Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
In tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, al medesimo è applicabile, anche per le attività strumentali precedenti e successive all'acquisto o comunque ad esso connesse, la speciale causa di giustificazione di cui agli artt. 97 e 98 del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente esclusione dell'antigiuridicità del fatto. Ne consegue che all'agente infiltrato, che abbia preso parte solo alla fase esecutiva della consegna della merce, finalizzata al sequestro della sostanza stupefacente e alla identificazione ed arresto dei trafficanti, avendo operato lecitamente, non è applicabile il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese, previsto dall'art. 63 cod. proc. pen., dovendo a detto soggetto essere invece riconosciuta la qualità sostanziale e processuale di testimone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 23035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23035 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/03/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 511
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 27194/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT IO;
IM EP;
AL BR;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, pronunciata in data 20.3.2002;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo Di Casola;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. De Sandro Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità;
Udito l'avv.to Giovanni Aricò;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. L'imputato IT IO risulta condannato alla pena di anni sei mesi sette di reclusione ed euro 42.000,00 di multa, per i delitti di cui all'art. 73 D.p.R. 309/90, porto e detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione.
2. Propone ricorso, in primo luogo, per violazione dell'art. 97 D.p.R. 309/90 e dell'art. 51 c.p. Sostiene che l'operato degli agenti, avendo travalicato i limiti tipici della attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui condotta illecita, non possa rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 97 D.P.R. 309/90. Sostiene, altresì, che erroneamente la corte territoriale abbia operato un'interpretazione estensiva di quell'articolo, inglobando nella sua previsione anche i comportamenti di cui all'art. 98 stesso D.p.R. Conclude per la configurabilità, anche in capo agli agenti infiltrati, dei reati in contestazione, con conseguente inutilizzabilità delle loro dichiarazioni, in quanto rese senza l'assistenza obbligatoria del difensore.
3. Il ricorrente lamenta, in secondo luogo, la violazione degli artt. 49 c.p. e 63, comma 2^, c.p.p., non avendo la corte territoriale considerato il fatto che la droga era materialmente detenuta dalla polizia e che, pertanto, lo scambio non poteva in alcun modo perfezionarsi, stante la natura del soggetto detentore. Ne deriverebbe, secondo la prospettazione della difesa, l'inidoneità dell'azione, a meno di non ritenere gli agenti operanti correi degli attuali imputati, con la conseguenza della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli agenti.
4. In terzo luogo, il ricorrente sostiene di essere un tossicodipendente e di versare in un vero e proprio stato patologico permanente, in cui i processi intellettuali e volitivi sarebbero alterati, con conseguente diminuzione della imputabilità. Tale incapacità avrebbe indotto l'IT ad agire in stato di coartazione, a causa delle minacce subite ad opera del fornitore, e, pertanto, in stato di necessità.
5. Infine, con il quarto motivo, l'IT assume di non aver avuto consapevolezza dell'abrasione dell'arma rinvenuta in suo possesso. Sul porto e detenzione dell'arma, la difesa, poi, sostiene che vi sia assorbimento del reato di detenzione in quello di porto, quando la detenzione sia limitata al tempo in cui è stato posto in essere il reato di porto illegale d'arma.
6. AL BR per il solo delitto di cui all'art. 73, 80 D.p.R. 309/90 risulta condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire
140.000.000 di multa. Ricorre, con atto a firma dell'avv. Bergamini, per vizio di motivazione, sostenendo che sia frutto di una pura illazione il fatto che si sarebbe portato con la sua auto fino al luogo del passaggio di mano della droga, così come sarebbe del tutto destituito di fondamento il fatto che per il coimputato TI la presenza in auto del AL e dell'OI costituiva l'unico punto di riferimento in termini di possibile intervento.
7. Con ulteriori motivi, l'imputato riprende la tematica del reato impossibile, sostiene carenza ed apoditticità della motivazione, rileva omissioni ed errori nella motivazione dei giudici di merito, soprattutto nella parte in cui accredita il concorso di persone nel reato, il delitto consumato, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, motiva il diniego dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e la quantificazione della pena.
8. IM EP risulta condannato alla pena di anni 5 mesi 2 di reclusione ed euro 30.000 di multa per ipotesi di reato analoghe a quelle contestate al AL. Premesso di aver concordato la pena in appello, il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe adottato una motivazione inadeguata, anche con riferimento alla estensione della riduzione di pena conseguente alla concessione delle attenuanti generiche. Con atto, presentato pochi giorni prima della celebrazione dell'udienza, il difensore del ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione di categoria ed ha richiesto il rinvio dell'udienza. Con provvedimento reso in udienza, questa corte ha operato rinvio dell'udienza, previo stralcio della posizione processuale del IM.
