Sentenza 25 giugno 2009
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, le relazioni di servizio redatte da agenti della polizia giudiziaria hanno natura di atto pubblico, in quanto il pubblico ufficiale vi attesta un'attività da lui espletata ovvero attesta che determinati fatti sono caduti sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocati; con la conseguenza che la falsità inerente al contenuto integra l'ipotesi criminosa del falso ideologico.
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- 1. Natura, motivazione ed effetti dell’informativa prefettizia antimafiaDomenico Salvatore Alastra · https://www.filodiritto.com/ · 8 febbraio 2012
Sommario: 1. Il caso deciso 2. Natura dell'informativa antimafia 2.1. Le valutazioni spettanti al Prefetto 2.2. Brevi considerazioni sulle informative prefettizie 3. Obblighi della P.A. in caso di informative prefettizie inibitorie 4. Motivazione della risoluzione contrattuale in seguito all'informativa antimafia 5. i principi di diritto affermati 6. Precedenti giurisprudenziali 7. Spunti bibliografici 1. Il caso deciso. La sentenza in commento interviene in una vicenda riguardante un consorzio formato da due società (S. e Q.) cui il Comune di Firenze aveva affidato lo svolgimento in forma associata delle procedure ad evidenza pubblica per la conclusione dei contratti di appalto. Nel …
Leggi di più… - 2. La relazione degli agenti di polizia supporta adeguatamente l’interdittiva antimafiaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 novembre 2011
Con la sentenza n. 5166 depositata lo scorso 7 novembre il Tar Campania ha respinto il ricorso per l'annullamento dell'interdittiva antimafia disposta dall'autorità prefettizia. Nella specie le doglianze erano tendenti a contestare l'insufficienza dell'istruttoria alla base del provvedimento interdittivo, e in particolare la veridicità delle circostanze e informazioni rese note dalle forze dell'ordine. Nell'occasione il Collegio ha preliminarmente ricordato come nella valutazione della legislazione “antimafia” la Corte costituzionale ha, più volte, sottolineato la necessità di salvaguardare beni di primaria e fondamentale importanza per lo Stato, quali l'ordine e la sicurezza pubblica, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2009, n. 38537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38537 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 25/06/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1379
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 008555/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UZ AT N. IL 04/08/1967;
2) IS ET N. IL 28/11/1960;
avverso SENTENZA del 06/02/2008 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per rigetto del ricorso per CI, annullamento con rinvio della sentenza per IS;
Udito il difensore Avv. Li Destri Giovanni per IS. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 6.2.2008, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa il 16.5.2005 dal tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'agente di polizia CI TO - previa derubricazione del reato contestato sub A da lesioni volontarie a lesioni colpose in danno di AN UC - perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela.
Ha confermato la responsabilità del CI, in ordine al reato di falso ideologico, ex artt. 479 e 476 c.p., per avere, quale appartenente alla polizia di Stato, nella relazione di servizio redatta sul sinistro stradale in cui era stato coinvolto il AN UC, attestato una dinamica del sinistro contraria a quanto realmente accaduto. Riduceva la pena, esclusa la continuazione con il primo reato, a otto mesi di reclusione
La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità di IS ET in ordine al reato di falso ideologico, ex artt. 479 e 476 c.p. per avere, quale appartenente alla polizia di Stato, nella relazione di servizio redatta sul medesimo sinistro stradale, riportato fatti contrari all'effettivo svolgimento dei fatti a cui aveva avuto modo di assistere. Ha confermato la pena di otto mesi di reclusione inflitta al IS e ha dichiarato l'estinzione per indulto delle pene inflitte a entrambi gli imputati, previa revoca della sospensione condizionale.
Il difensore del CI ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. mancata assunzione di una prova decisiva, richiesta ex art. 495 c.p.p., comma 2, la Corte non ha emesso ordinanza di rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, ne' ha motivato in sentenza sulla non necessità ai fini dell'accertamento della verità, di riesaminare il consulente di parte. Dall'istruttoria dibattimentale di primo grado si evince chiaramente che l'auto della polizia, al momento dell'impatto del motociclo, era in posizione di quiete. Pertanto, nessuna responsabilità andava assegnata al CI e lo stesso doveva essere assolto da tutti i capi d'imputazione;
2. mancanza o manifesta illogicità della motivazione: al ricorrente è stata attribuita una colpa desumibile da nessuna prova e il mancato approfondimento della prova testimoniale di primo grado e la mancata istruttoria dibattimentale hanno determinato una carenza di motivazione.
Il difensore del IS ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1 .violazione di legge sotto due profili: il decreto di citazione a giudizio del primo grado è nullo e conseguentemente sono mille entrambe le sentenze, ex art. 429 c.p.p., comma 2: la genericità dell'addebito relativo al falso idelogico è evidente e le censure espresse sia in primo che in secondo grado sono state respinte con motivazioni del tutto inconsistenti. Il tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo che il richiamo alla relazione di servizio avrebbe consentito l'individuazione della condotta illecita che veniva ipotizzata. Il giudice di appello ha confermato l'infondatezza dell'eccezione essendo la contestazione di falso chiaramente desumibile dal decreto di citazione che descrive, nel capo a) gli elementi che la relazione di servizio ha escluso. Questa condotta sarebbe stata la seguente: il IS ha scritto nella relazione che il ciclomotore guidato dal AN andò a urtare l'auto della polizia che era ferma nel mezzo della carreggiata, senza decelerare, e dopo essere scivolato sul terriccio;
secondo la tesi di accusa fu il mezzo condotto dal CI a speronare il ciclomotore e il IS nella relazione ha anche omesso di riferire delle percosse inferte al giovane da lui stesso e da altri agenti di polizia. La descrizione ritenuta falsa dell'incidente stradale e l'omissione della descrizione delle percosse inferte al giovane non sono indicate nel capo d'imputazione.
