Sentenza 14 maggio 1998
Massime • 1
Nel reato permanente di occupazione abusiva di suolo demaniale la condotta antigiuridica, consistente nella acquisizione o nel mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento, cessa con il venir meno dell'abusiva occupazione attraverso l'effettivo sgombero dell'area, o con il rilascio di concessione demaniale in sanatoria, ovvero con la sentenza penale di condanna di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1998, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 14/5/1998
Dott. ZO ACCATTATIS Componente SENTENZA
Dott. ALDO RIZZO Componente N.1546
Dott. GUIDO DE MAIO Componente REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO GRASSI Componente N.4554/98
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
DE CA ZO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 30 Settembre 1997;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, perché manifestamente infondato;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Siracusa - sez. dist. di Augusta - in data 22/02/'96 NC De UC veniva condannato alla pena di tre mesi di arresto, sostituita con quella pecuniaria corrispondente di L.
2.250.000 di ammenda, in quanto colpevole del reato previsto dall'art. 1161 R.D. 30/III/'42, n. 327, che gli era stato contestato per avere realizzato ad Augusta, in corrispondenza della propria casa d'abitazione, uno scivolo per natanti ed una piattaforma di circa mq.60, occupando così abusivamente spazio del demanio marittimo, come accertato l'11/VI/'93.
Contro tale decisione l'imputato proponeva impugnazione chiedendo la rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale, per produrre documentazione attestante che per lo stesso fatto era stato già giudicato con sentenza irrevocabile;
la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, dovendo esso considerarsi istantaneo con effetti permanenti ed, in subordine, l'applicazione di pena solo pecuniaria e nel minimo edittale.
La Corte di Appello di Catania con sentenza del 30/IX/'97, in parziale riforma della decisione impugnata, che nel resto confermava:
a) condannava il De UC alla pena di un milione di lire di ammenda, osservando fra l'altro che il reato del quale egli è chiamato a rispondere è di natura permanente e che con le sentenze della Pretura di Augusta in data 26/I/'88 ed, in appello, del Tribunale di Siracusa in data 7/III/'89, lo stesso era stato giudicato per un fatto "diverso" costituito dalla occupazione del suolo demaniale fino alla data della detta decisione di primo grado che ne aveva interrotto la permanenza, facendo sì che dal giorno successivo egli si rendesse responsabile di un fatto ulteriore di occupazione, perseguibile con nuovo processo;
b) rigettava l'eccezione di prescrizione del reato oggetto del presente procedimento, in quanto la relativa permanenza doveva ritenersi cessata - in mancanza di rimozione delle opere edili - il 22/02/'96, data della decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello il De UC ha proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione del divieto del "ne bis in idem". Deduce, in particolare, il ricorrente che il reato ascrittogli avrebbe dovuto essere considerato istantaneo con effetti permanenti e che la sentenza del Tribunale di Siracusa in data 7/III/'89, con la quale era stata dichiarata estinta per amnistia la contravvenzione di occupazione abusiva della stessa area demaniale, ascrittagli, avrebbe coperto anche la occupazione contestatagli in seno al presente processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente - a mente dell'art 616 c.p.p. - al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di denaro indicata in dispositivo, equa in considerazione delle ragioni di palese infondatezza della impugnazione.
La occupazione abusiva di un'area demaniale con opere cementizie stabili, come quelle di uno scivolo per natanti e dell'annessa piattaforma, integra gli estremi di un reato di natura permanente in quanto l'offesa del bene giuridico protetto dalla norma si protrae nel tempo per effetto della persistente condotta volontaria dell'imputato che è in grado, con la rimozione delle dette opere non autorizzate, di porre fine a tale situazione
Nel reato permanente di occupazione abusiva di suolo demaniale la condotta antigiuridica, consistente nella acquisizione o nel mantenimento senza titolo del possesso di spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento, cessa con il venire meno dell'abusiva occupazione attraverso l'effettivo sgombero della area, o con il rilascio di concessione demaniale in sanatoria, ovvero con la sentenza penale di condanna in primo grado (v. conf. Cass. Sez. III, 7/IX/'95, Machiavelli;
11/III/'93 ), Sotira e 6/X/'92, Baldini), sicché - nel caso di specie- la contravvenzione giudicata dal Tribunale di Siracusa con sentenza irrevocabile del 7/III/'89 riguardava la occupazione abusiva dell'area demaniale di che trattasi posta in essere dal De UC fino al 26/I/'88, data della decisione di primo grado in quel processo, mentre il reato oggetto di esame in questa sede riguarda una diversa occupazione abusiva, successiva a quella giudicata con le sentenze testè richiamate. La permanenza del reato del quale l'imputato è chiamato a rispondere in questo processo deve ritenersi cessata il 22/02/'96 - data della decisione di primo grado - e, pertanto, il relativo termine di prescrizione non è ancora spirato.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NC De UC avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania in data 30/IX/'97 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di L. 1.000.000.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 1998