Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 2
In materia di appalto di opere pubbliche, non dà luogo a nullità del contratto il fatto, accertato successivamente, che una delle imprese riunite in associazione temporanea avesse presentato una documentazione di contenuto non veridico a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati nella domanda di partecipazione; infatti, ai sensi della legge n. 584 del 1977, il contratto concluso con l'appaltatore che non presenti - per omesso deposito della relativa documentazione comprovante o per verifica negativa dell'appaltante - i requisiti richiesti dal bando di gara e dichiarati nella domanda di partecipazione, non è nullo, mentre è annullabile l'aggiudicazione ad opera del soggetto appaltante.
In materia di appalto di opere pubbliche, quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che gravano sulle imprese riunite, le quali - ai sensi dell'art. 21 della legge n. 584 del 1977 (ed oggi dell'art. 13, comma secondo della legge n. 109 del 1994) - sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante; pertanto, trova applicazione l'art. 1951 cod. civ., secondo cui, se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato; una responsabilità delle imprese assuntrici limitata all'esecuzione delle opere di propria competenza è configurabile soltanto qualora una delle imprese mandanti siasi impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, scorporabili, indicate nel bando o nell'avviso di gara ovvero, nel caso di trattativa privata, nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 21, comma secondo e terzo legge cit..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5669 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POP5 6 6 9 / 0 1 LA CORTE SUPRI M Oggetto Allattu ofer SEZIONE TERZA CIVILE huthichy Consign Fidejuniore. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8666/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere Cron.12236 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Rep. 2044 Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORT PREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA SAMSTAROWING SES NO Flichiesta cop a studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 MILANO ASSICURAZIONI SPA, ( quale incorporante del La 1 14.8.# 18 APR. 2001 Previdente ssicurazioni S.p.A., in persona del IL CANCELLIERE Dirigente Alfredo Mazzoni, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE D'AMELIO PIERO, che lo difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio NotaioCARLO GALANTINI con procura speciale del Dott. dal Sig. per diritti 16000 Alessio Ciofini di Firenze, 22/11/2000 Rep. N.12532; IL CANCELLIERE - ricorrente
contro
CORTE SUPREMAD CASSAZIONE FONDIARIA COSTRUZIONE EDILIZIE S.R.L. in persona del UFFICIO COPIE SAZIN Richiesta copia studio liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in2000 dal Sig. 1922 ROMA VIA NOMENTANA 303, difeso dall'avvocato CARBONE per diritti 16000 * 1.8 APR. 2001 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE PAOLO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio AGi controricorrente dal Sig. per diritti L. 6000 contro 11-18-04-01 IL CANCELLIERE IACP PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Coordinatore generale Antonio Facchini, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ERNESTO MONACI 21, presso lo CORTE SUPPEHA DI CASSAZIONE studio dell'avvocato TANZI IVAN, che lo difende, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia studio delega in atti;
130700 dal Sig. твоей per diritt controricorrente ✓ CIU. 2001 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 3331/97 della Corte d'Appello di ROMA sez.III emessa il 31/10/1997, depositata il 13/11/97; RG.4133/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
ال udito l'Avvocato CARLO GALANTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per כשאכנF8311 il rigetto del I e II motivo del ricorso e l'accoglimento del III motivo. LIRE 2000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia legale BF444272 dal Sig. Ell per dirita 100055 - 龍 BF444267 15 GIU 2001 IL CANCELLIERE AS614851 Svolgimento del processo L'Istituto autonomo case popolari della provincia di 1. - ricorso al presidente del tribunale, Frosinone, con 3.12.1981, chiedeva fosse ingiunto alla depositato il Società La Previdente Compagnia di assicurazioni di pagare la somma di L. 241.653.500. Esponeva i seguenti fatti. Con contratto del 2.9.1980, aveva affidato un appalto d'opera pubblica alle imprese CE II S.p.a. e IA costruzioni edilizie S.p.a., riunite ai sensi dell'art. 20 della L. 8 agosto 1977, n. 584. Su loro richiesta, a garanzia dell'adempimento, La Previdente s'era costituita fideiussore, con polizza n. 40.816.233.80, per l'importo massimo prima indicato. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ente, n. 3120 del 3.2.1981, il contratto d'appalto era stato dichiarato risolto per gravi irregolarità e ritardi l'incameramento della nei lavori ed era stato disposto cauzione. Previdente, cui era stato richiesto il pagamento La corrispondente alla cauzione aveva oppostodella somma eccezioni dilatorie.
