Sentenza 8 febbraio 2003
Massime • 1
Lo stato di disoccupazione indennizzabile, di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, per i lavoratori italiani occupati all'estero, ai quali non sia stato rinnovato il contratto di lavoro stagionale, è costituito dal periodo di inattività precedente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, anche se stagionale. In tale ipotesi, concorrendo gli altri requisiti prescritti dalla legge (rimpatrio per i non frontalieri, iscrizione nelle liste di collocamento, produzione di documentazione attestante la mancata stipulazione di un nuovo contratto, effettuazione di un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno sette all'estero, per le richieste del trattamento di disoccupazione successive alla prima), il lavoratore stagionale ha diritto al trattamento di disoccupazione. Non è quindi ostativo alla concessione del trattamento, nella ricorrenza degli altri requisiti, il contratto di lavoro stagionale stipulato con lo stesso datore di lavoro dopo il suddetto periodo di inattività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2003, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. SPANÒ Alberto - rel. Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI LU e LI VE, già elettivamente domiciliati in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo che li rappresenta e difende giusta delega in atti ed ora domiciliati d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Vincenza Gorga, Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 251/2000, decisa il 13 aprile 2000. e pubblicata il 16 maggio 2000, resa dal Tribunale di Sondrio nel procedimento n. 73/99 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spano;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 30 gennaio 1997 NI LU e LI VE unitamente ad altri lavoratori che si sono acquietati alla sentenza resa in grado di appello, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Sondrio l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al fine di ottenere il trattamento di disoccupazione spettante ai lavoratori stagionali, come previsto all'art. 1 legge 25 luglio 1975, n. 402.
Con sentenza in data 13 febbraio 1998 il Giudice adito ha respinto la domanda.
Hanno interposto appello i lavoratori e in esito il gravame è stato rigettato con sentenza n. 251/2000 emessa in data 13 aprile - 16 maggio 2000 dal Tribunale di Sondrio. La decisione viene cosi motivata.
Osserva il Tribunale che il rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del medesimo datore di lavoro all'estero, non può giustificare l'attribuzione dei beneficio richiesto. Gli attori prestano le loro mansioni all'estero presso lo stesso datore di lavoro e non possono considerarsi lavoratori definitivamente rimpatriati per i quali una nuova assunzione all'estero presse altro datore di lavoro costituisce mera eventualità. Possono infatti considerarsi come occupati quei lavoratori che proseguono senza soluzione di continuità presso il medesimo datore di lavoro estero il rapporto di lavoro stagionale intrapreso, salvi i periodi di sosta tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva.
Avverso la sentenza, non notificata, propongono ricorso per cassazione NI LU e LI VE con atto notificato in data 20 luglio 2000, sulla base di un unico complesso motivo. L'INPS resiste con controricorso notificato in data 17 ottobre 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità controricorso, notificato il 17 ottobre 2000.
Ed invero il ricorso principale è stato notificato il 20 luglio 2000 e pertanto il termine di gg. 20, decorrente ai sensi dell'art. 370 c.p.c. dalla scadenza di quello stabilito ugualmente in gg. 20
per il deposito in cancelleria del ricorso principale, era longe et ultra decorso alla data di notifica dei controricorso . I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 25 luglio 1975, n. 402, degli artt. 2697 c.c., 421 e 437 c.p.c. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria.
Assumono che il Tribunale ha respinto la domanda sulla base di una doppia considerazione: a) una pretesa insufficienza di prova sulla circostanza dello stato di disoccupazione, del rimpatrio entro i 180 giorni, della tempestiva iscrizione all'ufficio di collocamento e dell'avvenuta produzione della dichiarazione del datore di lavoro attestante il mancato rinnovo del contratto;
b) l'inapplicabilità della legge invocata, atteso che il reimpiego nella stessa impresa contrasterebbe con l'esistenza di uno stato di disoccupazione. Di conseguenza la censura si articola in due distinti profili:
a) con il primo, relativo al difetto di prova in ordine alle condizioni previste dalla legge per la erogazione dell'indennità di disoccupazione, si assume che le stesse erano già state documentate in fase amministrativa e non contestate dall'INPS 'ad eccezione del rinnovo del contratto di lavoro) neppure in fase giudiziaria;
di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto far ricorso al proprio potere di indagine di ufficio sui fatti rilevanti ai fini dei decidere, anche in considerazione della posizione processuale assunta da controparte;
b) con il secondo si sostiene che un nuovo contratto stagionale, non obbligatorio ne' per legge ne' per contratto collettivo o individuale, ma intervenuto dopo il rimpatrio e dovuto a libera scelta del datore di lavoro, non e rilevante ai fini dei godimento del diritto alla prestazione.
