Sentenza 12 agosto 1999
Massime • 1
Con riguardo alle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le disposizioni dei commi ottavo, nono e decimo dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638,sono tra loro collegate e pongono una disciplina unitaria del sistema di liquidazione; pertanto la regola dettata dal comma ottavo - per cui l'importo mensile della pensione non può superare il limite di L.10.000 per ogni anno di anzianità contributiva - è riferibile non solo alle pensioni liquidate tra il primo ottobre ed il 31 dicembre 1983, come testualmente dispone il comma ottavo, ma anche a quelle liquidate successivamente al 1983, di cui al comma nono del medesimo articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/08/1999, n. 8618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8618 |
| Data del deposito : | 12 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dai Magistrati:
Dott. Alberto Eula - Presidente
" Alberto Spanò - Consigliere
" Pietro Cuoco - "
" Bruno Battimiello - rel. "
" Natale Capitanio - "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso per mandato speciale in calce al ricorso dagli avv.ti Carlo De Angelis e Gabriella Pescosolido, con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto ricorrente contro
VA US, elett.te dom.to in Roma al viale delle Milizie n. 38 presso l'avv. Giovanni Angelozzi che unitamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Alitto Bonanno del Foro di Vercelli lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso controricorrente
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 77 in data 1/5 marzo 1996 (R.G. 1328/90). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio 1999 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Michele Di Lullo per delega dell'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Oggetto: Lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vercelli, respingendo l'appello dell'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado con la quale è stato affermato - in relazione a domanda proposta con ricorso al Pretore di Vercelli depositato l'8 settembre 1989 e notificato all'INPS il 9 novembre 1989 - che la pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo del commercio VA US deve essere liquidata in base all'effettivo calcolo contributivo, senza i limiti fissati dal comma ottavo dell'art. 6 d.l. n. 463 del 1983 conv. nella L. n. 638 del 1983, in quanto il comma nono, che regola le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza successiva al 1983, come quella in esame, non indica alcun limite, ma prevede soltanto l'aggiornamento del coefficiente di rivalutazione. Avverso questa decisione l'INPS ricorre per cassazione formulando un unico motivo di impugnazione, cui resiste VA US con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6 , commi 8 e 9, L. 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463), in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., l'INPS, richiamando, conformi decisioni di questa Corte,
sostiene che il comma nono della legge richiamata va letto in correlazione con il comma ottavo, del quale costituisce una modifica parziale, sicché anche per le pensioni liquidate con decorrenza primo gennaio 1984 vanno osservati i limiti fissati con criterio generale dal detto comma ottavo.
Il motivo è fondato. L'art. 6 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modifiche dalla l. 11 novembre 1983 n. 638, introduce al comma 8 un nuovo metodo di calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi, stabilendo che la pensione base venga rivalutata con il coefficiente 5,74, con ciò restando assorbiti gli aumenti previsti da disposizioni precedenti. Prevede però che l'ammontare della pensione determinato con il nuovo sistema non possa superare l'importo di lire 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione.
Tale normativa si applica, in forza del detto comma 8, alle pensioni liquidate con decorrenza dal 1^ ottobre al 31 dicembre 1983, ed in forza del comma 10 a quelle liquidate anteriormente all'ottobre 1983 (con assorbimento, per queste ultime, degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dalla data di decorrenza della pensione). Il comma 9, a sua volta, stabilisce che "in attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1^ gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'art. 3, comma 11, l. 29 maggio 1982 n. 297 riferiti all'anno 1965".
La sentenza impugnata, accogliendo la tesi del VA, ha dato dei commi 8 e 9 un'interpretazione che distorce il senso delle suddette norme. Operando una scissione tra i due predetti commi, il Tribunale premette che il comma 8 disciplina le pensioni liquidate tra il 1^ ottobre e il 31 dicembre 1983, mentre il comma 9 riguarda le pensioni con decorrenza successiva al 1983. Poiché la regola del limite pensionistico delle lire 10.000 per ciascun anno di anzianità è riportata nel comma 8, essa vale solo per le pensioni liquidate tra il 1^ ottobre e il 31 dicembre 1983, non per le pensioni successive al 1983, che sono disciplinate dal comma 9, il quale prevede soltanto l'aggiornamento annuale del coefficiente 5,74, ma non ribadisce attraverso un riferimento o richiamo al comma 8, il detto limite.
Si deve osservare in senso contrario che le sopra riportate disposizioni dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 cit., tra loro collegate, pongono una disciplina unitaria del sistema di liquidazione delle pensioni in oggetto, in cui la regola dettata dal comma 8 è riferibile anche alle situazioni contemplate nei commi successivi, e opera necessariamente anche per le pensioni, come quella di specie, liquidate a partire dall'1 gennaio 1984. L'assenza nel comma 9 di un richiamo alla regola dettata dal comma 8 non può dunque comportare la sottrazione delle pensioni liquidate successivamente al 31 dicembre 1983 al limite di rivalutazione (c.d. sbarramento).
Tale ricostruzione del sistema, già proposta con le sentenze di questa Corte n. 12714 del 27 novembre 1991 e n. 5550 del 15 maggio 1993, ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 152 dell'8 aprile 1993, nel giudicare fondata su validi argomenti l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione alle disposizioni legislative in esame, ha osservato che "oltre che il dato testuale offerto dai commi 8 e 9 dell'art. 6, è decisiva la considerazione che il nuovo sistema di calcolo con aggiornamento annuale era stato concepito come disciplina destinata a valere solo provvisoriamente 'in attesa della riforma del sistema pensionistico':
è illogico che nella fase di transizione il legislatore abbia rinunciato ad apporre un limite inteso a preservare una certa proporzionalità fra la prestazione contributiva e la controprestazione previdenziale, soprattutto perché la disposizione impugnata è parte di un provvedimento complessivamente inteso a soddisfare esigenze di contenimento della spesa pubblica, ed in particolare di quella previdenziale".
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata cassata. Ai sensi del primo comma dell'art. 384 c.p.c., come sostituito dall'art.66 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile al presente giudizio a norma dell'art. 90, comma primo, della stessa legge e successive modificazioni, la Corte, nell'accogliere il ricorso, non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, ne' nuovi apprezzamenti di fatti già acquisiti, decide la causa nel merito, rigettando l'originaria domanda proposta nei confronti dell'INPS da VA US al Pretore di Vercelli con ricorso depositato in data 8 settembre 1989 e notificato all'INPS il 9 novembre dello stesso anno.
Nulla per le spese dell'intero giudizio, stante il disposto dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta al Pretore di Vercelli da VA US nei confronti dell'INPS con ricorso depositato l'8 settembre 1989 e notificato il 9 novembre 1989. Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1999