Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
È affetto da nullità assoluta il provvedimento emesso "de plano" con il quale il giudice dell'esecuzione ha deciso sull'opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione del terzo che rivendichi la titolarità del bene sequestrato e poi confiscato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 24724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24724 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1570
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043106/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN GI, N. IL 14/07/1973;
avverso ORDINANZA del 03/10/2007 GIP TRIBUNALE di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
Con provvedimento in data 11 settembre 2007 il GIP del Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata da SI GI di revoca del sequestro preventivo di beni immobili, beni mobili registrati e beni aziendali, ordinato con provvedimento in data 9.1.2007, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, a carico di LA ON, coniuge della SI,
imputato di detenzione e trasporto di notevoli quantità di sostanze stupefacenti e di detenzione di kg. 4,7 di polvere da sparo, cui era poi seguita la confisca con sentenza di applicazione della pena emessa dallo stesso GIP nei confronti del LA in data 9.2.2007, ormai in giudicato.
Il GIP ha rilevato che non sussistevano i presupposti per il dissequestro poiché si trattava di beni (fra cui una abitazione in Surbo, due imbarcazioni, una azienda commerciale, due fabbricato in Torre Rinalda e due autovetture) già confiscati con la sentenza del 9.2.2007, in quanto intestati al LA ovvero dei quali lo stesso era possessore per il tramite della SI e di cui non aveva saputo giustificare la provenienza, mentre la mancanza di notificazione della sentenza alla SI restava irrilevante nel giudizio di esecuzione, rilevando invece eventualmente ai fini della verifica della legittimazione della stessa ad impugnare la predetta sentenza.
Investito dalla opposizione della SI contro il provvedimento in data 11.9.2007, il GIP, con provvedimento in data 3.10.2007, oggetto della attuale impugnazione, ha poi dichiarato inammissibile "de plano" la stessa, ritenendo che si trattasse di mera riproposizione di precedente istanza per la revoca del sequestro che la SI aveva presentato al giudice della cognizione, ed in particolare al Tribunale del riesame, che la aveva rigettata, nel corso del procedimento penale a carico del LA e che comunque fosse manifestamente infondata anche nel merito per le ragioni già argomentate dal giudice della cognizione che aveva disposto la confisca dei beni dopo avere esaminato dettagliatamente le fonti reddituali lecite allegate dai coniugi LA - SI. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa della SI lamentando: violazione dell'art. 676 c.p.p., comma 1, art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p., comma 2, poiché il giudice dell'esecuzione, investito dalla opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, non avrebbe potuto decidere de plano, bensì avrebbe dovuto necessariamente azionare la procedura prevista dell'art. 666 c.p.p., comma 3, e cioè la instaurazione del contraddittorio;
violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato in quanto la SI, essendo persona estranea al reato che aveva portato alla applicazione della pena nei confronti del coniuge, non avrebbe comunque potuto impugnare la sentenza emessa nei confronti del suddetto per il capo relativo alla misura di sicurezza, ostandovi il disposto dell'art. 579 c.p.p., comma 3, mentre avrebbe potuto soltanto adire il giudice dell'esecuzione, dopo il passaggio ingiudicato della sentenza, per ottenere la restituzione dei beni di cui era intestataria, come era avvenuto;
non si trattava comunque di mera riproposizione della precedente richiesta poiché era stata presentata nuova documentazione allo scopo di dimostrare le entrate lecite del nucleo familiare e tale documentazione non era stata neppure presa in esame dal giudice dell'opposizione. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare ed assorbente l'esame della eccezione di nullità del procedimento di esecuzione per avere il giudice deciso "de plano" - senza dare avviso alle parti e fissare la udienza per la loro comparizione - sulla opposizione contro il provvedimento adottato in merito alla istanza di restituzione di beni confiscati, presentata dal terzo a norma dell'art. 676 c.p.p., comma 1, sulla quale si deve procedere con le forme di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, e cioè con ordinanza emessa immediatamente senza formalità, ma che deve essere poi comunicata al Pubblico Ministero e notificata all'interessato onde consentire la opposizione in contraddittorio. La giurisprudenza consolidata di questa Corte riconosce che il terzo, che rivendichi la legittima titolarità del bene sequestrato o confiscato nel giudizio di cognizione ovvero in quello di applicazione della misura patrimoniale di sicurezza, può proporre, chiedendone la restituzione, incidente di esecuzione, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal tribunale con decreto motivato ovvero decida di promuovere o di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca o sulla restituzione (Cass. Sez. 6^, 18 settembre 2002, Diana;
Sez. 1^, 20 ottobre 1997, Cifuni, rv. 208927).
