Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 14625
CASS
Sentenza 5 marzo 2002

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In materia edilizia, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, disposto dal giudice con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, deve essere sospesa una volta accertata la regolare proposizione di una domanda di condono edilizio sia in relazione ai requisiti, sia in riferimento alla sua procedibilità e riferibilità all'immobile in questione; ne' può ostare a ciò l'inserimento del condono edilizio in una attività di pianificazione e recupero, atteso che l'incertezza sul tempo necessario per il rilascio della concessione in sanatoria non può produrre effetti negativi per l'esecutato.

In materia edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1. la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2.la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3.la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4.l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5.l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); 6.la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7.la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione; 8.l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 14625
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14625
    Data del deposito : 5 marzo 2002

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