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Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2026, n. 21536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21536 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AP AR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale della Libertà di Roma;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. Guido Conticelli, il quale, ha contestato le censure di aspecificità e natura fattuale del ricorso;
è tornato a sostenere l'apparenza della motivazione a sostegno della consapevolezza della condotta contestata;
nonché della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21536 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 03/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Roma, adito con istanza di riesame avverso l'ordinanza del 5 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Viterbo con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere a carico di AP AR in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, ha rigettato l'istanza e confermato la misura applicata. 2. AP ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione dell'art. 273 cod.proc.pen., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Adduce la difesa l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il tribunale del riesame nel ritenere indizio grave la mera contiguità spaziale con la coindagata, in difetto di altri addentellati indiziari;
e l'incongruenza della individuata esistenza della 'staffetta' in difetto di individuazione dell'atto tipico della condotta, ovvero la bonifica del territorio. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione dell'art. 274 cod.proc.pen., e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha desunto la pericolosità sociale del soggetto dai precedenti penali, e da due pregresse evasioni, senza accertarne l'attualità. La motivazione resa è pertanto generica ed apparente a fronte della condizione esistenziale del ricorrente, stabile sul territorio. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen., ed omessa motivazione sulla adeguatezza della misura applicata. La motivazione resa è apodittica, si risolve in una mera formula di stile, non ha considerato le motivazioni sottese alle censite evasioni, e la decisione è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità della misura con particolare riferimento agli arresti domiciliari assistiti da dispositivi elettronici. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 1. Il ricorso è volto a censurare l'ordinanza impugnata sotto il profilo della riconosciuta gravità indiziaria e della scelta della misura in relazione al delitto di trasporto e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. 2. «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 — 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza della ipotizzata fattispecie criminosa evidenziando gli elementi idonei a comprovare il concorso del ricorrente nel trasporto e nella detenzione di una ingente quantità di cocaina con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Ha, dunque, valorizzato le risultanze del servizio di osservazione e controllo - disposto a seguito di attività investigativa a carico del ricorrente e della coindagata TI Jessica, eseguito senza soluzione di continuità- come di seguito: a) i due si allontanavano, all'unisono, dal civico 29 di Via san Francesco di Assisi dell'abitato di Canino, ma salendo a bordo di due diverse autovetture, la TI utilizzando auto intestata a soggetto già noto alle forze dell'ordine in quanto ristretto agli arresti domiciliari in esecuzione presso l'abitazione ove i due erano stati osservati;
3 b) imboccavano l'autostrada in direzione della capitale;
c) facevano ritorno in Canino con la vettura guidata dalla TI in testa, tallonata da quella guidata da AP;
d) realizzavano, lungo il percorso, una cd. staffetta. La perquisizione veicolare sulla vettura condotta dalla TI dava esito positivo, col rinvenimento all'interno della stessa di cocaina come da contestazione. Il controllo sui cellulari in uso agli indagati consentiva di appurare che i rispettivi navigatorio erano stati impostati con destinazione Canino. Ha rilevato dunque il Tribunale che la condotta di guida del AP -consistita nel tallonare la vettura condotta dalla coindagata, col tentare di eludere un eventuale controllo sulla via del ritorno dimostra la consapevolezza dell'oggetto del carico, e integra condotta di concorso nel trasporto della droga, indicativa del suo inserimento in un più ampio contesto criminale ben organizzato e certamente non di lieve entità. 3.1. Le censure dedotte col primo motivo si presentano manifestamente infondate in quanto generiche poiché volte a prospettare una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito. 4. Manifestamente infondati sono anche il secondo e terzo motivo, che possono essere trattbkmgiuntamente, in quanto denuncianti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della sola misura applicata a farvi fronte. 4.1. Ineccepibile è la valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa e la scelta della misura fondata sulla gravità dei fatti e soprattutto sulla personalità dell'indagato, gravato da molti precedenti penali ed evaso per ben due volte in attesa dell'udienza. Si tratta di elementi che non possono essere rimessi in discussione, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Così deciso in Roma, 3 febbraio 2026
