CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 8455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8455 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MI CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Maria Angela Borgese, difensore del ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e in riforma del provvedimento del 25 luglio 2022, con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei riguardi di CE MI - imputato in relazione al reato di cui all'art. 416- Penale Sent. Sez. 6 Num. 8455 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 12/01/2023 bis, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante nel territorio di Milano e province limitrofe dal 2008 con permanenza - la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, e per l'effetto dispone il ripristino nei confronti del prevenuto della misura cautelare massima. Rilevava, in particolare, il Tribunale dell'appello cautelare come la decisione del Giudice per le indagini preliminari dovesse considerarsi errata perché adottata in violazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del titolo di reato contestato, con riferimento al quale nessun elemento di novità era stato acquisito tanto da permettere di mettere in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza già riconosciuta con precedenti determinazioni che avevano formato un giudicato cautelare;
presunzione che non poteva essere superata sulla base di una rilettura delle emergenze procedimentali già a disposizione dell'autorità che aveva emesso l'originario provvedimento cautelare genetico della misura, che era stato poi confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza divenuta irrevocabile a seguito di decisione della Cassazione sfavorevole alla difesa dell'imputato. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il MI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 275, comma :3, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere il Tribunale di Milano erroneamente sostenuto che la condotta delittuosa tenuta dall'imputato si fosse protratta fino all'autunno del 2021 e per avere confermato la sussistenza di gravi indizi di una sua partecipazione all'associazione mafiosa 'ndranghetistica, in un contesto probatorio (solo parzialmente valutato dal Tribunale che in precedenza si era pronunciato sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.) idoneo esclusivamente a dimostrare che i rapporti tra il prevenuto e AN o TI NI avevano avuto ad oggetto esclusivamente lecite relazioni di natura commerciale afferenti alle attività economiche di trasporto merce;
che il ricorrente non aveva mai assunto iniziative finalizzate ad eludere gli effetti di una misura interdittiva antimafia emessa nei riguardi di ditta 'Vi& Trasporti'; e che lo stesso non aveva alcun legame associativo con AN NI, con il quale era, anzi, entrato in contrasto (come riscontrato dal tenore di diverse intercettazioni), a conferma che nelle vicende oggetto di indagine il suo ruolo era risultato certamente secondario rispetto a quello di altri imputati e che il decorso 2 del tempo, in uno con la cessazione del sodalizio criminale, ben poteva considerarsi elemento sintomatico dell'assenza ovvero di un'attenuazione del rischio di recidiva. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 275, comma 3, 274, comma 1, lett. c), e 292, comma 2, cod. proc. pen., e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere il Tribunale dell'appello cautelare ingiustificatamente accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero, senza tenere conto del "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, dunque del decorso di un considerevole periodo di tempo e dall'intervenuto allontanamento dell'imputato dai contesti criminali nei quali si inquadrano i fatti oggetto del processo: situazione idonea - in ragione anche di ulteriori dati fattuali, quali gli intervenuti interrogatori di coimputati e la sottoposizione ad amministrazione giudiziaria di una azienda coinvolta nelle vicende de quibus - ad escludere l'attualità e la concretezza di un pericolo di recidiva ovvero a farne ritenere attenuata l'entità, in termini tali da incidere sulla operatività della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della natura del delitto associativo contestato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di CE MI sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso cjel-ricer-set non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non pertinente rispetto al tema devoluto dall'originario atto di appello e, comunque, perché manifestamente infondato. Dovendo decidere sull'atto di impugnazione presentato dal Pubblico Ministero contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei riguardi del Palnnieri la sostituzione della misura in corso della custodia in carcere con quella meno gravosa degli arresti domiciliari, in ragione di un'asserita attenuazione della già riconosciuta esigenza di cautela, il Tribunale 3 di Milano ha concentrato le sue attenzioni sulla specifica questione devoluta alla sua cognizione riguardante la definizione dell'ambito applicativo, nel caso di specie, della regola fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: contesto nel quale il Collegio dell'appello, pur richiamando le determinazioni in precedenza assunte con altri provvedimenti cautelari, ha tenuto a precisare di non doversi occupare della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'imputazione addebitata all'imputato, in ordine alla