Precisi e concludenti argomenti logici e sistematici depongono univocamente nel senso che il terzo abbia il potere di proporre incidente di esecuzione, sia che vanti di essere titolare del diritto di proprietà sia che alleghi la titolarità di un diritto reale di garanzia sul bene colpito dalla misura di sicurezza, considerato anche che, nel caso in cui la confisca sia stata disposta con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., il terzo non ha un potere autonomo di impugnazione contro il capo della sentenza che applica la misura di sicurezza (art. 579 c.p.p.), poiché il potere di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (art. 568 c.p.p., comma 3). Con riferimento alla confisca regolata dall'art. 240 c.p., e da altre leggi speciali, le Sezioni Unite Penali hanno stabilito che la tutela dei diritti dei terzi non può essere neppure circoscritta soltanto alla proprietà ma assiste anche i diritti reali di godimento e di garanzia, che sopravvivono, quindi, al provvedimento ablatorio di confisca (Cass. Sez. Un., 18 maggio 1994, Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini, rv. 199174; Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri). Nell'identica direzione è orientata la giurisprudenza civile di questa Corte in materia di confisca amministrativa, anch'essa connotata dalla funzione preventiva e repressiva di illeciti (Cass. civ. Sez. Un., 30 maggio 1989, n. 2635). Si è precisato, in particolare, che, quand'anche la confisca dovesse qualificarsi quale causa di acquisto a titolo originario, il trasferimento del diritto non può avere ad oggetto "un diritto di contenuto diverso e più ampio di quello che faceva capo al precedente titolare", ne' lo Stato può "legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo della confisca aveva già perduto la titolarità" (Cass. Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.), ovvero beni di cui non aveva la disponibilità nel senso indicato dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1992, n. 356. Ovviamente non può mai prescindersi dalla prova della effettiva terzietà di chi assume di avere diritti sul bene oggetto di confisca, non potendo considerarsi terzo colui che, avendo ricavato vantaggi e utilità, non si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole rispetto alle attività illecite del soggetto colpito dalla misura di prevenzione o di sicurezza personale e patrimoniale. Ed il principio testè indicato deve poi essere integrato rilevando che anche nel sistema della L. n. 575 del 1965, richiamato dall'art. 12 sexies più volte citato e che ha costituito la base della confisca di cui si tratta, è applicabile il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di confisca quale misura di sicurezza applicabile per il delitto di usura, secondo cui i terzi che vantino diritti reali hanno l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa fatta valere sulla cosa confiscata, essendo evidente che essi sono tenuti a fornire la dimostrazione di tutti gli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di "appartenenza" e di "estraneità al reato", dalle quali dipende l'operatività della situazione impeditiva o limitativa del potere di confisca esercitato dallo Stato e, di riflesso, la sopravvivenza del loro diritto (cfr. Cass. Sez. Un., 28 aprile 1999, Bacherotti ed altri, cit.).
Sui pretesi terzi fa quindi carico l'onere della prova sia relativamente al punto della effettiva titolarità del diritto vantato, sia relativamente al punto della mancanza di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del condannato o del proposto, derivante da condotte di agevolazione o di fiancheggiamento, sia, infine, in ordine alla provenienza lecita dei mezzi con cui il bene è stato acquistato.
Ciò posto, considerato che il rimedio accordato alla SI, nel caso in esame, era quello dell'incidente di esecuzione, che ha correttamente esperito, e non anche quello della impugnazione della sentenza emessa nel procedimento penale a carico del proprio coniuge, in cui non aveva assunto una delle posizioni che avrebbero consentito la impugnazione - per cui il rilievo contenuto nel provvedimento del giudice dell'esecuzione attinente alla legittimazione ad impugnare la sentenza di applicazione della pena appare inconsistente -, si tratta ora di verificare se il giudice dell'esecuzione, nel decidere la opposizione presentata dal terzo contro il rigetto di restituzione dei beni di cui assumeva di essere proprietario, potesse o meno procedere de plano, a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2. Il richiamo operato in via generale dall'art. 676 c.p.p., comma 2, al precedente art. 667 c.p.p., comma 4, che a sua volta richiama le forme di cui all'art. 666 c.p.p., sembrerebbe non escludere in via di principio la possibilità di procedere anche " de plano" a norma del comma 2 di tale ultimo articolo. Tuttavia appare connaturato al procedimento di opposizione il contraddittorio fra le parti, poiché le situazioni di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge ovvero di riproposizione della stessa istanza già avrebbero potuto e dovuto essere rilevate nella prima fase informale del procedimento, che invece, se ha avuto il proprio sbocco in un provvedimento, sia pure emesso de plano, che ha deciso il merito, appare ontologicamente e giuridicamente inconciliabile con una pronuncia di inammissibilità che non dia poi corso, nel contraddittorio fra le parti, all'esame delle doglianze proposte dall'opponente.
In tal caso appaiono riservati alla pronuncia di inammissibilità "de plano" soltanto gli eventuali vizi formali attinenti alle condizioni di legge, da intendersi come requisiti direttamente imposti dalla legge (ad esempio il mancato rispetto dei termini o delle forme per presentare la opposizione) e non implicanti valutazioni discrezionali di merito. Poiché la ratio del provvedimento " de plano" consiste infatti nella rilevabilità ictu oculi della mancanza di fondamento dell'istanza, ne consegue che già in via generale, qualora si pongano problemi di valutazione imponenti l'uso di criteri interpretativi in relazione al thema probandum è dovuta l'instaurazione del contraddittorio con il rito camerale previsto dall'art. 666 c.p.p. e segg., commi 3 (v. Cass. n. 34960 del 2007, rv. 237712; Cass. N. 24164 del 2004, rv. 228996); e ciò vale a maggior ragione nel caso in cui - in considerazione della particolarità degli interessi -la disposizione processuale prevede, come eccezione per la fase esecutiva, un doppio provvedimento di merito ed uno specifico rito per la opposizione.
In ogni caso si deve escludere che nella fattispecie in esame si potesse trattare di mera riproposizione della stessa istanza già rigettata, poiché tot l'art. 666 c.p.p., comma 2, fa chiaramente riferimento ad una istanza presentata nella stessa sede e non può invece riferirsi ad eventuale istanze presentate, come nel caso in esame, in sede di giudizio di cognizione, davanti al tribunale del riesame.
Ne discende che il provvedimento impugnato, in quanto adottato "de plano" in un caso in cui era prevista la procedura camerale partecipata ordinaria è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1 perché attinente alla partecipazione del difensore (art. 178 c.p.p., lett. c) che non è stato posto in grado di intervenire all'udienza.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con restituzione degli atti allo stesso giudice affinché provveda sul merito della opposizione, con piena libertà di giudizio, a seguito di procedura camerale partecipata.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al GIP del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008