In ogni caso vi è una duplice accusa : un'ipotesi commissiva del falso e un'ipotesi omissiva e quindi la censura riguarda oltre che la genericità del capo di imputazione anche la violazione del combinato disposto degli artt. 520 e 522 c.p.p.. La Corte di appello ha ignorato entrambe le censure., fatto salvo il breve riferimento alla desumibilità del fatto contestato dalla descrizione degli elementi esclusi dalla relazione.
2. Motivazione carente, in quanto nessuna risposta fornisce alle articolate censure difensive mosse sulla ricostruzione dell'incidente stradale e sulla scarsa credibilità delle fonti accusatorie. Nei motivi di appello il ricorrente si è soffermato sugli esiti delle intercettazioni telefoniche e sulla superficiale valutazione effettuata dalla sentenza di primo grado che ne ha ricavato, senza giustificazioni, elementi di conferma per la tesi dell'accusa. Il ricorrente fa, quindi, una rassegna delle doglianze espresse nell'atto di appello e precisa che essa non è tesa ad ottenere una diversa valutazione dei fatti, ma è solo volta a dimostrare come le giustificazioni della decisione di appello, ignorando le allegazioni e le critiche difensive, siano incorse nel vizio di motivazione dedotto in premessa.
3. errata qualificazione giuridica del fatto: le relazioni di servizio non possono essere considerate atti pubblici, ma atti ad uso interno per l'amministrazione, che quindi non sono fidefacenti. Inoltre gli autori avrebbe dovuto ammettere di aver percosso il giovane e ciò avrebbe costituito una violazione del principio del nemo tenetur se detegere. Nonché del diritto inviolabile di difesa, consacrato dall'art. 24 della Carta Costituzionale.
4. Il beneficio della sospensione condizionale della pena prevale su quello dell'indulto, perché estingue il reato e risulta più favorevole per il condannato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso presentato dal difensore del CI è manifestamente infondato: ai fini della configurazione del vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. d), è indispensabile che la prova decisiva, indicata dal ricorrente, abbia ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non una prova dichiarativa di parte (come nel caso della richiesta dell'esame del consulente della difesa), che debba essere vagliata unitamente agli altri elementi di prova acquisiti, al fine non di elidere l'efficacia dimostrativa di questi ultimi, ma di effettuare un confronto dialettico, all'esito del quale si prospetta l'astratta ipotesi di una decisione favorevole alla parte ricorrente. Non merita accoglimento il motivo del ricorso presentato nell'interesse del IS, attinente alla asserita insussistenza della natura di atto pubblico delle relazioni di servizio redatte dagli agenti di polizia giudiziaria: secondo un condivisale orientamento interpretativo, con la relazione di servizio il pubblico ufficiale attesta un'attività da lui espletata ovvero attesta che determinati fatti sono caduti sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocati, realizzando così l'ipotesi criminoso del falso idelogico ex artt. 479 e 476 c.p. (sez. 5^, n. 12065, del 18.91991 in Cass. pen. 1993, 303; sez. 5^, n. 798 del 24.11.1983). È invece fondata la doglianza - prospettata da entrambi i difensori - relativa alla mancanza di motivazione in ordine alla ricostruzione dell'incidente stradale e ai fatti successivamente avvenuti. Nella parte motiva della sentenza della Corte di appello non è riscontrabile l'iter argomentativo seguito dal giudice per affermare la diversità tra l'effettivo svolgimento dell'incidente stradale avvenuto il 13.3.2000 e la ricostruzione, effettuata dagli agenti di polizia, nella relazione di servizio da loro redatta il successivo 16.3.2000. Nè è possibile seguire l'iter argomentativo della Corte territoriale in merito alla ritenuta dimostrazione dell'omessa indicazione degli atti lesivi, che, secondo l'accusa, sarebbero stati consumati in danno del AN. Questo vizio di motivazione conduce all'accoglimento del ricorso di CI e IS, limitatamente al motivo attinente alla ricostruzione del fatto contestato, con correlata declaratoria di nullità della sentenza emessa dal giudice di secondo grado, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
Questa declaratoria di nullità non può investire anche la sentenza di primo grado, in quanto non appare fondata la doglianza del difensore del IS, relativa alla asserita genericità dell'addebito relativo al falso ideologico, contenuto nel decreto che ha disposto il giudizio di primo grado.
In tema di sussistenza degli elementi essenziali del capo d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire alla difesa un esauriente espletamento dei suoi argomenti in relazione a ogni elemento di accusa (Sez. 4^, 25.2.2004, Mayer, in Cass pen 2005, n. 1507; conf. Sez. 1^, 22.11.1994, Ricci, Cass pen 1997, p. 517). Dagli atti, risulta che l'esercizio del diritto di difesa, da parte del IS, non è stato in concreto condizionato negativamente dalla formulazione del capo di accusa, risultando che, sulla base di contestazioni contenute nel decreto, sono state articolate puntuali prove testimoniali (si vedano l'indicazione di numerosi testi di difesa e il loro esame), per cui non è emersa alcuna lesione del diritto medesimo.
All'esito del nuovo esame sulla ricostruzione dei fatti contestati, potrà essere compiutamente analizzata la questione della compatibilità tra la causa di estinzione del reato (sospensione condizionale della pena) e la causa di estinzione della pena (indulto).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per entrambi i ricorrenti per i reati di falso e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catania;
dichiara inammissibile per il resto il ricorso del CI.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2009