9. I motivi di ricorso presentati dai restanti imputati, IT e AL appaiono infondati.
10. Sul primo dei motivi dedotti (attività sotto copertura degli agenti), la corte d'appello si sofferma lungamente e con motivazione affatto esente da vizi logici, sia sull'analisi del fatto sia sull'esame delle questioni di diritto sollevate dai difensori. In fatto, questa corte non può che prendere atto della motivata affermazione della corte territoriale, nella parte in cui, premesso che gli agenti non conoscevano gli acquirenti della droga e non hanno partecipato mai alle trattative su prezzi e quantità di droga, rileva che l'attività degli agenti non possa essere in alcun modo inquadrata nell'ambito della vendita, bensì solo nella mera fase esecutiva della consegna della mercè, finalizzata ad effettuare il sequestro della sostanza importata in Italia, identificare e trarre in arresto i trafficanti. Del resto, la difesa propone unicamente una questione in diritto sulla interpretazione degli artt. 97 e 98 del D.p.R. 309/90; sicché non vi è alcuna ragione per dubitare della corretta ricostruzione dei fatti operata nel provvedimento impugnato. 11.Quanto alla questione di diritto sollevata, questo collegio non riscontra ragioni per discostarsi dal precedente orientamento giudiziario assunto dalla sesta sezione della corte di Cassazione, nella parte in cui afferma che l'acquisto simulato di droga non possa non scriminare anche le attività strumentali precedenti e successive all'acquisto, e ad esso connesse. Anche la questione relativa all'interpretazione sistematica degli artt. 97 e 98 D.p.R. 309/90 è stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità, che non ha mancato di segnalare come la possibilità di ritardare l'arresto o la cattura dei responsabili non trovi altra giustificazione che quella di pervenire al compimento delle indagini, ed al disvelamento del traffico illegale, visto in tutte le sue fasi dell'accordo, del trasporto, dell'importazione, del contatto con i corrieri, della verifica da parte degli acquirenti e della consegna ai destinatari finali (Cass. 669, RIVISTA 213901, 03/12/1998 - 18/01/1999, SEZ. 6^, Carista ed altri). Può, pertanto, concludersi per l'esclusione dell'antigiuridicità del fatto, nei comportamenti tenuti dagli agenti infiltrati. Avendo essi operato lecitamente, non hanno mai rivestito la qualità di indagati. Ne consegue che non è ai medesimi applicabile il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese, previsto dall'art. 63 c.p.p., dovendo a detti soggetti essere invece riconosciuta la qualità sostanziale e processuale di testimoni.
12. Tanto premesso in diritto, occorre segnalare che la corte d'appello sottopone il materiale probatorio alla cosiddetta prova di resistenza, per giungere alla conclusione che le posizioni degli attuali ricorrenti ben possano essere valutate prescindendo finanche dalle dichiarazioni degli agenti infiltratisi nella fila dei trafficanti.
13. In ordine al secondo motivo dedotto (inidoneità dell'azione, trattandosi di cessioni di droga "blindate"), solo apparentemente le difese sollevano una questione di diritto, la quale, se fosse correttamente proposta, andrebbe comunque respinta, atteso che l'idoneità dell'azione è requisito da valutare ex ante. In effetti, esse ripropongono una mera quaestio facti, sostenendo, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, che la consegna agli acquirenti della sostanza stupefacente, da parte degli agenti infiltrati, fosse una finzione, avendo la p.g. predisposto ogni opportuno mezzo di contrasto, allo scopo di pervenire al sequestro della droga ed all'arresto dei responsabili. Orbene, è proprio tale dato di fatto a non esser condiviso dalla corte territoriale, la quale, invece, nel condividere le ragioni già espresse dal primo giudice, rappresenta che la droga non fosse stata fatta oggetto di sequestro, che essa fosse oggetto di cessione in circostanze che non rendevano impossibile opporsi all'azione dell'ufficiale di p.g., ne' impedivano la fuga. Sicché è in fatto, oltre che in diritto, che la corte territoriale respinge, con argomenti che appaiono esenti da vizi logici, l'ipotesi prospettata dalle parti.
14. Orbene, sembra opportuno ricordare che il sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, non avendo il legislatore previsto la verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, ne' la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un. n. 6402 del 1997). Di conseguenza, il compito del giudice di legittimità, di fronte all'invocato specifico vizio, è limitato alla necessità di stabilire se i giudici del merito abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esauriente e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996). Infine, come risulta dal chiaro testo della norma invocata dallo stesso ricorrente (art. 606 lett. e c.p.p.), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996). Nel rispetto della giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, occorre, dunque, pervenire al rigetto anche di tale motivo di gravame.
