Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5010
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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Con riferimento ai lavoratori italiani con permesso stagionale di lavoro all'estero, il diritto all'indennità di disoccupazione ex art. 1 legge n. 402 del 1975 spetta ogni qual volta venga meno la continuità di fatto e giuridica del rapporto di lavoro stagionale, tale da escludere per il lavoratore interessato la necessità del rimpatrio; ne consegue che il mero rinnovo del contratto stagionale, che non sia contestuale alla scadenza del preesistente rapporto, non è idoneo a giustificare l'esclusione del trattamento di disoccupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5010
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5010
    Data del deposito : 8 aprile 2002

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