Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6317 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
06-3 17 / 02 Aula 'B' REPUBBLICA ITALIA IN NOME LA CORTE SUP MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G. N. 16888/99 BATTIMIELLO Consigliere Cron.18706 Dott. Bruno - LAMORGESE Rel. Consigliere Dott. Antonio Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 26/02/02 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AN VA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO LOPEZ, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 829 avversO la sentenza n. 389/99 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 24/03/99 - R.G.N. 1482/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Crotone GI MA conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo l'adeguamento della indennità di accompagnamento, di cui era titolare, alla misura fissata dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n. 656, con la condanna al pagamento in suo favore delle relative somme. L'Amministrazione convenuta resisteva, eccependo per quanto ancora qui interessa, l'inapplicabilità agli invalidi civili dell'adeguamento automatico previsto in favore degli invalidi di guerra dall'art. 1, comma secondo, legge 6 ottobre 1986 n. 656, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto fatto valere e l'infondatezza della domanda per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge, non avendo questa efficacia retroattiva. Il giudice adito accoglieva la domanda, con decisione, poi confermata in appello dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza qui impugnata. Il giudice del gravame osservava che oggetto della domanda proposta dall'istante era non già l'adeguamento automatico di cui all'art. 1 della citata legge n. 656 del 1986, ma la corresponsione dell'indennità di accompagnamento nella misura prevista dall'art. 3 della medesima legge;
che non era decorso il termine di prescrizione, poiché il diritto esercitato poteva essere fatto valere soltanto dal 16 ottobre 1996, data di entrata in vigore della legge, e la domanda era stata proposta entro i dieci anni da tale data;
che infine la legge aveva fissato al 1° gennaio 1985 la decorrenza della nuova misura della indennità di accompagnamento. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Ministero soccombente, deducendo un solo motivo. L'altra parte ha resistito con controricorso. 3 Motivi della decisione Il Ministero ricorrente denuncia, unitamente a vizi di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge 6 ottobre 1986 n. 656, dell'art. 2935 cod. civ. e dei principi in materia di prescrizione. Deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata, in quanto da un lato ha ritenuto spettare l'equiparazione dell'indennità dal 1° gennaio 1985, e dall'altro lato ha confermato la decisione di primo grado, la quale aveva riconosciuto il diritto alla equiparazione da epoca precedente, sin da quando era stata concessa l'indennità di accompagnamento. Critica ancora la sentenza impugnata per avere escluso il decorso del termine di prescrizione, in quanto il diritto degli invalidi civili all'equiparazione dell'indennità di accompagnamento loro riconosciuta a quella degli invalidi di guerra è previsto già con la legge n. 18 del 1980 e poteva essere esercitato dal 1° gennaio 1983, e che pure erroneamente il Tribunale aveva disatteso l'estinzione del diritto per prescrizione in relazione al periodo dal 1° gennaio 1985 al 7 maggio 1986, data quest'ultima non compresa nel decennio anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio. La censura è infondata in relazione a tutti e tre i profili nei quali è articolata. Relativamente al primo, a prescindere dal rilievo che la statuizione contenuta nella decisione del Pretore e quale riportata nella pronuncia di appello non consente di ravvisare la decorrenza del beneficio indicata dall'Amministrazione ricorrente, giudice del gravame ha sottolineato che la nuova misura dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili deve essere corrisposta, a norma dell'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 656 del 1986, dal 1° gennaio 1985, e tale specificazione, considerato che la sentenza di 4 appello si sostituisce a quella impugnata nei casi di conferma o di riforma, è sufficiente a rilevare l'infondatezza della doglianza. Riguardo al secondo profilo, il Tribunale ha posto in rilievo che l'assistita aveva richiesto la indennità in questione nella misura prevista dall'art. 3 della legge più volte richiamata n. 656 del 1986 e quindi con la decorrenza indicata da questa disposizione, cioè dal 1° gennaio 1985, con la conseguenza della inammissibilità del rilievo in ordine alla prescrizione del diritto per il periodo anteriore a tale data, non essendo la doglianza attinente al decisum. Per quanto concerne l'ultimo profilo della censura, come già questa Corte ha avuto occasione di rilevare in analoghe fattispecie (cfr. in motivazione la sentenza 11 aprile 2001 n. 5455 e altre precedenti), si deve osservare che anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 656 del 1986 - sebbene fosse già stato introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1983, nell'ordinamento (in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18, come autenticamente interpretato dalla legge 26 luglio 1984 n. 392) il principio dell'equiparazione dell'indennità di accompagnamento istituita a favore degli invalidi civili totalmente inabili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra - non era ancora sorto il diritto, vantato dall'appellata, di ottenere l'adeguamento dell'indennità in godimento alle nuove misure stabilite (soltanto) dalla stessa legge del 1986, onde in nessun momento anteriore era configurabile, per l'interessato, alcuna possibilità giuridica di agire per la soddisfazione del suo interesse, né, di conseguenza, identificabile un dies a quo per il decorso della relativa prescrizione. Il ricorso va dunque rigettato. Il Ministero, per il principio della soccombenza, è tenuto alla rifusione nei confronti della parte resistente delle spese del giudizio di cassazione. 5
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, che, liquidate in euro9,30 oltre ad euro 1.000,00=(mille/00), vanno attribuite direttamente all'avv. Francesco Lopez, per dichiarata anticipazione. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2002. почетAutous Karin Il Consigliere est. Il Presidente Лишитьlumn. Rowing. Selle IL CANCELLIERE Depositato in Canceller.* E L P L A A 1 L 1 E E G 7 8 3 - N 3 - 3 5 . O D R T I T I O I S A E N I S D E L L A ' oggi. 0906. 20022932 R 1 T 0 . R E O S G R I . T A D O G I N S S E P A T A S . A S IL CANTENEREдело S N E T D A E I E O P M A T S D B L O I L , O D I 9