Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4424 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPRE044 24/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL DECASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alberto SPANO' Presidente R.G.N. 21838/99 Consigliere Cron. 10303 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.18/12/01 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO ha pronunciato la seguente S EN T ENZ A sul ricorso proposto da: RT, elettivamente SS TO, GANZA domiciliati in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in INPS- ISTITUTO persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N.elettivamente 17, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, RT PICCIOTTO, giusta 2001 delega in calce alla copia notificata del ricorso;
5209 -1- resistente con mandato la sentenza n. 423/98 del Tribunale di avverso -SONDRIO, depositata il 25/11/98 R.G.N. 37/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo. -2- R.G. n. 21838 94 Svolgimento del processo ER SS e BE GA denunciano con un complesso motivo di ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale di Sondrio del 19-25 novembre 1998 che, con- fermando quella del locale Pretore, ha respinto la loro domanda volta ad ottenere dall' Istituto nazionale della previdenza sociale il pagamento dell'indennità di disoccupazio- ne prevista dalla 1. 25 luglio 1975, n. 402 sul trattamento di disoccupazione dei lavora- tori rimpatriati dall'estero. Il Tribunale di Sondrio ha, infatti, escluso che, in base ai documenti prodotti in causa, consistenti nel provvedimento dell'I.N.P.S. di reiezione della domanda degli interessa- ti, nel loro ricorso al Comitato provinciale dell'Istituto ed in un'attestazione del datore di lavoro svizzero sul lavoro svolto nel 1998, essi avessero "sofferto uno stato di disoc- cupazione per il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, che in conseguen- za di ciò siano rimpatriati in Italia, che tale rimpatrio sia intervenuto entro 180 giorni dal mancato rinnovo del contratto, che si siano iscritti all'ufficio di collocamento entro 30 giorni dal rimpatrio e che a tale ufficio abbiano presentato attestazione del datore di lavoro estero in relazione al mancato rinnovo del contratto": Ha, inoltre, negato che la disposizione invocata a favore dei lavoratori "rimpatriati" po- tesse essere estesa a questo caso, essendo "pacifico che tutti i lavoratori de quibus sono stati assunti nella stagione successiva dai medesimi rispettivi datori di lavoro esteri", e che, nei periodi di sosta tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva, ricorra uno stato di disoccupazione (aggravato dalla necessità del rimpatrio), riscontrando questa convinzione nell'art. 3, 1° comma, della legge in argomento, che attribuisce il beneficio richiesto a condizione che sia stato svolto un nuovo periodo di lavoro per al- meno 12 mesi, di cui almeno 7 all'estero e nell'art. 7 bis della 1. 20 maggio 1988, n. 160 che attribuisce il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla 1. 12 giugno 1984, n. 228 ai lavoratori frontalieri in Svizzera con contratto di lavoro stagionale "anche per i periodi di sosta stagionale". L'istituto si è costituito depositando la sola procura in calce al ricorso notificato il 23 novembre 1999. Motivi della decisione I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della 1. 25 luglio 1975, n. 402 e degli artt. 2697, cod.civ., e 421 e 437, cod.proc.civ., oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria, osservando che i presupposti per la conces- sione del beneficio, indicati dalla sentenza, ["1) che sussista uno stato di disoccupa- zione derivante da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale - o da licenzia- mento (art. 1, co. 1, parte 1); 2) che il lavoratore italiano sia, in conseguenza di ciò rimpatriato (ibidem); 3) che il rimpatrio sia avvenuto entro il termine di 180 giorni dalla cessazione del contratto stagionale - o dal licenziamento (art. 1, cpv.); 4) che il lavoratore si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza in Italia en- tro i 30 giorni successivi al rimpatrio (art- 2, co. l); 5) che a tale ufficio abbia prodotto dichiarazione del datore di lavoro estero attestante il mancato rinnovo del contratto - ovvero il licenziamento (art 2, cpv.)] erano stati "tutti verificati e non contestati dal- l'Inps", ad eccezione di quello concernente il mancato rinnovo contrattuale, sul quale, peraltro, il Tribunale avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori d'impulso, disponendo gli opportuni accertamenti, tanto più necessari in quanto non esiste, nel rapporto di la- voro stagionale, un diritto alla riassunzione che, ove si verifichi in un momento suc- cessivo, è inidoneo a "costituire rinnovo del contratto", non essendo sufficiente la mera ricorrenza di due contratti successivi con lo stesso datore di lavoro ad integrare l'ipotesi del "rinnovo contrattuale", quale fatto dirimente del diritto, sicché contestano l'inter- pretazione data dal Tribunale all'art. 3 della legge n. 402/75, in quanto, se non v'è con- testualità fra la data di cessazione del precedente rapporto e il rinnovo contrattuale per la stagione successiva, v'è stato di disoccupazione. Entrambe le censure meritano di essere condivise. Quanto al primo aspetto della doglianza, incentrato sul mancato esercizio d'impulso d'ufficio per accertare il mancato, tempestivo rinnovo contrattuale, contestualmente al- la cessazione del rapporto stagionale anteriore, è appena il caso di rilevare che, seppure il potere diretto all'integrazione del materiale probatorio, conferito al Giudice dall'art. 421, cod.proc.civ., sia espressione di un'attività discrezionale, tuttavia l'ingiustificato mancato esercizio può dar luogo a una inerzia di attività che, nel contesto della valuta- zione complessiva del materiale probatorio, fra cui rientrano anche i fatti pacifici fra le parti, si trasferisce sul piano del difetto di motivazione (v, Cass. 8 novembre 1991,n. 11915; 14 luglio 1992, n. 8507 e, più recentemente, 2 agosto 1996, n. 6995 e 6 luglio 2000, n. 9034), in considerazione del seguente principio di diritto sotteso alle indicate statuizioni;
