Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2001, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, 0 1 6 7 1 01 67 DICASSA ONE LA COR Oggetto " SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 12528/98 3528 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. - Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. d Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud.23/11/00 - Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. sul ricorso proposto da: 艹 • FFB 2001 IL CANCELLIERE MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CANCELLERIA rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
MANNO RI GIUSEPPA;
- intimata avvers0 la sentenza n. 347/98 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 15/03/98 R.G.N. 182/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4841 udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Corrado -1- GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sign. Maria Giuseppa Manno ha chiesto, con ricorso al Pretore del 24.5.95,che il Ministero dell'Interno fosse condannato a corrisponderle la pensione di inabilità ai sensi della l.n.118/71. Il Pretore ha rigettato al domanda per insussistenza del requisito sanitario. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 25.3.98, la ha invece accolta ritenendo susistente lo stesso. Il Ministero dell 'Interno chiede la cassazione della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia: a- violazione e falsa applicazione dell'art.12 della l.n.118/71, 2697 cc b- omessa ed insuficiente motivazione. Egli imputa la Tribunale di aver emesso la propria decisione senza accertare la sussistenza del requisito economico. La doglianza è fondata. Per analoga fattispecie questa Corte ha ritenuto che ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda, sicchè deve escludersi la formazione del giudicato implicito sul requisito in questione, e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito sanitario, la carenza del requisito economico è deducibile anche per la prima volta in appello o rilevabile d'ufficio in tale sede (4217/1995, 5317/1996). Il ricorso va quindi accolto e la causa rimessa da altro giudice.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Catanzaro. Roma 23 novembre 2000 Il Consigliere es. Tonado Gayllar Il Presidente liche ul Shill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, - 6 FEB. 2001 I A D 0 3 S 1 , 3 S . O 5 CA ILCOLLA A T L LABORATORE T L R . , O DI A CANCELLERIA A N ' B S L E I 02 3 L N O P D E 7 S - D I A 8 I - N T S S 1 G 1 N O O E P S E A M c I D I G A E G A , E O D O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D