Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Con riferimento ai lavoratori italiani con permesso stagionale di lavoro all'estero, il diritto all'indennità di disoccupazione ex art. 1 legge n. 402 del 1975 spetta ogni qual volta venga meno la continuità di fatto e giuridica del rapporto di lavoro stagionale, tale da escludere per il lavoratore interessato la necessità del rimpatrio; ne consegue che il mero rinnovo del contratto stagionale, che non sia contestuale alla scadenza del preesistente rapporto, non è idoneo a giustificare l'esclusione del trattamento di disoccupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5010 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 424/98 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 25/11/98 R.G.N. 38/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS non ha corrisposto al sign. IO SS, ed ai suoi litisconsorti lavoratori italiani all'estero con permesso stagionale, l'indennità di disoccupazione prevista dall'art. 1 l. n.402/75 per i lavoratori stessi, licenziati o per i quali non sia avvenuto il rinnovo del contratto stagionale - e quindi rimpatriati - perché il contratto stagionale scaduto era stato rinnovato dal medesimo datore di lavoro.
Era, pertanto, carente la condizione precipua richiesta dalla norma predetta per la erogazione dell'indennità stessa.
Secondo gli assicurati, invece, solo un rinnovo contestuale - che eviti ogni soluzione di continuità nell'ambito della prestazione lavorativa - è ostativo al diritto all'indennità in questione, rappresentando, invece, il rinnovo non contestuale, sebbene con il medesimo datore di lavoro, una mera eventualità che non esclude il verificarsi dell'evento lesivo per il quale è previsto l'intervento assicurativo.
Della medesima opinione dell'istituto previdenziale è il ET di Sondrio.
La sua statuizione viene approvata dal Tribunale della stessa città, con sentenza del 25.11.98. Il rigetto della domanda degli assicurati è anche sostenuto da altra argomentazione concernente il difetto di prova da parte degli stessi, delle condizioni cui la norma predetta subordina il diritto all'indennità in questione.
Gli assicurati chiedono la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico complesso motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2, 3, e4 della l. n.402/75, degli art 2697 ce, 421 e 437 cpc, oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria.
La censura si articola in due distinti profili:
a) - con il primo, relativo al difetto di prova in ordine alle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 402/75 per la erogazione dell'indennità di disoccupazione, essi rilevano che le stesse erano già state riscontrate sia dall'INPS che dal ET - che entrambi la avevano negata agli assicurati per la insussistenza del mancato rinnovo del contratto stagionale;
tale circostanza avrebbe dovuto indurre il tribunale a far ricorso al proprio potere d'ufficio di indagine sui fatti rilevanti ai fini del decidere, non limitandosi ad affermare che risultavano prodotti dagli appellanti soltanto la domanda amministrativa ed il ricorso avverso il rifiuto dell'INPS di erogare l'indennità;
b) con il secondo, sostengono solo un rinnovo avvenuto, da parte del datore di lavoro, contestualmente alla scadenza del contratto stagionale - tale quindi da evitare soluzioni di continuità nel rapporto lavorativo, rendendo, conseguentemente, priva di giustificazione la prestazione previdenziale, può escludere il diritto alla stessa;
un rinnovo non contestuale, sebbene da parte del medesimo datore di lavoro comporta necessariamente un periodo di inattività.
Entrambi i profili sono fondati.
Quanto al primo, con cui si lamenta il mancato esercizio del potere conferitogli dall'art.421 cpc da parte del Tribunale, deve rilevarsi che in base alla giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi che il potere conferito al giudice dal comma 2 dell'art. 421 cpc - espressione del contemperamento fra il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale presuppone che - nell'ambito dei fatti ritualmente allegati - esistano significative piste probatorie che, percorse, possono consentire una più completa cognizione dell'assieme dei punti controversi (fra le molte 9034/2000, 6995/96). Il mancato uso di questo potere, in un contesto caratterizzato da fatti rilevanti, sebbene non privi di una palese connessione, che se valorizzata risulta funzionale ad una precisa focalizzazione della controversia, può tradursi in un difetto di logicità denunciabile in sede di legittimità ( 310/88). Il Tribunale, pur non risultando contestato ne' da parte dell'INPS nè dalla decisione del ET l'esistenza delle altre condizioni (oltre al mancato rinnovo del contratto) richieste dalla norma in questione, ed a fronte della pacifica produzione sia della domanda che del ricorso amministrativi, non esercitando il suo potere di indagine - in un contesto caratterizzato da dati significativi - è incorso in un'inerzia che appare illogica.
La fondatezza del secondo profilo è di tutta evidenza in base ad un interpretazione della norma di legge che ne valorizzi il tenore letterale e la ratio.
La legge 25 luglio 1975 n. 402 attiene al trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati. Il primo comma dell'art, 1 dispone che in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme ed accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sè e per i propri familiari. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma e subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreche il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.
L'art. 2 comma 1 dispone che il trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di rimpatrio, ovvero, per i frontalieri dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro. Come risulta evidente dal testo legislativo i soggetti protetti sono i lavoratori italiani con permesso di soggiorno all'estero che siano rimpatriati per aver ivi perso il lavoro;
ad essi sono assimilati i frontalieri.
L'evento da cui la legge intende proteggerli è, evidentemente, la insussistenza di un rapporto di lavoro che non abbia più consentito la loro permanenza all'estero.
Pertanto, l'unico evento idoneo ad escludere l'intervento previdenziale è la continuazione del rapporto lavorativo che nel caso di contratti stagionali richiede la contestualità fra scadenza e rinnovo del contratto - da intendersi come insussistenza di spazi non lavorati di entità tale da comportare la perdita del diritto al soggiorno ed il conseguente rimpatrio la mancanza della quale, con il concorso delle altre condizioni previste dalla norma esaminata, comporta l'attivazione della prestazione. previdenziale. È in definitiva la continuità fattuale e giuridica del rapporto di lavoro, tale, da consentire la continuazione del soggiorno, escludendo, quindi, il rimpatrio, il fattore esclusivo dell'intervento previdenziale: con la conseguenza della sua giustificatezza quando il rinnovo, pur avvenuto con il medesimo datore di lavoro, non abbia sortito il predetto effetto di contestualità giuridica;
in tal caso la situazione giuridica in cui versa il lavoratore è del tutto analoga a quella del lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato. Il Tribunale ha, invece, ritenuto che un qualsiasi rinnovo del contratto stagionale con il medesimo datore di lavoro sia sufficiente ad escludere il diritto all'indennità di disoccupazione. D'altra parte l'art. 7 bis della l. n. 160 del 1988 che prevede l'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri occupati in Svizzera anche per i periodi di sosta stagionale dimostra che ove manchi la predetta contestualità, essendovi un rinnovo che non la comporta, sorge per l'assicurato il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale.
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata, e la causa rimessa ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002