Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 38793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38793 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38793/2025 Roma, li, 01/12/2025
Composta da
EP SANTALUCIA AE EN RA RAFFAELLO MAGI CE AL
RC RI ON ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
BA HA nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 2786/2025 CC - 08/10/2025 R.G.N. 21063/2025
avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere AE EN RA;
lette le conclusioni del PG, Ferdinando Lignola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
390125a0c902c667- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3
Firmato Da: EP SANTALUCIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: AE EN RA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e08bdbc717ea4c0
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, chiamato a deliberare sulla prospettazione di misura alternativa alla detenzione presentata dalla Procura della Repubblica di Lucca in favore di HA TR, agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 cod. proc. pen., in relazione alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Lucca il 18/09/2024, irrevocabile il 11/12/2024, di condanna alla pena di cinque anni di reclusione per il reato di omicidio preterintenzionale commesso il 06/08/2023, ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare (in considerazione dell'entità della pena espianda) ed ha respinto la semilibertà e l'affidamento in prova al servizio sociale. A fondamento della decisione, il Tribunale ha evidenziato, quanto all'attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa di costruzioni attualmente svolta dal condannato, che le informazioni dei Carabinieri di Lucca fossero non rassicuranti,; che le buste paga visionate dall'UEPE (di gennaio e febbraio 2025) fossero per importi irrisori;
che le informazioni sulla società datrice di lavoro delineassero una struttura opaca, "poco più che fittizia»; che non fossero emerse le fonti delle risorse che avevano consentito al TR di acquistare l'immobile ove egli vive. Si è poi evidenziato come il contesto famigliare del condannato non rappresentasse un'utile risorsa rieducativa, in quanto quasi tutti i componenti sono pregiudicati;
sotto il profilo personale e psicologico, si è richiamata la relazione dell'UEPE, che evidenziava come il TR apparisse poco capace di allinearsi e seguire un programma meramente esterno. Infine, si è sottolineato come nessun segno di effettiva e tangibile resipiscenza fosse emerso sotto il profilo risarcitorio e riparativo.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore Avv. Massimiliano Dei, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale. Con riferimento all'attività lavorativa svolta dal condannato, il Tribunale ha travisato le emergenze: innanzitutto i Carabinieri ebbero a verificare l'effettività della ditta e la sua regolarità sotto il profilo contributivo;
inoltre, il titolare, oltre che proprietario della stessa, è soggetto del tutto incensurato e privo di pendenze;
quanto alle buste paghe per importi "irrisori", il Tribunale ha esaminato solo quelle di gennaio e febbraio 2025, il cui basso importo è ascrivibile, tra l'altro, ai giorni di malattiaed ai permessi per la nascita del figlio;
il Tribunale ha tuttavia omesso di esaminare le buste paghe, ben più consistenti, relative ad altre mensilità. In ogni caso, essendo TR da 17 mesi agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, i suoi movimenti erano tracciabili di talchè le assenze dal luogo di lavoro dovevano essere necessariamente pienamente giustificate. Congetturali sono poi le affermazioni del Tribunale in ordine ai dubbi circa le risorse economiche utilizzate dal TR per acquistare l'immobile ove vive. Infine, quanto al mancato risarcimento del danno, vi erano stati dei tentativi, nel corso del giudizio di cognizione, respinti dal legale della persona offesa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost. e 47 ord. pen., e corrispondente vizio motivazionale. La motivazione del provvedimento impugnato si pone in contrasto con i principi costituzionali in materia e con i principi sanciti dalla Corte di cassazione. Il Tribunale avrebbe dovuto infatti valutare la condotta del condannato successiva al fatto per cui è intervenuta condanna;
ebbene, nel caso di specie, il TR, giovane ventunenne, senza ulteriori pendenze né precedenti, si trova agli arresti domiciliari da 17 mesi, nel corso dei quali ha dato prova della partecipazione all'opera di rieducazione e reinserimento sociale.
