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Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/09/2023, n. 39460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39460 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZO EL, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza emessa il 13/02/2023 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del proprio difensore, EL ZO impugna l'ordinanza della Corte di appello di Messina in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti con la quale è stato condannato per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia. 2. La Corte d'appello ha rilevato che il deposito telematico del gravame non risultava attestato dalla cancelleria del Tribunale di Patti, non essendo mai pervenuto presso l'apposita casella di posta elettronica certificata di quell'ufficio, Penale Sent. Sez. 6 Num. 39460 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/07/2023 e che l'atto d'appello successivamente depositato in forma tradizionale presso la cancelleria di altro ufficio risultava tardivo. 3. Il ricorrente lamenta la nullità di tale ordinanza, per violazione dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, e dell'art. 582, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Sostiene, infatti, di aver depositato telematicamente l'atto di appello, inviandolo alla casella pec, a tal fine specificamente indicata nel relativo registro elettronico ministeriale, ritenendo perciò irrilevante il mancato rinvenimento di quella comunicazione, da parte della cancelleria, in tale casella. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. 2. In mancanza delle annotazioni ed attestazioni di cancelleria previste dall'art. 24, comma 5, di. n. 137 del 2020, la prova dell'avvenuto recapito deve essere fornita dal soggetto che ha inviato l'atto, unicamente per mezzo della produzione in giudizio dell'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuto recapito nella casella del destinatario. La «stampa informe» di tale messaggio di posta elettronica non è, quindi, sufficiente a dimostrare il recapito del messaggio, quando esso non risulti annotato e allegato al fascicolo processuale (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667). 3. Nel caso di specie, non solo la difesa interessata non ha assolto a tale suo onere dimostrativo, ma - dalla consultazione del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli - emerge nitidamente l'inidoneità a tal fine della documentazione da essa prodotta alla Corte d'appello a sostegno del suo assunto. Da una dettagliata relazione della cancelleria di quell'ufficio, infatti, si rileva che il numero di identificativo della pec con la quale - secondo la difesa - sarebbe stato depositato in cancelleria l'atto di appello corrisponde, in realtà, ad un'altra istanza, proveniente dal medesimo difensore ma depositata diversi giorni dopo e 2 relativa alla richiesta di liquidazione dei compensi per il patrocinio dell'imputato a spese dello Stato. A prescindere, dunque, dalla natura scientemente inveridica o meno della ricevuta di pec prodotta dalla difesa (la cui valutazione dev'essere rimessa all'ufficio di provenienza, rendendosi necessari più approfonditi accertamenti), il dato rilevante in questa sede è quello per cui essa risulta palesemente insufficiente a soddisfare l'onere probatorio della regolarità del deposito dell'atto d'appello, gravante sull'imputato che lo aveva proposto. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del proprio difensore, EL ZO impugna l'ordinanza della Corte di appello di Messina in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Patti con la quale è stato condannato per i delitti di oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia. 2. La Corte d'appello ha rilevato che il deposito telematico del gravame non risultava attestato dalla cancelleria del Tribunale di Patti, non essendo mai pervenuto presso l'apposita casella di posta elettronica certificata di quell'ufficio, Penale Sent. Sez. 6 Num. 39460 Anno 2023 Presidente: VILLONI ORLANDO Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/07/2023 e che l'atto d'appello successivamente depositato in forma tradizionale presso la cancelleria di altro ufficio risultava tardivo. 3. Il ricorrente lamenta la nullità di tale ordinanza, per violazione dell'art. 24, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, e dell'art. 582, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. Sostiene, infatti, di aver depositato telematicamente l'atto di appello, inviandolo alla casella pec
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2023.