Osserva la Corte che i giudici di appello, hanno respinto la domanda dei lavoratori esclusivamente a causa dei reimpiego degli stessi presso lo stesso datore di lavoro, senza nulla osservare in ordine agli altri requisiti richiesti per la prestazione. Ne consegue l'inammissibilità del primo profilo di censura, in quanto diretto contro una argomentazione che non e contenuta nella sentenza impugnata.
Il secondo profilo di censura è fondato nei termini e con le conseguenze che di seguito si enunciano.
L'art. 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, in tema di "Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriaci", dispone:
"In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme ed accordi internazionali.
Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi nanne diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sè e per i propri familiari.
La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine dal contratto di lavoro stagionale e sempre che il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1^ novembre 1974.".
L'articolo 2 dispone, ai primo comma: "II trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro".
L'art. 3 prevede, poi, che "i lavoratori di cui all'art. 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesime possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero".
Secondo il testo legislativo sono soggetti protetti i lavoratori italiani rimasti disoccupati e rimpatriati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero; ad essi sono assimilati i frontalieri.
L'evento rischio protetto per i lavoratori italiani all'estero e, dunque, lo stato di disoccupazione accompagnato dal rimpatrio;
i frontalieri (per tali intendendosi i lavoratori italiani titolari di un permesso di lavoro per confinanti), ovviamente, non tornano in Italia perché non hanno mai espatriato, e per essi il termine per l'iscrizione nelle liste di collocamento decorre dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro.
Mentre la disoccupazione derivante da licenziamento di un lavoratore occupato a tempo - indeterminato non pone particolari problemi interpretativi, la fattispecie del "mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale" va esaminata con particolare attenzione per comprendere quale tipo di rischio il legislatore abbia inteso tutelare nei confronti dei lavoratori stagionali frontalieri o meno. Non va dimenticato che la normativa in questione interviene in un momento storico nel quale la legislazione italiana non ha ancora previsto la tutela contro la disoccupazione per i lavoratori precari e stagionali occupati in Italia. La tutela previdenziale contro la disoccupazione si era formata, e non soltanto in Italia, soprattutto con riferimento al lavoro stabile e a tempo pieno;
e la disoccupazione nelle fasi intermedie tra un rapporto e l'altro, tipica del lavoro precario, può essere diversa, come è stato rilevato in dottrina, dalla disoccupazione frizionale, dipendente dall'assestamento dell'incontro tra domanda ed offerta, e trasformarsi in sottoccupazione.
L'art. 40 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1327 escludeva dalla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, fra gli altri, "coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenza altrui" (n. 8) e "coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi" n.
9. Soltanto con l'art. 7, comma 3, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e con l'art. 1, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modifiche, nella legge 1^ giugno 1991, n. 169, la tutela contro la disoccupazione è stata estesa, con requisiti ridotti, ai lavoratori precari e stagionali.
Sulla base di tali premesse, deve innanzitutto escludersi;
che il legislatore abbia usato l'espressione "mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale" in senso atecnico, per indicare una cosa completamente diversa, quale la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Tanto precisato, va rilevato che il lavoro stagionale si caratterizza per la inattività fra una stagione e l'altra (si pensi all'attività di uno stabilimento balneare o di un albergo sito in una località di turismo invernale, che resti aperto solo durante la stagione sciistica); il lavoratore stagionale all'estero può rimanere disoccupato (e, quindi, rimpatriare) se il contratto di lavoro stagionale gli sia stato rinnovato, per la prossima stagione, già alla conclusione del contratto in corso, e anche se ciò non avvenga.
L'accostamento fra licenziamento (con la interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale deve avere, peraltro, un senso;
deve esserci un elemento che accomuna, nella previsione legislativa, le due ipotesi. Tale elemento va individuato nella incertezza sulla possibilità di reperire una nuova occupazione;
ne consegue che il lavoratore stagionale al quale sia stato;
, più o meno contestualmente alla scadenza del periodo lavorato, rinnovato il contratto per la prossima stagione, pur essendo, al momento, privo di lavoro alla pari del lavoratore cui il contratto non sia stato rinnovato, non si trova in uno stato di incertezza occupazionale, avuto riguardo alle caratteristiche del lavoro stagionale, con riferimento alla prossima stagione lavorativa.
