Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 694
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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L'allegazione alla denunzia IRPEF di un documento contraffatto, attestante falsamente l'effettuato versamento dell'acconto di imposta dovuto, integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 4, comma primo lett. a), della legge 7 agosto 1982 n. 516.Infatti la contraffazione o alterazione materiale, cui si riferisce la previsione incriminatrice citata, riguarda tutti quei supporti documentali mediante i quali sia possibile evadere le imposte sui redditi, conseguire un indebito rimborso, consentire a terzi la sottrazione di imponibile ovvero l'ottenimento di indebite restituzioni di somme già corrisposte all'Erario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 694
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 694
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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