Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
L'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non era esclusa, nel caso di specie, dalla presenza di locandine che avvertivano della falsità del prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione - che riproduceva i marchi originali - figurava la scrittura "falso d'autore").
Commentari • 4
- 1. Anche se è grossolana è pur sempre contraffazioneMaurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2019
- 2. Etichette e macchina da cucire bastano per condanna (Cass. 8783/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2019
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è reato anche in caso di contraffazione grossolana, poiché la norma indicata tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 8 …
Leggi di più… - 3. La configurazione del c.d. “falso grossolano” in riferimento al delitto di cui all’art. 474, comma 2 c.p.Michele Gesualdi · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2015
Il delitto di contraffazione, meglio denominato dalla rubrica dell'art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, si configura come un reato di mero pericolo per la cui integrazione non occorrerebbe la realizzazione dell'inganno del singolo consumatore. Gli Ermellini sul punto specificano che “la norma in commento tutelerebbe in via principale e diretta non già la libera determinazione del singolo acquirente, bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione” (in tal senso si v. Cass. Pen., Sez. II, sent. 3.4.2008, …
Leggi di più… - 4. Affinchè ricorrano i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., è necessaria l’avvenuta registrazione del marchio o del segno non essendo sufficiente la semplice…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2012, n. 28423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28423 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 27/04/2012
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1030
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 45350/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB MM N. IL 09/10/1950;
2) GA ANNUNZIATA N. IL 08/12/1937;
3) TO LF N. IL 22/11/1961;
avverso la sentenza n. 3662/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto del ricorso di OM FA e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
Uditi i Difensori delle parti civili che si sono riportati alle deduzioni scritte depositate;
Udito il Difensore di OM FA, Avv. Massimiliano Figus che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
RITENUTO IN FATTO
AB MM;
GA ANNUNZIATA;
TO LF;
1.1) - ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 05.04.2011 che aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa città del 21.09.09, di condanna:
a) - NE e DI per il reato ex artt. 110 e 473 c.p., per contraffazione dei marchi di n. 1965 confezioni di profumi, muniti di confezione riproducente marchi identici a quelli delle confezioni di profumi originali, tutelati dal diritto d'autore, ove la scritta "falso d'autore" non influiva sull'avvenuta contraffazione;
fatti commessi in Caserta dal 2003 al marzo 2004;
b) - FA per i reati di cui agli artt. 81, 648 e 474 c.p., per avere acquistato le predette confezioni di profumi, provento di delitto di contraffazione del marchio, poi detenendole per la vendita, in Roma li 18.03.2004; con la recidiva specifica per NE;
2.0) - MOTIVI ex art. 606, 1 co., lett. b), c), d), e) c.p.p.. FA;
DI e NE, propongono con ricorsi separati un motivo coincidente riguardo alla:
2.1) - Violazione di legge, atteso che il Tribunale aveva anticipato l'acquisizione delle prove ex art. 507 c.p.p., esaminando i periti delle parti civili ed anche la teste Maria Augusta IO, prima ancora di esaminare i testi indicati dalla difesa, in violazione del principio che l'esame delle testimonianze ammesse ex art. 507 c.p.p., deve rispondere al requisito della necessarietà e decisività;
FA:
2.2)-Violazione di legge per mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'esperimento di una perizia di ufficio, più attendibile delle consulenze di parte effettuate dalle parti civili, anche in relazione alla regolare registrazione della "linea falso di autore";
2.3) - Violazione di legge per avere omesso la Corte di appello di considerare che i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., sussistono solo se il marchio sia idoneo ad ingenerare confusione tra prodotto originale e quello non autentico, circostanza che nella specie era esclusa dalla cartellonistica che la sig.ra FA aveva esposto nel suo negozio e che, pur se sequestrata, non era stata esaminata dalla Corte di appello nonostante l'espressa richiesta della Difesa;
2.4) - Violazione di legge per avere omesso la Corte di appello di considerare l'insussistenza del reato ex art. 648 c.p., atteso che la FA aveva acquisto i prodotti dalla ditta Agiemme previo rilascio di regolare fattura, sicché era evidente la sua buona fede;
DI e NE:
2.5)-Eccepiscono la violazione dell'art. 16 c.p.p., atteso che la Corte di appello aveva erroneamente respinto l'eccezione di incompetenza per territorio, per altro ritualmente formulata in primo grado, avendo la Difesa sottolineato come agli imputati sia contestata la contraffazione del prodotto ex art. 473 c.p., e non la sua commercializzazione, sicché il luogo da considerare ai fini della competenza per territorio era Caserta, ove venivano prodotti i beni in esame;