quale le precedenti statuizioni, in mancanza di elementi sopravvenuti, avevano oramai formato un giudicato cautelare non più modificabile. A fronte di tali circostanze le doglianze difensive formulate con il primo motivo del ricorso risultano all'evidenza fuori fuoco, perché sostanzialmente finalizzate a rimettere in discussione la gravità indiziaria a carico dell'imputato, aspetto del tutto estraneo al thema decidendum. Né conduce a differenti conclusioni il fatto che, nella diversa ottica della verifica della permanenza delle esigenze di cautela, il Tribunale di Milano si sia impegnato a considerare il profilo della collocazione temporale del reato associativo oggetto di addebito, in particolare sostenendo che la condotta delittuosa ascritta al MI si era protratta fino ad epoca di non molto precedente alla data di emissione, nell'ottobre 2021, del decreto di fermo del Pubblico Ministero: profilo con riferimento al quale le censure contenute nel ricorso risultano aspecifiche, tenuto conto che la difesa ha omesso di confrontarsi con il passaggio della motivazione della ordinanza impugnata nel quale era stato significativamente valorizzato il contenuto di conversazioni, che avevano visto protagonista il MI, intercettate dagli investigatori tra il maggio 2020 e il febbraio 2021, oltre ad risultanze istruttorie acquisite nell'aprile 2021 (v. pagg. 22-27 ord. impugn.). 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Va registrata l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla definizione dell'ambito applicativo della norma dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, come noto, prevede che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine» ad alcuni specifici gravi reati, tra cui quello dell'art. 416-bis cod. pen., «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Da un lato, si è sostenuto che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare 4 riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (così, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). In particolare si è puntualizzato che, nel caso di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intinnidatrice (così, tra le altre, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Tronbacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631). Da altro lato, si è asserito che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1, cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale: a tal fine vanno valutate anche le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 19863 del 05/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957). Tuttavia il richiamo, operato nel ricorso, a tale contrapposizione di indirizzi esegetici deve considerarsi non pertinente rispetto al caso di specie, in quanto il problema della rilevanza del c.d. "tempo silente" a fini della applicazione della disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si pone solo laddove esista un «considerevole» lasso temporale tra il momento di adozione del 5 provvedimento genetico della misura cautelare e l'epoca di commissione dei reati contestati: requisito, questo, comune ad entrambi gli innanzi indicati orientamenti giurisprudenziali, ma assente nel caso del MI tenuto conto che tra la data di adozione della primigenia ordinanza cautelare e il periodo di commissione del delitto associativo contestato esiste un brevissimo intervallo di alcuni mesi. D'altro canto, le ulteriori doglianze difensive appaiono formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È, infatti, .pacifico come il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti in materia di misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentatívo con riferimento al valore sintomatico degli elementi di conoscenza passati in rassegna: controllo che non può comportare un coinvolgimento della Cassazione nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti operati dai giudici di merito in ordine alla concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Alla luce di tale regula iuris bisogna riconoscere come, nel caso di specie i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi sui quali si fonda il provvedimento cautelare, segnalando come - a fronte del dato 'neutro' costituito dal mero passaggio di un breve lasso temporale in regime carcerario e dall'applicazione temporanea ma giuridicamente non corretta della misura degli arresti domiciliari - le carte del processo non avessero offerto alcun dato concreto sintomatico di una rescissione del legame del Palnnieri e del di lui fratello con il gruppo criminale 'ndraghetistico del quale si era accertato essi facevano parte, manifestando una rilevante capacità criminale e un ruolo non secondario all'interno di quel sodalizio delinquenziale, fornendo un fattivo contributo alle iniziative di 'infiltrazione' di quella organizzazione mafiosa nel tessuto economico e imprenditoriale lombardo: contesto nei quale è legittimo aver ritenuto pienamente operante la presunzione di persistenza di un concreto e attuale pericolo di recidivanza da parte del prevenuto (v. pagg. 27-29 ord. impugn.). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti esecutivi di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/1/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Maria Angela Borgese, difensore del ricorrente, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'appello presentato ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale e in riforma del provvedimento del 25 luglio 2022, con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei riguardi di CE MI - imputato in relazione al reato di cui all'art. 416- Penale Sent. Sez. 6 Num. 8455 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 12/01/2023 bis, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante nel territorio di Milano e province limitrofe dal 2008 con permanenza - la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, e per l'effetto dispone il ripristino nei confronti del prevenuto della misura cautelare massima. Rilevava, in particolare, il Tribunale dell'appello cautelare come la decisione del Giudice per le indagini preliminari dovesse considerarsi errata perché adottata in violazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione del titolo di reato contestato, con riferimento al quale nessun elemento di novità era stato acquisito tanto da permettere di mettere in discussione la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza già riconosciuta con precedenti determinazioni che avevano formato un giudicato cautelare;
presunzione che non poteva essere superata sulla base di una rilettura delle emergenze procedimentali già a disposizione dell'autorità che aveva emesso l'originario provvedimento cautelare genetico della misura, che era stato poi confermato dal Tribunale del riesame con ordinanza divenuta irrevocabile a seguito di decisione della Cassazione sfavorevole alla difesa dell'imputato. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il MI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 275, comma :3, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere il Tribunale di Milano erroneamente sostenuto che la condotta delittuosa tenuta dall'imputato si fosse protratta fino all'autunno del 2021 e per avere confermato la sussistenza di gravi indizi di una sua partecipazione all'associazione mafiosa 'ndranghetistica, in un contesto probatorio (solo parzialmente valutato dal Tribunale che in precedenza si era pronunciato sulla richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.) idoneo esclusivamente a dimostrare che i rapporti tra il prevenuto e AN o TI NI avevano avuto ad oggetto esclusivamente lecite relazioni di natura commerciale afferenti alle attività economiche di trasporto merce;
che il ricorrente non aveva mai assunto iniziative finalizzate ad eludere gli effetti di una misura interdittiva antimafia emessa nei riguardi di ditta 'Vi& Trasporti'; e che lo stesso non aveva alcun legame associativo con AN NI, con il quale era, anzi, entrato in contrasto (come riscontrato dal tenore di diverse intercettazioni), a conferma che nelle vicende oggetto di indagine il suo ruolo era risultato certamente secondario rispetto a quello di altri imputati e che il decorso 2 del tempo, in uno con la cessazione del sodalizio criminale, ben poteva considerarsi elemento sintomatico dell'assenza ovvero di un'attenuazione del rischio di recidiva. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 275, comma 3, 274, comma 1, lett. c), e 292, comma 2, cod. proc. pen., e 416-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, per avere il Tribunale dell'appello cautelare ingiustificatamente accolto l'impugnazione del Pubblico Ministero, senza tenere conto del "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato, dunque del decorso di un considerevole periodo di tempo e dall'intervenuto allontanamento dell'imputato dai contesti criminali nei quali si inquadrano i fatti oggetto del processo: situazione idonea - in ragione anche di ulteriori dati fattuali, quali gli intervenuti interrogatori di coimputati e la sottoposizione ad amministrazione giudiziaria di una azienda coinvolta nelle vicende de quibus - ad escludere l'attualità e la concretezza di un pericolo di recidiva ovvero a farne ritenere attenuata l'entità, in termini tali da incidere sulla operatività della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in ragione della natura del delitto associativo contestato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di CE MI sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso cjel-ricer-set non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché non pertinente rispetto al tema devoluto dall'originario atto di appello e, comunque, perché manifestamente infondato. Dovendo decidere sull'atto di impugnazione presentato dal Pubblico Ministero contro il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto nei riguardi del Palnnieri la sostituzione della misura in corso della custodia in carcere con quella meno gravosa degli arresti domiciliari, in ragione di un'asserita attenuazione della già riconosciuta esigenza di cautela, il Tribunale 3 di Milano ha concentrato le sue attenzioni sulla specifica questione devoluta alla sua cognizione riguardante la definizione dell'ambito applicativo, nel caso di specie, della regola fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: contesto nel quale il Collegio dell'appello, pur richiamando le determinazioni in precedenza assunte con altri provvedimenti cautelari, ha tenuto a precisare di non doversi occupare della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione all'imputazione addebitata all'imputato, in ordine alla quale le precedenti statuizioni, in mancanza di elementi sopravvenuti, avevano oramai formato un giudicato cautelare non più modificabile. A fronte di tali circostanze le doglianze difensive formulate con il primo motivo del ricorso risultano all'evidenza fuori fuoco, perché sostanzialmente finalizzate a rimettere in discussione