Quello che impedisce l'intervento previdenziale, nel caso di contratti stagionali, è quel requisito di relativa stabilità occupazionale, che deve ritenersi soddisfatto, come già evidenziato nella sentenza n. 4424 del 27 marzo 2002 (decisa in data 18 dicembre 2001 unitamente ad altre che affrontano analoghe questioni e non massimata;
, da una relativa contestualità fra la data di scadenza e il rinnovo del contratto.
Ne consegue che quando il rinnovo, pur con il medesimo datore di lavoro, non è avvenuto in epoca ragionevolmente coeva ai termine del precedente contratto, ciò non è sufficiente ad escludere, nella concorrenza degli altri requisiti, il diritto al trattamento di disoccupazione.
Il Tribunale e, prima, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, hanno, invece, ritenuto (così finendo per vanificare le finalità del trattamento di disoccupazione, che un nuovo contratto stagionale, intervenuto con il medesimo datore di lavoro, al di fuori ed indipendentemente dalla previsione del suo rinnovo in epoca ragionevolmente coeva al termine del precedente, sia sufficiente ad escludere il diritto all'indennità di disoccupazione. Ma, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale, in assenta di una rinnovata opzione contrattuale sorge per l'assicurate il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale. Come già si e detto, analoghe questioni sono già state esaminate all'udienza del 16 dicembre 2001 e decise con una serie di sentenze che hanno accolto i ricorsi dei lavoratori (Cass., 27 marzo 2002 n. 4409; 27 marzo 2002 n. 4424; 8 aprile 2002 n. 5010; 13 maggio 2002 n. 6912,). Nella presente sentenza viene seguita la linea fissata da tali precedenti, pur con le puntualizzazioni che conseguono alle considerazioni sopra svolte ed anche ai rilievi che di seguito si enunciano .
Questa Corte, pur se la denunciata sentenza viene annullata per violazione di un principio di diritto, non può decidere nel merito, rendendosi necessari ulteriori accertamenti in fatto. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello che si designa come in dispositivo.
Detto giudice dovrà anzitutto valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (primo quello della effettuazione di un nuovo periodo di lavoro difendente di almeno 12 mesi, di cui almeno sette all'estero, per le richieste del trattamento di disoccupazione successive alla prima). In particolare, ove non risulti contestato ne da parte dell'INPS ne dalla decisione del Pretore l'esistenza delle altre condizioni (diverse dal mancato rinnovo del contratto;
richieste dalia norma in questione, ed a fronte della pacifica produzione sia della domanda che del ricorso amministrativi, valuterà se e come esercitare il suo potere di indagine - in un ambito caratterizzato da dati significativi - avuto riguardo anche ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002 (rv. 551769) ove si osserva che la non contestazione deve riguardare i fatti rilevanti nel processo e non già la determinazione della loro dimensione giuridica.
Si reputa,, per quanto sopra specificato, enunciare di seguito il principio di diritto cui dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, in termini non del tutto coincidenti con la massima rv 553573, estratta da una (per tutte) fra le sentenze decise il 18 dicembre 2001 e sopra richiamate:
"Lo stato di disoccupazione indennizzabile, di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, per i lavoratori italiani occupati all'estero,
ai quali non sia stato rinnovato il contratto di lavoro stagionale, è costituito dal periodo di inattività precedente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, anche se stagionale. In tale ipotesi, concorrendo gli altri requisiti prescritti dalla legge (rimpatrio per i non frontalieri, iscrizione nelle liste di collocamento, produzione di documentazione attestante la mancata stipulazione di un nuovo contratto, effettuazione di un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno sette all'estero, per le richieste del trattamento di disoccupazione successive alla prima), il lavoratore stagionale ha diritto al trattamento di disoccupazione. Non è quindi ostativo alla concessione del trattamento, nella ricorrenza degli altri requisiti, il contratto di lavoro stagionale stipulato con lo stesso datore di lavoro dopo il suddetto periodo di inattività".
Appare opportuno demandare a detto giudice anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2003