- tale conclusione non era modificata nemmeno dalla considerazione che, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., andava radicata la competenza in Roma per il reato connesso ex art. 648 c.p., ritenuto più grave, atteso che dagli atti non emergeva il luogo in cui la sig.ra FA aveva ricevuto la merce sicché, in mancanza di elementi, doveva ritenersi che tale luogo coincidesse con la città di Caserta, luogo di produzione;
2.6) - Violazione di legge atteso che la notifica dei dispositivi delle sentenze di primo e secondo grado era stata compiuta solo in favore dell'Avv. Paolo Parente di Caserta;
in realtà il NE era stato difeso esclusivamente dall'Avv. Sergio Clemente, sicché vi era una rinuncia implicita all'altro difensore;
pertanto, l'omessa notifica all'Avv. Sergio Clemente avrebbe pregiudicato il diritto all'impugnazione del NE;
2.7) - La sentenza sarebbe da censurare riguardo al trattamento sanzionatorio riguardo a DI UN, per omessa concessione delle attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione;
2.8) - Violazione di legge per non avere riconosciuto l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 473 cp, attesa anche l'assoluta incertezza del momento consumativo del reato non desumibile dal dato temporale della vendita del prodotto;
CHIEDONO l'annullamento della sentenza impugnata. 2.9) - Le parti civili S" e UL hanno depositato memorie difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.0) - I ricorsi sono totalmente infondati e vanno perciò ritenuti inammissibili, atteso che ripropongono in questa sede delle questioni, anche in diritto, trascurando la precisa e puntuale motivazione della decisione impugnata.
3.1) - Invero, del tutto correttamente, la Corte di appello aveva respinto l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da NE e DI, osservando che dagli atti emergeva che la coimputata FA aveva fatto l'ordine ed aveva ricevuto la merce direttamente in Roma, così da attrarre in tale luogo la competenza per territorio per il più grave e connesso reato di ricettazione, ex art. 16 c.p.p.;
- le censure mosse dai ricorrenti in punto di individuazione di un diverso luogo in cui la merce sarebbe stata ricevuta dalla FA sono inammissibili per genericità, atteso che si limitano a prospettare ipotesi alternative ed infondate sul piano probatorio. 3.2) - Ugualmente infondati i motivi di censura riguardo alla violazione dell'art. 507 c.p.p., per la quale la sentenza impugnata sottolinea congruamente l'importanza e la decisività delle prove assunte ex art. 507 c.p.p. (in conformità a: Cassazione penale, sez. un, 17/10/2006, n. 41281), quest'ultimo requisito unico legittimante il ricorso a tale facoltà processuale, a nulla rilevando la circostanza che i testi ex art. 507 c.p.p. (ivi compresa la teste IO) siano stati ammessi di ufficio e sentiti prima degli altri indicati dalle parti;
- invero, l'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 c.p.p. in un momento diverso rispetto a quello indicato dalla norma
("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità e non è sanzionata ne' sotto il profilo della nullità nè sotto quello dell'inutilizzabilità; in particolare non può ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178 c.p.p., lett. c), in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato. (Cassazione penale, sez. 11, 22/11/1994) 3.3) - Del pari infondata è l'eccezione relativa alla perizia di ufficio non disposta dalla Corte di appello, essendo noto che l'accertamento peritale - per sua natura mezzo di prova "neutro" - non può ricondursi al concetto di "prova decisiva", la cui mancata assunzione possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), perché il ricorso o meno a una perizia è attività sottratta al potere dispositivo delle parti e rimessa essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità. (Cassazione penale, sez. 6^, 18/06/2009, n. 38112) - per completezza di motivazione va osservato, per un verso, che la Corte di appello ha adempiuto all'onere motivazionale osservando che il quadro probatorio era completo sicché non vi era alcuna necessità di procedere a perizia e, per altro verso, che i motivi di ricorso sulla necessità della perizia sono del tutto generici, facendo riferimento ad indagini di tipo meramente esplorativo. 3.4) - Del tutto infondati sono i motivi sulla ricorrenza dei delitti ex artt. 473 e 474 c.p., atteso che sul punto i ricorrenti trascurano la corretta motivazione della Corte territoriale che, quanto ai delitti ex artt. 473 e 474 c.p., ha richiamato la nota Giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha affermato il principio per il quale l'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p., (in piena coincidenza con quello dell'art. 474 c.p.) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - (come pacifico nella specie) anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio (Cassazione penale, sez. 5^, 05/11/2001, n. 1195) sicché restano privo di rilevo le locandine esposte dalla ricorrente FA e la scritta "falso d'autore" apposta sulla confezione, quest'ultima sostanzialmente riproducente i marchi originali.
