Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2005, n. 6365
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Sentenza 27 gennaio 2005

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A norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 283 del 2001 non può essere attribuita alcuna efficacia alla dichiarazione resa dal difensore circa la scelta di far proseguire il procedimento con l'uso di altra lingua diversa da quella italiana, in quanto la scelta della lingua è un atto personale dell'imputato e non può essere compiuta dal difensore privo di procura speciale. (Nella specie la Corte ha ritenuto inidonea la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato nel dibattimento di primo grado che si facesse uso della lingua tedesca).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2005, n. 6365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6365
    Data del deposito : 27 gennaio 2005

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