15. Manifestamente infondato si rivela, poi, il terzo motivo di ricorso, sol che si rimarchi la totale assenza di aderenza alla sentenza impugnata (viene, invero, riproposto lo stesso motivo senza tenere minimamente in conto la motivazione impugnata), la egualmente totale mancanza di riferimenti a fatti documentati o documentabili in causa.
16. Parimenti infondato si presenta il quarto motivo, attinente alle armi, per il quale occorre ribadire che la difesa propone una prospettazione dei fatti del tutto dissimile da quella assunta motivatamente dai giudici di merito a sostegno dell'ipotesi accusatoria (cfr. in particolare pagg. 34 e 35 della sentenza di primo grado e pag. 11 del provvedimento impugnato). Valga, dunque, per questo motivo di ricorso, quanto già scritto con riferimento al secondo ed al terzo motivo.
17. Venendo alle residue questioni poste dal secondo imputato, AL BR, i motivi a firma dell'avv. Bergamini ed il motivo n. 2 presentato dallo stesso imputato rappresentano una mera rivisitazione del fatto, inammissibile, per quanto è già stato precisato, dinanzi alla corte di legittimità. Il terzo motivo (sul tentativo), nel riportare stralci di alcune decisioni della suprema corte, pone l'accento sulla necessità di una disponibilità concreta ed attuale, e sul potere di fatto esercitato dal reo. Nel rammentare che, secondo l'interpretazione dei fatti offerta dalla corte territoriale, si sarebbe di fronte ad una vera e propria apprensione del bene, sia pure per un tempo limitato, e nel segnalare che la formula di chiusura adottata dal legislatore (detenzione) prescinde dalla durata dell'acquisizione, va rimarcato che ancora una volta il ricorrente fonda il motivo su una interpretazione del fatto differente da quella assunta dalla corte d'appello, partendo dal presupposto erroneo che in presenza delle forze dell'ordine egli non fu in grado di acquisire materialmente la sostanza stupefacente. Presupposto che, per quanto è stato sostenuto dalla corte territoriale e si è riportato sinteticamente nel presente provvedimento, appare fallace. 18.Sul quarto motivo (mancata applicazione dell'art. 114 c.p.) la giurisprudenza di legittimità si è mostrata sempre estremamente rigorosa nella valutazione dell'applicabilità di tale attenuante, ed ha precisato che la norma trova applicazione laddove l'apporto causale del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale. Orbene, la corte territoriale ha congruamente motivato sull'esistenza di una non minore incidenza causale, ed ha concluso per il carattere non trascurabile dell'apporto causale dell'imputato. La frase che il ricorrente riporta a pag. 9 del ricorso rappresenta solo la conclusione del ragionamento speso dai giudici di merito sul punto.
19.In ordine al quinto motivo (aggravante dell'art. 80) il ricorrente mostra di seguire quella giurisprudenza di legittimità che assegna al concetto di "saturazione del mercato" ed alla necessità di verificare anche il grado di purezza della sostanza, allo scopo di ricavare argomenti utili circa il numero delle dosi (Cass. 2168, 30.6.1998; 2868, 2.10.97), il punto di discrimine per la corretta contestabilità dell'aggravante, di cui all'art. 80. È, però, altrettanto chiaro che la corte territoriale abbia seguito il diverso, più elastico orientamento giurisprudenziale secondo cui "La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza". Tale orientamento, che ha assunto vigore in tempi anche più recenti di quelli in cui fu affermato il principio della cosiddetta saturazione del mercato, è oggi sostenuto anche dalla giurisprudenza delle sezioni unite della corte di Cassazione (SS.UU. 17, del 21.6.2000, Primavera e altri), la cui funzione nomofilattica non può certo essere disattesa.
20. Quanto, infine, al sesto motivo (dosimetria della pena e generiche), pur condividendo la giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, e convenendo sulla estrema sinteticità delle articolazioni verbali adottate, va tuttavia sottolineato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, in relazione alla gravita del fatto ed alla quantità di sostanza stupefacente, le ragioni poste a fondamento dell'entità della pena irrogata. Essi hanno anche individuato fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al giudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e ed aggravanti contestate, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi.
21. Per le ragioni su indicate i ricorsi devono essere rigettati. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dispone lo stralcio della posizione del ricorrente IM EP per adesione del suo difensore alla sospensione dalle udienze dichiarata dall'Unione Camere Penali.
Rigetta i ricorsi di IT IO e AL BR, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2004