Sentenza 5 marzo 2002
Massime • 2
In materia edilizia, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, disposto dal giudice con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, deve essere sospesa una volta accertata la regolare proposizione di una domanda di condono edilizio sia in relazione ai requisiti, sia in riferimento alla sua procedibilità e riferibilità all'immobile in questione; ne' può ostare a ciò l'inserimento del condono edilizio in una attività di pianificazione e recupero, atteso che l'incertezza sul tempo necessario per il rilascio della concessione in sanatoria non può produrre effetti negativi per l'esecutato.
In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2.la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3.la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4.l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5.l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); 6.la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7.la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione; 8.l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 14625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14625 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/03/2002
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 374
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 39905/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO DA n. a Simeri Crichi il 26 settembre 1928
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro in sede esecutiva del 4 ottobre 2001
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per: annullarsi l'ordinanza impugnata per mancata sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione con rinvio al giudice monocratico del Tribunale di Catanzaro per nuova deliberazione. LA ID ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 4 ottobre 2001, con la quale il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di revoca o sospensione del provvedimento di demolizione delle opere abusive inerente alla sentenza del 13 aprile 1993 della Pretura di Catanzaro, deducendo quali motivi la violazione degli artt. 31 e 38 l. n. 47 del 1985 e l'illogicità manifesta della motivazione al riguardo, in quanto il ricorrente aveva invocato la presentazione di una domanda di condono edilizio, sicché la procedura esecutiva doveva essere sospesa, in quanto l'istanza era tempestiva, erano state versate le somme dovute per l'oblazione, l'immobile era stata costruito nei limiti temporali di cui alla legge n. 724 del 1994 e si era in attesa della redazione di un piano di recupero, il cui manufatto rispondeva ai requisiti ivi previsti, nonché l'erronea individuazione di una massima di questo giudice di legittimità non relativa alla fattispecie, e l'omessa motivazione sull'intervenuta estinzione delle sanzioni amministrative in seguito alla corresponsione dell'oblazione.
I motivi addotti appaiono fondati, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro. Ed invero la massima riferita nell'ordinanza impugnata e tratta da una decisione di questa Corte (Cass. sez. 3^ 4 maggio 2000 n. 1388, Ciconte ed altri rv. 216071), secondo quanto appare dalla stessa, concerne una fattispecie del tutto diversa relativa all'insufficienza a determinare la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma l. n. 47 del 1985, qualora venga presentato ricorso al T.a.r. contro il diniego amministrativo di sanatoria edilizia, sicché è inconferente nel caso concreto, tanto più che mira a fornire una differente motivazione ad un principio pacifico nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità circa l'ininfluenza del ricorso al T.a.r. e persino della c.d. sospensiva avverso provvedimenti urbanistici emessi dal Comune, generalmente basata su una molteplicità di argomentazioni fra cui quella principale attiene alla differenza tra oggetto del giudizio amministrativo e di quello penale.
Peraltro, uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra tante Cass. sez. 3^ 15 gennaio 1997 n. 4065, Ilardi ed altri rv. 206738, Cass. sez. 3^ 18 gennaio 1999 n. 3183, Rizzuto rv. 212853 e Cass. sez. 3^ 1 marzo 1999 n. 3196, Sacchetti rv. 213010 dello stesso estensore della sentenza citata dal giudice dell'esecuzione), afferma la necessità di sospendere l'esecuzione del predetto ordine di demolizione una volta accertata la regolare preposizione della domanda di condono edilizio sia in relazione ai requisiti compreso quello temporale dell'ultimazione dell'opera ai sensi dell'art. 31 l cit. entro il 31 dicembre 1993 sia in riferimento alla sua procedibilità ed alla riferibilità all'immobile per cui è processo.
Orbene, il giudice dell'esecuzione catanzarese, indotto in errore dalla massimazione della pronuncia di questa Corte e da un'affrettata lettura senza considerare il caso concreto, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione, perché l'immobile è stato realizzato su area di sedime intestata a soggetto diverso dalla ricorrente senza indagare sulle ragioni di detta diversità e senza valutare le modifiche apportate dall'art. 24 della legge n. 136 del 1999, e perché è rimesso all'approvazione di un piano di recupero, incerto sia nell'an sia nel quando.
Orbene tale ultima notazione finirebbe con il penalizzare i cittadini dei Comuni più attenti all'assetto urbanistico del territorio, che invece di effettuare "sanatorie edilizie a pioggia" inseriscono il c.d. condono edilizio in un'attività di pianificazione e di recupero, mentre l'incertezza sul tempo necessario per il rilascio della concessione in sanatoria non può essere certamente addebitato all'esecutato.
Ed invero l'obbligo di sospensione della procedura esecutiva relativa all'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma l. n. 47 del 1985 riguarda, ripetesi, un'istanza di condono edilizio di cui sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'istituto "de quo", dovendo il giudice penale effettuare una serie di accertamenti prima di dichiarare la sussistenza della causa estintiva (cfr. Cass. sez. 3^ 1 marzo 1996 n. 2251, Della Monica rv. 205387) ovvero il formarsi del silenzio-assenso (Cass. sez. 3^ 7 agosto 1996 n. 2885, De Santis rv. 206051 e Cass. sez. 3^ 29 dicembre 2000 n. 3489, P.M. in proc. Mosca rv. 217999 riguardo proprio alla concessione sanatoria rilasciata in seguito ad istanza di condono edilizio). Nella fattispecie in esame, pacifiche la sussistenza del requisito temporale per accedere al condono edilizio (ultimazione dell'opera ai sensi dell'art. 31 l. cit.) e la tempestività della domanda, il giudice in sede di rinvio dovrà accertare: 1) la riferibilità della stessa all'immobile di cui alla sentenza passata in giudicato;
2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto li legittimato;
3) la procedibilità e proponibilità della domanda (ex. gr. rituale allegazione della documentazione richiesta); 4) l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera (art. 33 l. cit.), 5) l'eventualè sussistenza di una concessione in sanatoria tacita, perché l'oblazione autodeterminata è stata ritenuta congrua dal Comune e non sussistono cause ostative (ex. gr. la redazione di un piano di recupero oppure il rilascio di un'autorizzazione paesistica) per il suo formarsi;
6) la pendenza dell'istanza di condono e la sua validità, efficacia e proponibilità; 7) l'eventuale rilasci di una concessione in sanatoria valida, legittima ed efficace (vedi Cass. sez. 3^ 7 agosto 1996 n. 2870, P.M. in proc. Petrino rv. 205810 fra tante); 8) l'esistenza di un provvedimento della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale. Infatti tutti questi accertamenti, demandati al giudice di merito, potranno comportare la revoca dell'ordine di demolizione o la sospensione della sua esecuzione oppure il rigetto dell'istanza dell'interessata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2002