Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
L'allegazione alla denunzia IRPEF di un documento contraffatto, attestante falsamente l'effettuato versamento dell'acconto di imposta dovuto, integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 4, comma primo lett. a), della legge 7 agosto 1982 n. 516.Infatti la contraffazione o alterazione materiale, cui si riferisce la previsione incriminatrice citata, riguarda tutti quei supporti documentali mediante i quali sia possibile evadere le imposte sui redditi, conseguire un indebito rimborso, consentire a terzi la sottrazione di imponibile ovvero l'ottenimento di indebite restituzioni di somme già corrisposte all'Erario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/02/1999, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. LO Maria TONINI Presidente del 18/2/1999
1. Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo DI NUBILIA " N. 694
3. " Claudia SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 33787/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
avverso la sentenza 9.2.1998 pronunziata dal G.I.P. del Tribunale di Pescara nei confronti di: DI RI LO, n. a Pescara il 25.1.1958
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9.2.1998 il G.I.P. del Tribunale di Pescara proscioglieva Di RI LO, per insussistenza del fatto, dal reato di cui
- all'art. 4 della legge n.516/1982 (perché, al fine di evadere le imposte sui redditi, allegava alla dichiarazione annuale mod. 740/1990, relativa all'anno di imposta 1989, un attestato di pagamento di lire 247.000 presso la CARIPE - sede di Pescara, quale acconto IRPEF per l'anno 1989, in realtà mai versato. Tale attestato, infatti, risultava modificato con correzione per l'anno di riferimento, in quanto, pur presentando la data apparente del 30.11.1989, in realtà era stato effettuato il 30.11.1988, quale acconto IRPEF per il precedente anno 1988, e già allegato al mod. 740/1989 - den. in Pescara, il 20.2.1997).
Secondo le argomentazioni del G.I.P.:
- "l'art. 4, 1^ comma - lett. a), della legge n. 516/1982 punisce la condotta di chi, al fine di evadere l'imposta sui redditi o l'imposta IVA o di conseguire l'indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o l'indebito rimborso a terzi, allega alla dichiarazione dei redditi o esibisce agli uffici finanziari o comunque utilizza documenti contraffatti o alterati";
- nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni richieste dalla norma incriminatrice per la sussistenza del contestato reato di frode fiscale, in quanto "il contribuente, presentando regolarmente la dichiarazione dei redditi per l'anno 1989, ha correttamente indicato (non vi è stata alcuna contestazione in tal senso da parte degli uffici finanziari) l'ammontare del reddito percepito";
- "atteso che l'ufficio finanziario non ha minimamente posto in discussione l'esattezza del reddito e della dichiarazione presentata dall'imputato, deve ritenersi che questi, per l'anno di riferimento incriminato, dichiarando fedelmente i redditi percepiti, non abbia in alcun modo posto in essere comportamenti fraudolenti idonei ad occultare o comunque a modificare la reale consistenza del reddito". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, il quale ha eccepito violazione di legge, rilevando che:
a) in tema di documentazione contraffatta o alterata al fine di evadere le imposte sui redditi, il legislatore, con la norma incriminatrice in oggetto, ha voluto coprire ogni area dell'illecito, facendo generico ma onnicomprensivo riferimento a "qualsiasi tipo di atto, pubblico o privato, sia di natura strettamente fiscale sia di carattere non esclusivamente fiscale, ma rilevante, anche soltanto occasionalmente, nella dinamica del rapporto di imposta";
b) l'oggetto materiale del reato contestato comprende sia i documenti concernenti strettamente ed esclusivamente il reddito imponibile, sia quelli concernenti il versamento dell'acconto di imposta: deve considerarsi, pertanto, documento da allegare alla dichiarazione e rilevante fiscalmente, quanto meno a fini accertativi in senso lato e di controllo, l'attestato comprovante il versamento previsto dall'art. 19, 1^ comma - lett. a), del D.P.R. 22.12.1986, n.917. MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza del P.M. ricorrente è fondata.
A giudizio di questa Corte, infatti, la contraffazione o alterazione materiale, cui si riferisce la previsione incriminatrice dell'art. 4, 1^ comma - lett. a), della legge n. 516/1982, riguarda tutti quei supporti documentali mediante i quali sia possibile evadere le imposte sui redditi, conseguire un indebito rimborso, consentire a terzi la sottrazione di imponibile ovvero l'ottenimento di indebite restituzioni di somme già corrisposte all'Erario. La sentenza impugnata, pertanto, è incorsa ad evidenza in errore con l'escludere dall'ambito della rilevanza penale l'attestato comprovante il versamento dell'acconto di imposta previsto dall'art.19, 1^ comma - lett. a), del D.P.R. n. 917/1986: la contraffazione di tale documento, invero, pur a fronte di una corretta determinazione del reddito lordo e di quello netto imponibile, influisce direttamente sul procedimento di imposizione poiché altera la determinazione dell'imposta (con riduzione, attraverso l'indebito scomputo, della somma complessiva effettivamente dovuta, anche fino alla prospettazione artificiosa di una fittizia situazione di credito d'imposta, cui si connette la possibilità di richiesta di rimborso) ed è rivolta a vanificare le prescrizioni in tema di riscossione degli acconti di imposta (vedi l'art. 17 della legge 2.12.1975, n.576), cui si connette la corresponsione di somme a titolo di maggiorazione ed un peculiare regime di sanzioni tributarie (vedi attualmente l'art. 13 ) del D. Lgs. 18.12.1997, n. 471). Deve concludersi pertanto, in linea di principio, che l'allegazione alla denunzia IRPEF di un documento contraffatto, attestante falsamente l'effettuato versamento dell'acconto di imposta dovuto, integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 4, 1^ comma - lett. a) della legge n. 516/1982.
L'impugnata sentenza, però, deve essere annullata senza rinvio, poiché il reato è estinto per prescrizione.
Trattasi, invero, di reato consumato il 31.5.1990 (termine ultimo per la presentazione del mod. 740/1990 relativo ai redditi percepiti nell'anno 1989) ma accertato soltanto in data 20.2.1997, sicché allorquando detto accertamento è stato effettuato era già scaduto il termine prescrizionale di anni sei, fissato dall'art. 9 della legge n. 516/1982.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente di questa Corte, non può computarsi alcuna delle sospensioni connesse ai provvedimenti normativi di condono fiscale succedutisi dal D.L. n.69/1989 alla legge 24.3.1993, n. 75 (di conversione del D.L. n.16/1993), poiché tali sospensioni sono applicabili soltanto ai procedimenti penali che siano già esistenti, cioè iniziati e pertanto "in corso" al momento dell'entrata in vigore delle specifiche disposizioni normative (in senso contrario, vedi Cass., Sez. III, 13.1.1999, ric. Simeoli).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il reato
è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999