'INAIL, dal combinato disposto degli artt. 10, 11, 111 e 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e dagli interventi della Corte costituzionale è ricavabile un sistema dei rapporti tra giudizio civile e giudizio penale che si pone in rapporto di specialità rispetto ai principi generali desumibili dal codice di procedura penale, per effetto del quale l'INAIL non può esercitare l'azione di regresso prima del passaggio in giudicato della sentenza penale di proscioglimento o di condanna dell'escusso, ovvero prima dell'estinzione del reato per una delle varie ipotesi previste dalla legge penale per il caso in cui la notizia di reato non sia mai pervenuta al pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 968
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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