1.1. La Previdente si opponeva al decreto d'ingiunzione ed al tempo stesso chiamava in causa la società IA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DIRITTI D dal Sig. TERRANOVA 6022 per plightic10.2001- 3 ANG BA IL CANCELLIERE il Chiedeva che la domanda proposta nei suoi confronti fosse rigettata ed in subordine che la IA fosse condannata a rimborsarle le somme che avesse dovuto pagare. Nel resistere alla domanda esponeva queste ragioni. La cauzione per l'inadempimento non è una penale, ma è posta a garanzia del diritto al risarcimento del danno che dall'inadempimento dell'appaltatore derivi al committente: non avendo indicato il danno subito, l'Iacp non avrebbe potuto disporre di incamerare la cauzione, si sarebbe dovuto bensì limitare ad esercitare su di essa il diritto di ritenzione, chiedendo l'accredito della somma, con riserva di soddisfare il suo credito una volta accertato. 1.2. - La IA si costituiva in giudizio e chiedeva che la domanda proposta contro di lei dalla Previdente fosse rigettata. Svolgeva queste difese. La polizza fideiussoria era stata stipulata non da lei, ma dalla CE II, unica obbligata verso 1' Iacp a prestare la cauzione, e, lo fosse stata anche a nome della IA, ciò sarebbe avvenuto da parte di soggetto privo del potere di rappresentarla, sicché ne negava l'efficacia nei suoi confronti. La risoluzione del contratto non era stata pronunciata per un suo inadempimento né l'Iacp aveva fatto valere in suo confronto una responsabilità da inadempimento.
4 - L'Iacp, anch'esso costituitosi in giudizio, si 1.3. fosse rigettata, limitava а chiedere che l'opposizione senza dal canto suo proporre domanda di risarcimento del danno da inadempimento in confronto della IA. Richiamava i fatti esposti nel ricorso ed aggiungeva queste considerazioni. L'assicuratore secondo la polizza era obbligato a pagare al committente l'importo della cauzione a semplice richiesta, come, a semplice richiesta, l'assicuratore aveva diritto di ottenerne il rimborso dalle società che avevano stipulato la polizza. Peraltro, le società appaltatrici non avevano eseguito alcun lavoro e la differenza tra il prezzo del precedente e dei nuovi appalti, documentata, superava l'importo della cauzione.
2. Il tribunale di Frosinone, con sentenza del 27.9.1994, rigettava ambedue le domande. Quanto alla prima, gli argomenti svolti per motivare la decisione erano i seguenti. La Previdente, nel prendere le conclusioni, aveva dedotto che la polizza fideiussoria era nulla perché nullo era il contratto di appalto, in quanto sottoscritto, per la società CE II, in nome proprio e quale mandataria della società La IA, da persona che non aveva il potere di rappresentarla. 5 Questa richiesta integrava una ragione della domanda diversa da quella posta a base dell'opposizione e non poteva essere esaminata, perché era stata proposta solo nel precisare le conclusioni, integrava una nuova domanda e l'Iacp non aveva accettato il contraddittorio sul punto. Era peraltro anche infondata, perché da un lato l'inefficacia del contratto da cui nasce l'obbligazione del debitore è cosa diversa dall'invalidità, dall'altro l'inefficacia può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui nome si è contrattato. Sempre nel prendere le conclusioni La Previdente aveva dedotto che la fideiussione s'era estinta, а norma dell'art. 1956 cod. civ. e questo per non avere l'Iacp C y adeguatamente verificato i requisiti delle imprese, prima nell'ammetterle alla gara e poi nel concludere il contratto. Si trattava di una nuova eccezione, ammissibile, ma non fondata, perché il comportamento che si attribuiva all'ente non presentava alcuno dei tratti del comportamento preso in considerazione dalla norma. Le ragioni della domanda originaria non erano neppur esse fondate. La polizza fideiussoria cauzionale stipulata con la Previdente esibiva nelle condizioni generali clausole che andavano interpretate nel senso per cui al fideiussore, 6 richiesto del pagamento da parte del creditore, era impedito di rifiutarlo in base ad eccezioni del debitore, sicché la garanzia prestata presentava i tratti di una garanzia atipica, normalmente propri della fideiussione in sostituzione di cauzione. La domanda di rivalsa era invece rigettata per queste ragioni. La polizza fideiussoria era stata sottoscritta da persona che aveva ecceduto dal potere di rappresentanza ad esso attribuito, perché aveva preteso di rappresentare la IA anche nella stipulazione della polizza, mentre invece il potere gli era stato dato per compiere, nei soli confronti dell'Iacp, gli atti relativi al procedimento di gara ed alla esecuzione del contratto d'appalto. - La decisione era impugnata dalla Previdente.
