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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19610 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 15/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990 concessa a XXXXXXXXXXXXXXXin data 30 gennaio 2025. La misura, sospesa dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 25 novembre 2025 ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen., in ragione della sussistenza di gravi indizi della commissione del reato di furto durante la fruizione della stessa, è stata revocata con efficacia dal 10 agosto 2025 – data di commissione del reato. La condotta è stata ritenuta sintomatica dell’attitudine delinquenziale del soggetto, essendo stato consumato un reato della stessa indole di quelli per i quali XXXXXXX è stato più volte condannato, oltre che della pericolosità sociale. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi di ricorso, con i quali ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, nonché alla valutazione dell’importanza del Penale Sent. Sez. 1 Num. 19610 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 25/03/2026 programma terapeutico che aveva in corso. L’ordinanza impugnata, incentrata esclusivamente sulla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, al cui proposito è stato motivato il giudizio di incompatibilità tra la prosecuzione dello stesso e la condotta tenuta, è viziata nella parte in cui non ha provveduto sulla richiesta difensiva subordinata di concessione della detenzione domiciliare. Altro vizio è stato ravvisato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sulla necessità, per il condannato, di proseguire il trattamento terapeutico presso il servizio tossicodipendenza di Milano, la cui relazione era stata depositata con memoria difensiva del 9 dicembre 2025. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di misure alternative alla detenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell’udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell’affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni)» (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284500-01; Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, [...], Rv. 247235-01; Sez. 1, n. 21274 del 09/04/2002, [...], Rv. 222453-01). Tuttavia, nel caso di specie, il rilievo difensivo non coglie una effettiva lacuna motivazionale in quanto la pronuncia sulla richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare deve ritenersi implicita nella valutazione complessiva compiuta dal Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto il ricorrente non meritevole della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali tenuto conto della sua pericolosità sociale. Nel motivare sui presupposti per la revoca della misura, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato elementi indiziari riferiti alla commissione di un delitto di furto aggravato a Falconara Marittima in un periodo di tempo in cui egli si trovava in quella località su autorizzazione del Magistrato di sorveglianza. E’ stato compiuto, dunque, un giudizio di radicale e completa inaffidabilità e di inidoneità della misura al contenimento della pericolosità sociale chiaramente incompatibile, così come descritta, anche con la misura gradata della detenzione domiciliare. Deve farsi applicazione, anche nella materia in esame, del principio generale per cui non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento di merito che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata dalle parti, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione complessivamente considerata (fra le molte, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, [...], Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284096 – 01). 3. Alcuna carenza motivazionale può rilevarsi con riferimento alla mancata valutazione della necessità, per il ricorrente, di continuare il percorso di cura con il servizio tossicodipendenza di Milano, avendo il Tribunale di sorveglianza dato atto, nell’ordinanza impugnata, dell’allegazione della relazione dello Smi di Milano del 2 dicembre 2025, e giudicato la misura dell’affidamento terapeutico inidonea a contenere la pericolosità sociale del condannato. Va rammentato, sul punto, che «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [...], Rv. 256479-01). 4. Tanto premesso, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 dicembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94, d.P.R. n. 309 del 1990 concessa a XXXXXXXXXXXXXXXin data 30 gennaio 2025. La misura, sospesa dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 25 novembre 2025 ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen., in ragione della sussistenza di gravi indizi della commissione del reato di furto durante la fruizione della stessa, è stata revocata con efficacia dal 10 agosto 2025 – data di commissione del reato. La condotta è stata ritenuta sintomatica dell’attitudine delinquenziale del soggetto, essendo stato consumato un reato della stessa indole di quelli per i quali XXXXXXX è stato più volte condannato, oltre che della pericolosità sociale. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXX, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando due motivi di ricorso, con i quali ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, nonché alla valutazione dell’importanza del Penale Sent. Sez. 1 Num. 19610 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 25/03/2026 programma terapeutico che aveva in corso. L’ordinanza impugnata, incentrata esclusivamente sulla revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, al cui proposito è stato motivato il giudizio di incompatibilità tra la prosecuzione dello stesso e la condotta tenuta, è viziata nella parte in cui non ha provveduto sulla richiesta difensiva subordinata di concessione della detenzione domiciliare. Altro vizio è stato ravvisato nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha omesso di pronunciarsi sulla necessità, per il condannato, di proseguire il trattamento terapeutico presso il servizio tossicodipendenza di Milano, la cui relazione era stata depositata con memoria difensiva del 9 dicembre 2025. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «in tema di misure alternative alla detenzione, è ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell’udienza fissata per discutere della proposta di revoca dell’affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni)» (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284500-01; Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, [...], Rv. 247235-01; Sez. 1, n. 21274 del 09/04/2002, [...], Rv. 222453-01). Tuttavia, nel caso di specie, il rilievo difensivo non coglie una effettiva lacuna motivazionale in quanto la pronuncia sulla richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare deve ritenersi implicita nella valutazione complessiva compiuta dal Tribunale di sorveglianza che ha ritenuto il ricorrente non meritevole della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali tenuto conto della sua pericolosità sociale. Nel motivare sui presupposti per la revoca della misura, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato elementi indiziari riferiti alla commissione di un delitto di furto aggravato a Falconara Marittima in un periodo di tempo in cui egli si trovava in quella località su autorizzazione del Magistrato di sorveglianza. E’ stato compiuto, dunque, un giudizio di radicale e completa inaffidabilità e di inidoneità della misura al contenimento della pericolosità sociale chiaramente incompatibile, così come descritta, anche con la misura gradata della detenzione domiciliare. Deve farsi applicazione, anche nella materia in esame, del principio generale per cui non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento di merito che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata dalle parti, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione complessivamente considerata (fra le molte, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, [...], Currò, Rv. 275500 – 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284096 – 01). 3. Alcuna carenza motivazionale può rilevarsi con riferimento alla mancata valutazione della necessità, per il ricorrente, di continuare il percorso di cura con il servizio tossicodipendenza di Milano, avendo il Tribunale di sorveglianza dato atto, nell’ordinanza impugnata, dell’allegazione della relazione dello Smi di Milano del 2 dicembre 2025, e giudicato la misura dell’affidamento terapeutico inidonea a contenere la pericolosità sociale del condannato. Va rammentato, sul punto, che «la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [...], Rv. 256479-01). 4. Tanto premesso, il ricorso deve essere complessivamente rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3