- Al riguardo va ricordato che la legge accorda una speciale tutela al marchio registrato e la tutela non può essere aggirata con la dicitura "falso d'autore" poiché la contraffazione è, in sè, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato. - Invero, la confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente riprodotto, e ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale;
il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali;
- dunque risulta ininfluente il raffronto tra i prodotti e la confondibilità degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato;
- al riguardo la dicitura "falso d'autore" non svuota di valenza penale la contraffazione, consumandosi la fattispecie penale nella riproduzione illecita del marchio registrato, con impiego improprio della dicitura "falso d'autore" riferibile a fattispecie di altro genere ma non al campo dei marchi industriali registrati, la cui riproduzione è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa.
- La Giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), - il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione, (Cassazione penale, sez. 5^, 09/01/2009, n. 14876) 3.5) - Altrettanto infondato risulta il motivo sulla contestazione ex art. 648 cp, atteso che l'evidenza del falso rendeva manifesto il reato presupposto ex art. 473 c.p., che, anche sul piano dell'elemento soggettivo, non poeta sfuggire alla FA, esperta nella vendita di tale genere di prodotti;
ne' può risultare scriminante la circostanza che l'acquisto non sia stato clandestino ma sia avvenuto presso una ditta ben precisa e mediante regolare fatturazione, trattandosi di elementi non idonei ad escludere la mala fede dell'acquirente, desumibile da qualsiasi elemento, e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media levatura la certezza che la cosa proveniva da illecito (Cassazione penale, sez. 2^, 22/01/2008, n. 5996) 3.6) - Parimenti infondato il motivo sulla notifica del dispositivo della sentenza effettuato all'avv. Paolo Parente, che invece risulta del tutto legittima, perché il codice di rito si ispira all'esigenza di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica, secondo il principio dell'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico, sicché quando sia stata effettuata una nomina di fiducia, l'eventuale mancata comparizione del difensore in udienza non comporta la revoca implicita della designazione fiduciaria. (Cassazione penale, sez. 2^, 06/06/1997, n. 3832) - Per altro, i diritti all'impugnazione sono stati effettivamente garantiti;
- per l'imputato, dalla notifica effettuata presso l'avv. Parente suo domiciliatario e: - per l'Avv. Clemente, per la notifica relativa alla coimputata DI.
3.7) - Del tutto infondati i motivi di censura sul trattamento sanzionatone per la ricorrente DI, atteso che quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale (come nella specie) l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p.. Cassazione penale. sez. 4^. 21 settembre 2007, n. 38536:
- anche per il resto, va ricordato che il beneficio della non menzione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice sulla base di una valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., senza che sia necessaria una specifica e dettagliata esposizione delle ragioni della decisione (Cassazione penale, sez. 3^, 17/11/2009, n. 7608), motivazione, per altro presente in sentenza, attraverso il congruo richiamo del valore sociale ed economico dei reati e l'entità degli stessi. - Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono state già riconosciute alla ricorrente DI.
3.8) - I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo valutazioni giuridiche totalmente contrarie alla Giurisprudenza di legittimità, sicché sono da ritenersi inammissibili.
- L'inammissibilità dei motivi proposti in diritto ed in fatto riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta prescrizione del reato, atteso che l'inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., ivi compreso l'eventuale decorso del termine di prescrizione nelle more del ricorso di legittimità, (Cassazione penale, sez. 2^ 21 aprile 2006, n. 19578) rilevando nella specie che al momento della decisione di appello il termine massimo della prescrizione (01.09.2011) non era ancora decorso.
3.9) - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3.10) - Segue la condanna degli imputati al rimborso delle spese del grado in favore delle parti civili costituite, come statuito nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende;
Condanna altresì i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parti civili costituite, che liquida: - in complessivi Euro 3.000 - oltre spese generali,IVA e CPA - per: WE L Joel srl, e: - in complessivi Euro 5.000 - oltre spese generali, IVA e CPA - per le parti civili: OM, GU OC, Saint NT, CA, L'EA, TZ, EA Prestige. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012