Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2012, n. 28423
CASS
Sentenza 27 aprile 2012

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L'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non era esclusa, nel caso di specie, dalla presenza di locandine che avvertivano della falsità del prodotto offerto in vendita, sulla cui confezione - che riproduceva i marchi originali - figurava la scrittura "falso d'autore").

Commentari4

  • 1Anche se è grossolana è pur sempre contraffazione
    Maurizio Arena · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2019

  • 2Etichette e macchina da cucire bastano per condanna (Cass. 8783/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2019

    La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è reato anche in caso di contraffazione grossolana, poiché la norma indicata tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 8 …

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  • 3La configurazione del c.d. “falso grossolano” in riferimento al delitto di cui all’art. 474, comma 2 c.p.
    Michele Gesualdi · https://www.diritto.it/ · 29 settembre 2015

    Il delitto di contraffazione, meglio denominato dalla rubrica dell'art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, si configura come un reato di mero pericolo per la cui integrazione non occorrerebbe la realizzazione dell'inganno del singolo consumatore. Gli Ermellini sul punto specificano che “la norma in commento tutelerebbe in via principale e diretta non già la libera determinazione del singolo acquirente, bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione” (in tal senso si v. Cass. Pen., Sez. II, sent. 3.4.2008, …

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  • 4Affinchè ricorrano i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., è necessaria l’avvenuta registrazione del marchio o del segno non essendo sufficiente la semplice…
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 1 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2012, n. 28423
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28423
Data del deposito : 27 aprile 2012

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