Sentenza 21 novembre 2017
Massime • 1
L'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), - che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2017, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2017 |
Testo completo
02300-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 21/11/2017 GRAZIA LAPALORCIA Presidente - Sent. n. sez. - 2610/2017 CARLO ZAZA UMBERTO LUIGI SCOTTI REGISTRO GENERALE N.6000/2017 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI ELISABETTA MARIA MOROSINI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WA ME nata il [...] avverso la sentenza del 26/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilita' Uditi i difensori per le parti civili: avv. AMILCARE SESTI del Foro di Roma in sostituzione dell'avv.SVARIATI ELVIRA del foro di ROMA, in difesa della parte civile BULGARI S.P.A., si riporta alle conclusioni depositate con nota spese;
avv. REMO PANNAIN del foro di ROMA, in difesa della parte civile SOC L'OREAL S.A., si riporta alle conclusioni che deposita unitamente a nota spese;
per l'imputato ricorrente: avv. PAOLO BECATTI del foro di ROMA che chiede accogliersi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1-Con sentenza del 26 febbraio 2016, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di WA EI in ordine ai reati ascrittile, ai sensi dell'art. 474 cod. pen., perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili poste a suo carico ed a favore delle costituite parti civili, le società L'AL e GA. La WA era stata ritenuta responsabile di avere detenuto, presso un suo magazzino per la rivendita all'ingrosso, un totale di oltre 1.600 (una prima volta 458, la seconda 1.146) confezioni di profumo di noti marchi, fra i quali quelli delle società costituitesi parti civili. La Corte osservava che, nel caso di detenzione di oggetti recanti marchi distintivi falsi, non aveva pregio la loro eventuale grossolanità (citava Cass. n. 46817/2015) e neppure il fatto che il compratore fosse messo a conoscenza della loro falsità con l'avvertenza che si trattava di "falsi d'autore" (citava Cass. 28423/2012). Doveva poi considerarsi che la condotta dell'appellante era stata consumata in modo reiterato (i sequestri di profumi, e le contestazioni di reato, erano avvenuti in due occasioni, il primo l'11 settembre 2007, il secondo il 4 marzo 2008) e nell'esercizio di un'attività commerciale, ciò che escludeva l'inconsapevolezza della prevenuta circa la falsità dei marchi. 2 Propone ricorso l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico complesso motivo, il vizio di motivazione. Ricordava innanzitutto che le etichette dei profumi riportavano diciture varie che chiarivano come gli stessi fossero dei "falsi d'autore". E, purtuttavia, erano stati ritenuti atti a confondere il consumatore. La sentenza impugnata era carente e contraddittoria anche perché non aveva tenuto conto del fatto che la prevenuta era stata assolta dal delitto di ricettazione perché non sarebbe stata consapevole dell'illecita provenienza dei profumi. E perché aveva ritenuto la consapevolezza della WA della falsità dei marchi solo per la reiterazione del fatto, non rilevando che il primo sequestro era stato annullato dal Tribunale del riesame, così ingenerando nell'imputata la convinzione di avere agito correttamente. La Corte, infine, non aveva valutato che, nel caso di specie, si trattava di "falsi d'autore", un caso che la Cassazione (sentenza n. 41158/2005) aveva 1 ritenuto privo di rilievo penale, configurandosi un falso grossolano perché immediatamente riconoscibile. 3 GA PA, a mezzo del suo difensore, ha depositato una memoria con la quale argomenta le ragioni per le quali ricorso dell'imputata deve essere dichiarato inammissibile. Innanzitutto perché i capi civili della sentenza non erano stati oggetto di specifici motivi di appello e poi perché le censure di legittimità si limitavano a reiterare i motivi di appello, senza affrontare le argomentazioni spese dalla Corte territoriale nel rigettarli. Così che il ricorso difettava anche di specificità. La difesa richiamava infine la giurisprudenza di legittimità che esclude la rilevanza del falso grossolano nell'ipotesi dell'art. 474 cod. pen. e che conferma il rilievo penale dei cosiddetti falsi d'autore. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto è inammissibile.
1 - L'unico motivo di doglianza, infatti, ricomprende una pluralità di censure, tutte, però, manifestamente infondate. 1 1 Quanto alla prova della condotta illecita, ed in particolare della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 474 cod. pen. ascritto alla ricorrente, le argomentazioni spese dalla difesa sono tutte versate in fatto e, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Priva di manifesti vizi logici era la considerazione della Corte territoriale circa la consapevolezza dell'imputata circa la falsità dei marchi che doveva derivare a dall'attività di commercio degli stessi a livello professionale. Del resto la medesima difesa ha precisato che i profumi posti in vendita erano contrassegnati da etichette che ne denunciavano la non autenticità. Nessuna contraddittorietà della trama argomentativa della sentenza può, poi, essere dedotta dall'assoluzione dell'imputata, ad opera del primo giudice, dal delitto di ricettazione posto che il Tribunale aveva ritenuto l'insufficiente prova del dolo dal fatto che l'imputato avrebbe potuto acquistare i profumi senza prima visionarli e senza così potersi rendere conto della servile riproduzione dei marchi. 2 Quanto alle questioni attinenti alla grossolanità del falso, alla sua riconoscibilità, e alla configurabilità del delitto contestato, trattandosi di oggetti che, pur con varie diciture, rientrano tutti nella categoria dei "falsi d'autore", non resta che citare la giurisprudenza di questa Corte: - integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, Faje, Rv. 258722); -l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Sez. 5, n. 14876 del 09/01/2009, Chen Rv. 243596; Sez. 5, n. 40556 del 25/09/2008, Fadlum, Rv. 241723). Del resto, se l'oggetto della tutela penale approntata dall'art. 474 cod. pen. è la fede pubblica, è evidente che la servile imitazione di un marchio, ove realizzata, non può ritenersi scriminata dal solo fatto che sullo stesso sia apposta una dicitura che indichi come questo sia un falso d'autore, perché tale avvertenza è, appunto, destinata all'acquirente e non incide in alcun modo sull'illecita imitazione del marchio. -3 All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano nella misura omnicomprensiva indicata in dispositivo.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese delle parti civili società L'AL PA e GA PA che liquida in euro 1.500,00 per ciascuna. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Grazia Lapalorcia Enrico Vittorio Stanislao Scarlini серевоче Си Depositato in Cancelleria Roma, I 1-9 GEN 2018... IL CANCELLIERE Rossana Cere