Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non preveda il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, discendendo il beneficio richiesto, in caso di applicazione della pena, direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e) e 25, comma primo, lett. e) del d.P.R. n. 313 del 2002.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 17/01/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 113
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 30246/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV NT, N. IL 24/08/1965;
2) CA NZ, N. IL 24/08/1966;
avverso la sentenza n. 9253/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SANT'AGATA DI MILITELLO, del 19/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso per annullamento senza rinvio;
udito il difensore avv. Tardone Elisabetta - Roma.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Patti - Sezione Distaccata di S. Agata Militello, con sentenza del 19 gennaio 2011, applicava a AV NT e CA NC la pena concordata con il Pubblico Ministero per il reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, concretatosi nella raccolta e trasporto senza autorizzazione di rifiuti non pericolosi (materiale da demolizione) e nel deposito incontrollato degli stessi.
Avverso tale pronuncia entrambi proponevano un unico ricorso per cassazione.
Lamentavano, con un unico motivo di ricorso, che la richiesta di applicazione della pena era stata, tra l'altro, subordinata alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione e che, nel dispositivo, era stato applicato soltanto il primo, incorrendo così nella violazione di legge. Insistevano, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. All'udienza del 17 gennaio 2012 veniva presentata istanza di rinvio per impedimento del difensore che questa Corte disattendeva in ragione della genericità del contenuto del certificato prodotto e della mancata indicazione delle ragioni dell'impossibilità di una sostituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse a impugnare. Occorre infatti osservare che il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 24, comma 1, lett. e) e l'art. 25, comma 1, lett. e)
stabiliscono, rispettivamente, che nel certificato generale del casellario richiesto dall'interessato e nel certificato penale del casellario richiesto dal medesimo non siano riportate, tra le altre, le iscrizioni relative "ai provvedimenti previsti dall'art. 445 c.p.p. e ai decreti penali".
Tali disposizioni riproducono, sostanzialmente, quanto già disposto dall'art. 689 c.p.p., abrogato dal menzionato D.P.R. n. 313 del 2002, il quale, nel comma 2, lett. a), n. 5 e lett. b) faceva riferimento, tra l'altro, alle "...sentenze previste dall'art. 445..." con la conseguenza che il beneficio della non menzione della condanna continua ad essere concesso ope legis.
Da ciò discende, pertanto, l'evidente mancanza di interesse ad impugnare come ripetutamente affermato, in precedenza, dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento alla previgente disposizione codicistica (Sez. 4, n. 22951, 7 giugno 2001; Sez. 5, n. 9531, 19 settembre 1992) escludendo, peraltro, la possibilità di individuare il beneficio di cui all'art. 175 c.p. come oggetto del "patteggiamento" (Sez. 6, n. 10650, 3 novembre 1992; Sez. 6, n. 624, 18 gennaio 1991). Nella fattispecie, dunque, il beneficio richiesto risulta discendere direttamente dalla legge.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.500,00. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012