Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1909
CASS
Sentenza 8 febbraio 2003

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Lo stato di disoccupazione indennizzabile, di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, per i lavoratori italiani occupati all'estero, ai quali non sia stato rinnovato il contratto di lavoro stagionale, è costituito dal periodo di inattività precedente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, anche se stagionale. In tale ipotesi, concorrendo gli altri requisiti prescritti dalla legge (rimpatrio per i non frontalieri, iscrizione nelle liste di collocamento, produzione di documentazione attestante la mancata stipulazione di un nuovo contratto, effettuazione di un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno sette all'estero, per le richieste del trattamento di disoccupazione successive alla prima), il lavoratore stagionale ha diritto al trattamento di disoccupazione. Non è quindi ostativo alla concessione del trattamento, nella ricorrenza degli altri requisiti, il contratto di lavoro stagionale stipulato con lo stesso datore di lavoro dopo il suddetto periodo di inattività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1909
    Data del deposito : 8 febbraio 2003

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