Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1999, n. 8618
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Sentenza 12 agosto 1999

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Con riguardo alle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le disposizioni dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638,sono tra loro collegate e pongono una disciplina unitaria del sistema di liquidazione; pertanto la regola dettata dal comma ottavo - per cui l'importo mensile della pensione non può superare il limite di L.10.000 per ogni anno di anzianità contributiva - è riferibile non solo alle pensioni liquidate tra il primo ottobre ed il 31 dicembre 1983, come testualmente dispone il comma ottavo, ma anche a quelle liquidate successivamente al 1983, di cui al comma nono del medesimo articolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1999, n. 8618
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8618
    Data del deposito : 12 agosto 1999

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