"Il rito del lavoro, pur non attuando un sistema inquisitorio puro, tende a contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo -che obbedisce alla regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova con quello della ricerca della verità materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo. Ne consegue che, quando le risultanze di cau- sa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, ma ha il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori solleci- tati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti.". Infatti, a prescindere dalla prova del tempestivo rinnovo contrattuale o non, gli altri re- quisiti costitutivi della fattispecie complessa, finalizzata al riconoscimento della pre- stazione previdenziale, non hanno formato oggetto di particolare contestazione da parte dell'Istituto, come emerge dalla narrativa "in fatto" della sentenza impugnata, laddove si evidenzia che il rigetto della provvidenza "era stato respinto dall'Ente con la seguen- te motivazione 'il contratto di lavoro è stato rinnovato dalla stessa ditta' ", senza che, tuttavia sia mai stato messo a fuoco il "quando" ciò si era verificato, rispetto alle con- trapposte posizioni processuali. L'esame della seconda parte del motivo impone un approfondimento della disciplina invocata. L'art. 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, in tema di "Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati", dispone: "In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori fron- talieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme ed accordi in- ternazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni fa- miliari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condi- zione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data di licen- ziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempre che il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.". L'articolo 2 dispone: "Il trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavora- tore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul terri- torio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di rimpatrio, ovvero, per i frontalieri dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro". Secondo il testo legislativo sono soggetti protetti i lavoratori italiani con permesso di soggiorno all'estero, rimpatriati per aver ivi perso il lavoro;
ad essi sono assimilati i frontalieri. L'evento rischio protetto per i lavoratori italiani all'estero è, dunque, l'inesistenza di un contratto di lavoro che consenta la permanenza all'estero. Solo la certezza della stabilità del rapporto di lavoro, rendendo, quindi, irrilevante un eventuale rimpatrio, impedisce l'intervento previdenziale che, nel caso di contratti sta- gionali, è soddisfatto dalla contestualità fra la data di scadenza e il rinnovo del contrat- to, con la conseguenza che quando il rinnovo, pur avvenuto con il medesimo datore di lavoro, non è ragionevolmente prevedibile sin dalla scadenza del contratto stagionale, scatta l'intervento previdenziale, una volta verificata l'esistenza degli altri requisiti. In questo quadro appare particolarmente significativo l'accostamento fra licenziamento e mancato rinnovo contrattuale, altrimenti ingiustificato, ove non collegato ad una ces- sazione definitiva e irreparabile del rapporto di lavoro. Il Tribunale e, prima, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno, invece, rite- nuto che un nuovo contratto stagionale, intervenuto con il medesimo datore di lavoro, al di fuori ed indipendentemente dalla previsione del suo rinnovo in epoca ragionevol- mente coeva al termine del precedente, sia sufficiente ad escludere il diritto all'indenni- tà di disoccupazione. Ma l'erroneità di questa tesi è offerta dal disposto dell'art. 7 bis della 1. 28 maggio 1988, n. 160, di conversione del d. 1. 21 marzo 1988, n. 86, pure richiamato dal Tribu- nale. In esso si prevede, infatti, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione anche per 6 i periodi di sosta stagionale dei lavoratori frontalieri occupati in Svizzera, operando, sia pure entro i circoscritti limiti delineati dalla norma, un parallelismo, quanto al sistema previdenziale, fra lavoratori stagionali con diritto di asilo e lavoratori frontalieri. Questa previsione dimostra che, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale sulla base di un'interpretazione fondata apparentemente sull'erroneo presupposto dell'identità del lavoratore frontaliero rispetto al lavoratore rimpatriato, in assenza di una rinnovata op- zione contrattuale sorge per l'assicurato il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2001. Il Consigliere esta тіго Il Presidente Ilberto byдевей IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi, 27 MAR. 2002 R P IL CANCELLIERE que verselle 7