Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 1
A norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 283 del 2001 non può essere attribuita alcuna efficacia alla dichiarazione resa dal difensore circa la scelta di far proseguire il procedimento con l'uso di altra lingua diversa da quella italiana, in quanto la scelta della lingua è un atto personale dell'imputato e non può essere compiuta dal difensore privo di procura speciale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato nel dibattimento di primo grado che si facesse uso della lingua tedesca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2005, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/01/2005
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 170
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 24532/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Walter Elvio Moccio, difensore di fiducia di OS OI, n. il 16.11.1949 in Scena, ivi res. via San Giorgio n. 10/b;
avverso la sentenza in data 30.10.2003 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Metano, in data 14.10.2002, venne condannato alla pena di mesi cinque di arresto, quale colpevole del reato: a) di cui agli art. 110 cp. e 59 del D.L.vo 11.5.1999 n. 152. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Filippo Sciuto, in sostituzione dell'Avv. Moccia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la pronuncia di colpevolezza di OS OI limitatamente al reato: a) di cui agli art. 110 c.p. e 59 del D.L.vo n. 152/99, ascrittogli perché, quale titolare della omonima ditta, effettuava, io concorso con OS ST, scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante OS OI aveva eccepito la nullità del giudizio di primo grado per il mancato uso della lingua tedesca, in violazione del disposto di cui agli art. 1 e 14 del D.L.vo n. 283/2001, nonché contestato la sussistenza del fatto, mentre ha assolto l'imputato da altre violazioni ascrittegli.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia con tre motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dei citati art. 1 e 14 del D.L.vo n. 283/2001 e 17 del D.P.R. 15.7.1988 n. 574.
Si osserva che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l'eccezione di nullità per il mancato uso della lingua tedesca non era stata formulata con riferimento agli atti di indagine espletati prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, che ha modificato il D.P.R. n. 754/88, di talché la motivazione con la quale la sentenza ha rigettato l'eccezione in base ai principi che regolano la successione delle leggi processuali nel tempo, rilevando la carenza di contestazioni da parte dell'indagato circa l'uso della lingua italiana nei vari atti che hanno preceduto il giudizio, non risulta aderente all'effettivo contenuto della eccezione.
Quest'ultima riguardava, invece, la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato nel dibattimento di primo grado, celebrato allorché era già entrato in vigore il D.L.vo n. 283/2001, che si facesse uso della lingua tedesca.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione del D.L.vo n. 152/99 e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Si deduce che lo scarico disciplinato dalla normativa di cui alla contestazione deve avere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo citato, i requisiti della stabilità e, cioè, essere caratterizzato dalla esistenza di una conduttura fissa, mentre non assume rilievo l'effettiva carica inquinante delle acque di scarico, elemento sul quale i giudici di merito hanno fermato la loro attenzione. Con riferimento agli elementi fattuali accertati si deduce, poi, che la nozione di scarico non è riferibile ai residui fangosi derivanti dal lavaggio di una betoniera, accidentalmente incanalati in un pozzetto, e che la condotta di collegamento delle vasche con il fiume non serviva a far defluire le acque di lavaggio degli inerti, in quanto queste ultime venivano riutilizzate nel ciclo produttivo, bensì quale sistema destinato ad entrare in funzione solo in ipotesi di rottura delle pompe di ricircolo dell'acqua.
Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 29 e 30 del D.L.vo n. 152/99, nonché la manifesta illogicità della motivazione della sentenza. Si osserva che la pronuncia impugnata argomenta in ordine alla esistenza di una falda acquifera, oggetto di inquinamento, la cui esistenza è stata affermata in base ad elementi di valutazione del tutto vaghi e generici, senza che sia stata espletata una perizia tecnica sul punto.