3.Il Sostituto Procuratore generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con conclusioni scritte, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. La Difesa ha depositato una memoria di replica alla requisitoria del pubblico ministero, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso, articolato in due motivi che per la stretta interconnessione logica possono essere trattati congiuntamente, è fondato.
2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini della concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna,la mancata ammissione di colpevolezza,o i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, [...], Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, [...], Rv. 213062-01), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'11/3/1997, Caputi, Rv. 207998-01), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione
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390125a0c902c667- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3
Firmato Da: EP SANTALUCIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: AE EN RA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e08bdbc717ea4c0
dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, [...], Rv. 264602-01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, [...], Rv. 244322-01); si è anche precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, [...], Rv. 273985-01).
3. Dai principi poc'anzi enunciati deve inferirsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta carente ed incompleta. Il Tribunaleha omesso di effettuare un'approfondita valutazione della condotta del condannato successiva al delitto, e di valutare adeguatamente il percorsoeffettuato dal TR, che, come, peraltro si legge nella medesima ordinanza, non ha ulteriori pregiudizi o pendenze, vive in un appartamento di proprietà, ha una stabile relazione affettiva, essendo da poco diventato genitore, svolge attività lavorativa quale manovale alle dipendenze di una società edile con contratto a tempo indeterminato, ha accettato gli stimoli di una rielaborazione del reato e si è dichiarato disponibile ad avviare un'attività riparativa attraverso lo svolgimento di volontariato. Come denunciato in ricorso, del tutto congetturali appaiono le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine all'effettività dell'attività lavorativa svolta dal TR, atteso che gli stessi Carabinieri di Lucca che hanno effettuato i controlli non hanno posto in dubbio l'operatività dell'impresa edile presso cui il TR è assunto con contratto a tempo indeterminato, ed anzi hanno riferito che «TR ha rispettato le prescrizioni, recandosi prevalentemente presso il cantiere edile di Altopascio dell'impresa LA.RO.MA. Costruzioni S.r.l.s. che ha alle dipendenze 11 lavoratori, taluni dei quali censiti penalmente» (pag. 2 ordinanza impugnata). Appare allora intrinsecamente contraddittoria la successiva affermazione circa la discontinuità della presenza del condannato presso i cantieri della società edile;
manifestamente illogica appare anche l'affermazione circa la mancata pregressa esperienza del condannato nel campo dell'edilizia, attesa la mansione di manovale dallo stesso espletata. Parimenti ipotetici e suggestivi, oltre che fuori fuoco rispetto all'esame della richiesta di misure alternative avanzata, appaiono i dubbi espressi dai Giudici specializzati sulle modalità di pagamento della casa di proprietà ove il TR vive con la compagna ed il figlio. Quanto al richiamo al mancato risarcimento del danno, la decisione del Tribunale si pone in contrasto con il principio già affermato da questa Corte, cui occorre dare continuità, per cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi il giudizio prognostico richiesto dalla legge fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo» (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269033-01). Peraltro, come già evidenziato, nella stessa ordinanza si dà conto della disponibilità mostrata dal TR ad avviareun'attività riparativa attraverso lo svolgimento di volontariato.
4. Gli accertati vizi motivazionali giustificano l'annullamento dell'ordinanza nella parte in cui sono state respinte le istanze di semilibertà ed affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per un nuovo esame, che dovrà essere 3
Firmato Da: EP SANTALUCIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c667- Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3 Firmato Da: AE EN RA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e08bdbc717ea4c0
eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alle misure della semilibertà e dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.
Così è deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore
AE EN RA
Il Presidente EP SANTALUCIA
Firmato Da: EP SANTALUCIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 390125a0c902c6b7-Firmato Da: CARMELA VALIA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5579e74be917aac3 Firmato Da: AE EN RA Emesso Da: RO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6e08bdbc717ea4c0