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. Guido Conticelli, il quale, ha contestato le censure di aspecificità e natura fattuale del ricorso;
è tornato a sostenere l'apparenza della motivazione a sostegno della consapevolezza della condotta contestata;
nonché della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e della adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21536 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 03/02/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025 il Tribunale della Libertà di Roma, adito con istanza di riesame avverso l'ordinanza del 5 settembre 2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Viterbo con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere a carico di AP AR in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, ha rigettato l'istanza e confermato la misura applicata. 2. AP ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso affidato a tre motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione dell'art. 273 cod.proc.pen., per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Adduce la difesa l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il tribunale del riesame nel ritenere indizio grave la mera contiguità spaziale con la coindagata, in difetto di altri addentellati indiziari;
e l'incongruenza della individuata esistenza della 'staffetta' in difetto di individuazione dell'atto tipico della condotta, ovvero la bonifica del territorio. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione dell'art. 274 cod.proc.pen., e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale ha desunto la pericolosità sociale del soggetto dai precedenti penali, e da due pregresse evasioni, senza accertarne l'attualità. La motivazione resa è pertanto generica ed apparente a fronte della condizione esistenziale del ricorrente, stabile sul territorio. 2.3. Col terzo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza e erronea applicazione dell'art. 275 cod.proc.pen., ed omessa motivazione sulla adeguatezza della misura applicata. La motivazione resa è apodittica, si risolve in una mera formula di stile, non ha considerato le motivazioni sottese alle censite evasioni, e la decisione è stata adottata in violazione del principio di proporzionalità della misura con particolare riferimento agli arresti domiciliari assistiti da dispositivi elettronici. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 2 1. Il ricorso è volto a censurare l'ordinanza impugnata sotto il profilo della riconosciuta gravità indiziaria e della scelta della misura in relazione al delitto di trasporto e detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. 2. «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (da ultimo, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 — 01). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza della ipotizzata fattispecie criminosa evidenziando gli elementi idonei a comprovare il concorso del ricorrente nel trasporto e nella detenzione di una ingente quantità di cocaina con motivazione dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Ha, dunque, valorizzato le risultanze del servizio di osservazione e controllo - disposto a seguito di attività investigativa a carico del ricorrente e della coindagata TI Jessica, eseguito senza soluzione di continuità- come di seguito: a) i due si allontanavano, all'unisono, dal civico 29 di Via san Francesco di Assisi dell'abitato di Canino, ma salendo a bordo di due diverse autovetture, la TI utilizzando auto intestata a soggetto già noto alle forze dell'ordine in quanto ristretto agli arresti domiciliari in esecuzione presso l'abitazione ove i due erano stati osservati;
3 b) imboccavano l'autostrada in direzione della capitale;
c) facevano ritorno in Canino con la vettura guidata dalla TI in testa, tallonata da quella guidata da AP;
d) realizzavano, lungo il percorso, una cd. staffetta. La perquisizione veicolare sulla vettura condotta dalla TI dava esito positivo, col rinvenimento all'interno della stessa di cocaina come da contestazione. Il controllo sui cellulari in uso agli indagati consentiva di appurare che i rispettivi navigatorio erano stati impostati con destinazione Canino. Ha rilevato dunque il Tribunale che la condotta di guida del AP -consistita nel tallonare la vettura condotta dalla coindagata, col tentare di eludere un eventuale controllo sulla via del ritorno dimostra la consapevolezza dell'oggetto del carico, e integra condotta di concorso nel trasporto della droga, indicativa del suo inserimento in un più ampio contesto criminale ben organizzato e certamente non di lieve entità. 3.1. Le censure dedotte col primo motivo si presentano manifestamente infondate in quanto generiche poiché volte a prospettare una diversa valutazione di circostanze adeguatamente esaminate dal giudice di merito. 4. Manifestamente infondati sono anche il secondo e terzo motivo, che possono essere trattbkmgiuntamente, in quanto denuncianti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della sola misura applicata a farvi fronte. 4.1. Ineccepibile è la valutazione operata dal Tribunale circa la sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa e la scelta della misura fondata sulla gravità dei fatti e soprattutto sulla personalità dell'indagato, gravato da molti precedenti penali ed evaso per ben due volte in attesa dell'udienza. Si tratta di elementi che non possono essere rimessi in discussione, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
4 Così deciso in Roma, 3 febbraio 2026