Si deduce, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni citate, lo scarico delle acque derivanti dalla lavorazioni di rocce naturali e di sostanze minerali è ammesso allorché, come nel caso in esame, i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde ovvero l'instabilità del suolo.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte in ordine al pruno mezzo di annullamento che, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 283/2001, che ha sostituito l'art. 17 del D.P.R, n. 574/1988, "1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato può chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorità procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tate dichiarazione non può intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio.
2. Tale dichiarazione è ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.
3. La variazione della lingua nel processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente".
Emerge, quindi, evidente dall'esame delle disposizioni citate che la scelta della lingua, con riferimento ai cittadini della provincia di Bolzano, è atto personale dell'indagato o dell'imputato, che deve esprimere direttamente tale scelta all'autorità procedente, o verbalmente, nel momento in cui partecipa alla formazione di un atto, o mediante dichiarazione scritta fatta pervenire all'autorità procedente, di talché tale scelta non può essere rimessa alla decisione del difensore, a meno che questi non rappresenti in toto l'imputato, in quanto munito di procura speciale.
Orbene, la sentenza di primo grado ha esattamente osservato che la richiesta formulata dal solo difensore del OS OI, diretta ad ottenere la celebrazione del dibattimento anche in lingua tedesca, avendo l'altro imputato già optato per quella italiana, era irrituale, essendo onere dell'imputato, del quale era stata dichiarata la contumacia, far pervenire, tempestivamente, una dichiarazione scritta avente ad oggetto la scelta della lingua, e per tale assorbente ragione la richiesta del solo difensore è stata rigettata.
A tali rilievi, oltre a quelli ultronei relativi agli atti di indagine, la sentenza di appello ha esattamente aggiunto che nessuna efficacia può essere attribuita alla dichiarazione resa dal difensore a proposito della lingua del processo, "in quanto la scelta della lingua è un atto personale dell'imputato e non può essere compiuta dal difensore privo di procura speciale, come avvenuto nel caso in esame".
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità del giudizio di primo grado ex art. 18 bis del D.P.R. n. 574/88, introdotto dall'art. 6 del D.L.vo n. 283/2001. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata ha accertato in punto di fatto che la vasca di decantazione degli inerti era munita di un tubo di scarico delle acque reflue nel fiume Passino, di talché sussistono gli elementi della immissione diretta tramite condotta di acque reflue, che individuano la fattispecie dello "scarico" ai sensi dell'art. 2 lett. bb) del D.L.vo n. 152/99.
Nè l'accertamento del giudice di merito sul punto può essere contestato in sede di legittimità, mediante i rilievi circa la diversa natura della predetta condotta affermati dal ricorrente e, peraltro, puntualmente disattesi nella sentenza, che ha rilevato l'inesistenza di pompe destinate ad assicurare il ricircolo delle acque di scarico.
È, infine, infondato il terzo motivo di gravame.
L'art. 29 del D.L.vo n. 152/99 impone un divieto assoluto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Orbene, l'eccezione a tale divieto assoluto, di cui, tra le altre, al primo comma lett. d), del D.L.vo n. 152/99, citato dal ricorrente, relativo alle acque "provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio di sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli" non costituisce affatto eccezione, a sua volta, all'obbligo generale della preventiva autorizzazione di tutti gli scarichi, ai sensi dell'art. 45 dello stesso decreto legislativo. Di talché anche lo scarico delle acque reflue industriali, derivanti dalla lavorazione di inerti, senza la prescritta autorizzazione integra la violazione di cui all'art. 59 del D.L.vo n. 152/99. Alla luce di tale rilievo le argomentazioni della sentenza in ordine alla esistenza di una falda acquifera si palesano esclusivamente quale obiter dictum, relativo a quanto ulteriormente contestato in punto di fatto nel capo di imputazione, considerato che nella specie lo scarico veniva effettuato direttamente in un corso d'acqua superficiale con effetto inquinante, senza alcuna autorizzazione, secondo quanto accertato dallo stesso giudice di merito, di talché risulta in ogni caso integrata la fattispecie criminosa di cui alla contestazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente OS OI al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 27 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005