Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
La notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dagli atti, perché il temporaneo stato di detenzione non fa venire meno il dovere dell'imputato di informare l'Autorità procedente sul mutamento di situazione di fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2009, n. 17798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17798 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 554
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - N. 33650/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM ST, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza 5.4.2005 della Corte d'Appello di Firenze;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo De Crescienzo;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. MONETTI Vito, il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. MANDARANO Francesco il quale ha richiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 3.10.2003, il Tribunale di Prato dichiarava OM IN colpevole del reato di cui all'art. 648 c.p. e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e euro 2.000,00 di multa.
L'imputato proponeva appello lamentando, in principalità: la mancata assoluzione per la insussistenza del reato contestato, o la mancata qualificazione del fatto in violazione dell'art. 712 c.p.;, in via subordinata richiedeva che fossero riconosciute l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 c.p., comma 2, l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e la conseguente irrogazione della pena nei minimi edittali.
La Corte d'Appello accogliendo parzialmente i motivi di gravame, in relazione alla mancanza della prova della provenienza delittuosa di una parte dei preziosi trovati nella disponibilità dello imputato, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e Euro 1.800,00 di multa.
Avverso la suddetta interpone ricorso per Cassazione l'imputato per il tramite del proprio difensore chiedendo:
1) la derubricazione del reato di ricettazione in quello di incauto acquisto con conseguente dichiarazione di prescrizione di quest'ultimo;
2) la dichiarazione di nullità del giudizio di secondo grado per mancata rituale citazione dell'imputato e per mancata traduzione avanti la Corte d'Appello, trovandosi in stato di detenzione, denunciando comunque la violazione dell'art. 420 ter c.p.p. perché dichiarato contumace, il giudizio è stato proseguito, pur essendo noto alla Corte territoriale il legittimo impedimento del prevenuto a comparire;
3) la dichiarazione di nullità della notificazione dell'estratto della sentenza contumaciale di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare preliminare ad ogni altro il secondo motivo di impugnazione con il quale la difesa lamenta che il decreto di citazione a giudizio avanti la Corte d'Appello è stato notificato presso lo studio del difensore, pur essendo l'imputato ristretto presso la Casa circondariale di Prato per una espiazione pena.
Dall'esame degli atti del dibattimento, emerge che all'udienza del 30.3.2005, il legale dell'imputato aveva fatto presente alla Corte territoriale lo stato di detenzione dello imputato;
risulta altresì che il giudice dell'Appello, prendendo atto della situazione, aveva disposto il rinvio della udienza alla data del 5.4.2005 mandando alla cancelleria per i successivi incombenti. Alla udienza del 5.4.2005, essendo assente l'imputato, la Corte territoriale, a fronte dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione sollevata dalla difesa ex art. 156 c.p.p., la respingeva, dichiarava la contumacia dello imputato e disponeva la prosecuzione del giudizio, così pervenendo alla pronuncia della sentenza di condanna.
Dall'esame del fascicolo risulta che: a) il OM IN aveva avanzato istanza al giudice di sorveglianza per recarsi il giorno 5.4.2005 all'udienza in camera di consiglio nella quale doveva essere esaminata la sua istanza di ammissione al regime di semilibertà; b) il giudice di sorveglianza aveva accolto la richiesta del OM autorizzandolo a lasciare il luogo di detenzione, disponendo peraltro che lo stesso non si allontanasse comunque dal territorio di Prato. Dall'esame del fascicolo della Corte d'Appello risulta infine che il decreto di citazione per la udienza dibattimentale del 30.3.2005 era stato notificato al domicilio eletto dall'imputato, pur essendo questi ristretto presso la casa circondariale di Prato. Il motivo di gravame è fondato e va accolto con le seguenti precisazioni. In linea generale, secondo la giurisprudenza maggioritaria che questo collegio ritiene di seguire, si deve affermare che la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto dall'imputato è validamente eseguita, con conseguente legittimità della dichiarazione di contumacia, pur quando il destinatario dell'atto sia detenuto per altra causa e lo stato di detenzione non risulti dal fascicolo processuale. Infatti, il temporaneo stato di detenzione, per altra causa, dell'imputato non fa venire meno il dovere di quest'ultimo di informare l'autorità procedente sul mutamento della sua situazione di fatto v. in tal senso Cass., sez. 2, 22.5.2007 Sacco;
Cass., sez. 2, 17.5.2006 Mele;
Cass., sez. 2, 30.10.2003 Piazza;
Cass., sez. 1, 1.3.2005 D'Ambrogio ove si ribadisce che è onere dell'imputato comunicare al giudice del gravame, il mutamento della sua condizione di libertà; Cass., sez. 6, 14.1.2003 Iacolare;
essendo minoritaria la tesi contraria sostenuta da Cass., sez. 5, 10.6.2003 Bevilacqua ove si afferma che "A norma dell'art. 156 c.p.p. la notifica del decreto di citazione all'imputato detenuto deve avvenire nel luogo di detenzione, anche quando la causa di restrizione sia diversa dal procedimento in corso cui sì riferisce la notifica e vi sia stata una precedente elezione di domicilio mai revocata, in quanto l'ufficio giudiziario procedente, prima di effettuare la prima notificazione, deve svolgere le dovute ricerche in ordine allo status libertatis alla data della notifica del decreto".
Pertanto il motivo di gravame sotto il profilo della dedotta nullità della notificazione del decreto di citazione presso il domicilio eletto, pur essendo l'imputato ristretto per altra causa, deve essere respinto.
Per contro, deve essere accolto il diverso profilo di doglianza sollevato dalla difesa ed attinente alla applicazione della disciplina di cui all'art. 420 ter c.p.p.. La Corte territoriale, all'udienza del 5.4.2005, dichiarando la contumacia dell'imputato ha proseguito egualmente nel giudizio non prendendo in dovuta considerazione che il OM, sottoposto a regime di restrizione della libertà in espiazione pena, aveva avuto dal Giudice di sorveglianza il permesso di lasciare il luogo di detenzione al fine di partecipare alla udienza riguardante l'ammissione al regime di semilibertà (come si desume dalla istanza dell'imputato stesso) e che il giudice aveva comunque imposto che il OM non potesse uscire dal territorio del comune di Prato. Tale vincolo, imposto dalla Autorità Giudiziaria ha determinato per il OM una causa legittima di impossibilità a comparire avanti la Corte d'Appello sedente in Firenze. Tale impedimento non è stato preso in considerazione dalla Corte pur avendo a disposizione gli atti utili ad esprimere un giudizio sul punto e, conseguentemente, la dichiarazione di contumacia con successiva celebrazione del processo costituisce violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c). Infatti, la conoscenza di un legittimo impedimento dell'imputato (quale, la detenzione sopravvenuta per altra causa) preclude in via generale la dichiarazione della contumacia, e solo ove l'imputato impedito esplicitamente consenta che l'udienza avvenga in sua assenza, o, se detenuto, rifiuti di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza, ai sensi dell'art. 420 quinquies c.p.p. v.:
Cass., sez. un., 26.9.2006 Arena. Nel caso di specie non risulta che lo imputato abbia manifestato il proprio consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza, nè risulta che l'imputato abbia avuto modo di manifestare il proprio rifiuto a presenziare al dibattimento, mentre risulta, con la concessione del permesso di uscire dalla struttura detentiva, l'imposizione al prevenuto di un vincolo comunque incompatibile con la possibilità di essere presente in Firenze.
Per tali ragioni il motivo dedotto deve essere accolto e la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per un nuovo giudizio.
L'accoglimento del secondo motivo di gravame, rende superflua la trattazione degli altri motivi.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2009