Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 23035
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Sentenza 30 marzo 2004

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In tema di acquisto simulato di sostanze stupefacenti da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, al medesimo è applicabile, anche per le attività strumentali precedenti e successive all'acquisto o comunque ad esso connesse, la speciale causa di giustificazione di cui agli artt. 97 e 98 del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente esclusione dell'antigiuridicità del fatto. Ne consegue che all'agente infiltrato, che abbia preso parte solo alla fase esecutiva della consegna della merce, finalizzata al sequestro della sostanza stupefacente e alla identificazione ed arresto dei trafficanti, avendo operato lecitamente, non è applicabile il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni rese, previsto dall'art. 63 cod. proc. pen., dovendo a detto soggetto essere invece riconosciuta la qualità sostanziale e processuale di testimone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 23035
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23035
    Data del deposito : 30 marzo 2004

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