la gravità indiziaria a carico dell'imputato, aspetto del tutto estraneo al thema decidendum. Né conduce a differenti conclusioni il fatto che, nella diversa ottica della verifica della permanenza delle esigenze di cautela, il Tribunale di Milano si sia impegnato a considerare il profilo della collocazione temporale del reato associativo oggetto di addebito, in particolare sostenendo che la condotta delittuosa ascritta al MI si era protratta fino ad epoca di non molto precedente alla data di emissione, nell'ottobre 2021, del decreto di fermo del Pubblico Ministero: profilo con riferimento al quale le censure contenute nel ricorso risultano aspecifiche, tenuto conto che la difesa ha omesso di confrontarsi con il passaggio della motivazione della ordinanza impugnata nel quale era stato significativamente valorizzato il contenuto di conversazioni, che avevano visto protagonista il MI, intercettate dagli investigatori tra il maggio 2020 e il febbraio 2021, oltre ad risultanze istruttorie acquisite nell'aprile 2021 (v. pagg. 22-27 ord. impugn.). 3. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Va registrata l'esistenza nella giurisprudenza di legittimità di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla definizione dell'ambito applicativo della norma dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che, come noto, prevede che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine» ad alcuni specifici gravi reati, tra cui quello dell'art. 416-bis cod. pen., «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». Da un lato, si è sostenuto che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare 4 riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (così, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). In particolare si è puntualizzato che, nel caso di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intinnidatrice (così, tra le altre, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Tronbacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifirò, Rv. 273631). Da altro lato, si è asserito che, in tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra un considerevole lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all'indagato, il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d'ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1, cod. pen.), non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale: a tal fine vanno valutate anche le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto, che, per gravità, entità e ruolo rivestito nel sodalizio criminoso, tuttora esistente in vita, fossero indicative della partecipazione pregressa e della perdurante adesione allo stesso (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 19863 del 05/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, Lo Russo, Rv. 279720; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957). Tuttavia il richiamo, operato nel ricorso, a tale contrapposizione di indirizzi esegetici deve considerarsi non pertinente rispetto al caso di specie, in quanto il problema della rilevanza del c.d. "tempo silente" a fini della applicazione della disposizione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., si pone solo laddove esista un «considerevole» lasso temporale tra il momento di adozione del 5 provvedimento genetico della misura cautelare e l'epoca di commissione dei reati contestati: requisito, questo, comune ad entrambi gli innanzi indicati orientamenti giurisprudenziali, ma assente nel caso del MI tenuto conto che tra la data di adozione della primigenia ordinanza cautelare e il periodo di commissione del delitto associativo contestato esiste un brevissimo intervallo di alcuni mesi. D'altro canto, le ulteriori doglianze difensive appaiono formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. È, infatti, .pacifico come il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti in materia di misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentatívo con riferimento al valore sintomatico degli elementi di conoscenza passati in rassegna: controllo che non può comportare un coinvolgimento della Cassazione nel giudizio ricostruttivo del fatto e negli apprezzamenti operati dai giudici di merito in ordine alla concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Alla luce di tale regula iuris bisogna riconoscere come, nel caso di specie i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi sui quali si fonda il provvedimento cautelare, segnalando come - a fronte del dato 'neutro' costituito dal mero passaggio di un breve lasso temporale in regime carcerario e dall'applicazione temporanea ma giuridicamente non corretta della misura degli arresti domiciliari - le carte del processo non avessero offerto alcun dato concreto sintomatico di una rescissione del legame del Palnnieri e del di lui fratello con il gruppo criminale 'ndraghetistico del quale si era accertato essi facevano parte, manifestando una rilevante capacità criminale e un ruolo non secondario all'interno di quel sodalizio delinquenziale, fornendo un fattivo contributo alle iniziative di 'infiltrazione' di quella organizzazione mafiosa nel tessuto economico e imprenditoriale lombardo: contesto nei quale è legittimo aver ritenuto pienamente operante la presunzione di persistenza di un concreto e attuale pericolo di recidivanza da parte del prevenuto (v. pagg. 27-29 ord. impugn.). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti esecutivi di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 12/1/2023