Sentenza 9 gennaio 2009
Massime • 1
L'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), - il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione.
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Due recenti pronunce delle sezioni penali della Corte di Cassazione in tema di detenzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti (sezione II, n. 55079 dell'11-10-2017; sezione V, n. 48109 del 18-10-2017) consentono di fare il punto sulla cd. contraffazione grossolana, e cioè su quelle ipotesi di falso talmente palesi ed evidenti da rendere assolutamente impossibile la consumazione del reato destinato a sanzionare tali condotte. La questione è notissima. Il “commercio di prodotti con segni falsi” è punito dall'art. 474, comma 2 del codice penale con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino ad Euro 20.000, sempre che non vi sia concorso del reo nelle più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2009, n. 14876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14876 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/01/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 16
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 039752/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CH LI, N. IL 18/05/1974;
avverso ORDINANZA del 24/10/2008 TRIB. LIBERTÀ di PIACENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che conclude l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Scadri Anna, che riporta al ricorso e chiede l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1.- Il Tribunale di Piacenza ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di CH LI avverso il decreto di convalida del sequestro riguardante 544 confezioni di profumi recanti segni distintivi nazionali ed esteri.
2.- Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero le ipotesi di reato contestate, argomentando che la dicitura su tutte le confezioni dell'espressione "copia d'autore" non fosse idonea ad escludere il fumus della violazione potenziale della fede pubblica in senso oggettivo cioè dell'affidamento collettivo.
3.- Il CH LI propone ricorso per Cassazione, deducendo che la formula "copia d'autore" non era altro che una palese imitazione servile riconoscibile ictu oculi.
4.- Il ricorso è infondato.
Il sequestro preventivo può essere disposto quando sia ravvisabile l'esistenza di un reato, che deve ritenersi l'antecedente logico del provvedimento cautelare, valutando a tal fine, non solo l'astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie penale, ma anche se sia ravvisabile il fumus del reato ipotizzato, tenendo conto sia degli elementi forniti dall'accusa che delle argomentazioni difensive (Cass., sez. 2, 23 marzo 2006, n. 19523). Questa Corte poi ha ormai affermato che la norma citata (art. 474 c.p.) tutela in via principale e diretta la pubblica fede e cioè
l'affidamento presso i cittadini dei marchi e dei segni distintivi che individuano le opere di ingegno o i prodotti industriali. Quindi, quello previsto dalla norma è un reato di pericolo per la cui sussistenza è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione (Cass., 4 ottobre 2007, n. 40874). Nella specie, il Tribunale ha evidenziato che la dicitura "copia d'autore" era riprodotta sulle confezioni in caratteri miniscoli e di impossibile leggibilità sull'etichetta del flacone che riportava, invece, in primo piano il marchio contraffatto, cosicché sussisteva l'attitudine a ingenerare confusione.
B.- Tale valutazione del fatto non può essere censurata in questa sede perché ai sensi dell'art. 325 c.p.p., comma 1, i provvedimenti di riesame di misure cautelari reali sono soggetti a ricorso per Cassazione solo per i vizi concretanti "violazione di legge" (art.606 c.p.p., comma 1, lett. a, b, c), restando escluso ogni possibilità di sindacato, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Pertanto, agli effetti della legittimità ex art. 321 c.p.p., è sufficiente l'accertamento del rapporto strumentale tra la cosa e la condotta criminosa( ad es. Cass., 18 marzo 2004, n. 19039). Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009