3. Erano svolti questi motivi. L'opposizione al decreto d'ingiunzione avrebbe dovuto essere accolta: la questione della nullità della polizza a sua volta derivante dalla nullità del contratto d'appalto avrebbe dovuto essere infatti esaminata e poi decisa dal tribunale in senso affermativo. Essa era stata proposta tempestivamente ed in quanto avrebbe comunque dovuto essere questione di nullità esaminata di ufficio. 7 La CE I I non possedeva i requisiti di capacità finanziaria e tecnica richieste per l'appalto cui aveva concorso: nel processo penale, che si era concluso con la condanna del procuratore generale della società, era stato accertato che egli aveva prodotto a dimostrazione di quei requisiti una documentazione falsa. Il possesso di quei requisiti, a norma dell'art. 19 della L. 8 agosto 1977, n. 584, è condizione necessaria per la conferma dell'aggiudicazione, la sua mancanza ne comporta la nullità e conseguentemente quella del contratto tuttavia concluso. Non avrebbe in ogni caso potuto essere rigettata la domanda di regresso. La polizza fideiussoria era stata accesa, su richiesta delle imprese CE II e la IA, perché fosse data cauzione per l'adempimento degli obblighi derivanti alle stesse imprese dall'aggiudicazione cui avevano concorso come imprese riunite e dal conseguente contratto d'appalto. Nel caso la riunione tra le imprese aveva dato luogo ad un'associazione temporanea di tipo orizzontale e perciò le imprese erano ambedue obbligate in solido verso il committente all'adempimento degli obblighi. Costituire la cauzione rientrava tra questi obblighi ed il potere di rappresentanza conferito dalla IA alla capogruppo CE II ed al suo procuratore generale က comprendeva perciò anche quello di sottoscrivere la polizza fideiussoria che della cauzione teneva luogo. Peraltro, la circostanza che la IA potesse non avere anch'essa stipulato la polizza non escludeva che il fideiussore avesse regresso contro di lei, in quanto obbligata solidale per il debito della CE II.
4. La decisione di primo grado è stata confermata, anche se con motivazione in parte diversa. La corte d'appello di Roma, nella sentenza 13.11.1997, ha svolto questi argomenti. La questione di nullità della polizza, a sua volta dipendente da quella dell'appalto, andava esaminata perché l'Iacp non vi si era opposto tempestivamente. L'Iacp non era incorso in alcuna violazione di legge quando, sulla base dell'aggiudicazione, aveva concluso il contratto: solo dopo che la risoluzione ne era stata pronunciata, era stato accertato che la CE II non possedeva i requisiti per l'aggiudicazione. Peraltro, un'eventuale invalidità dell'aggiudicazione avrebbe dovuto essere fatta valere dall'Iacp, non dalla Previdente ed avrebbe potuto essere pronunciata dal giudice amministrativo e non da quello ordinario. Quanto al contratto d'appalto, avrebbe potuto essere impugnato dall'Iacp, tratto in inganno con frode, non dalla Previdente, estranea al contratto. 9 La domanda di regresso era parimenti infondata. La conferita al procuratore generale rappresentanza capogruppo non avrebbe aconsentito questi di della stipulare la polizza fideiussoria anche per la IA. Ciò non escludeva che la IA potesse essere obbligata a rivalere La Previdente: ciò sulla base degli artt. 1949, 1950 e 1951 cod. civ. Tuttavia non era stato provato che dell'inadempimento al contratto di appalto dovesse rispondere anche la IA. Mentre la CE II doveva eseguire le opere civili, successivamente per la IA doveva intervenire la non eseguita alcuna realizzazione degli impianti: così, aveva contestato alcun opera dalla CE II, l'Iacp non inadempimento alla IA, che aveva comunque offerto all'istituto di eseguire lei i lavori, senza però riceverne risposta. Né poteva affermarsi una responsabilità solidale della IA per l'inadempimento della CE II, perché le riunite per l'esecuzione due occasionalmente imprese, dell'appalto, vi avevano compiti nettamente distinti. 5. - La società Milano S.p.a.assicurazioni (che ha incorporato La Previdente) ha proposto ricorso per cassazione. 10 L'Iacp di Frosinone e La IA hanno resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato una memoria. Motivi della decisione 1. Il ricorso contiene tre motivi. Il primo ed il secondo riguardano il rapporto tra fideiussore e committente, il terzo quello tra fideiussore ed appaltatore. - Il primo e secondo motivo denunziano vizi di 2. violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1936, 1939 e 1421 cod. civ., nonché agli artt. 1418, 1419 e 1939 cod. civ., agli artt. 17, 18 e 19 della L. 8 agosto 1977, n. 584 ed infine all'art. 654 cod. pen.). 0 Questi gli argomenti svolti. Siccome la fideiussione non è valida se non lo è l'obbligazione principale, il fideiussore è legittimato a far valere la nullità del contratto da cui deriva l'obbligazione del debitore, che il fideiussore ha garantito. E, prosegue la ricorrente, la capacità finanziaria e tecnica che l'imprenditore deve possedere per poter assumere la qualità di appaltatore di una determinata opera 11 pubblica costituisce un requisito di validità del contratto, la cui mancanza ne determina la nullità.
2.1. I due motivi non sono fondati. Queste le ragioni. 2.2. - La L. 8 agosto 1977, n. 584 alla cui stregua deve essere risolta la questione posta nei motivi di ricorso - stabiliva che il bando di gara doveva indicare, tra l'altro, le condizioni minime di carattere economico e tecnico, richieste agli aspiranti (artt. 11, lett. 1), 12 lett. e), 17 e 18); che il soggetto appaltante, nei dieci giorni dalla gara ne comunicava l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che lo seguiva nella graduatoria e che nei dieci giorni successivi l'aggiudicatario era tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 17 e 18, lett. b), c), d) ed e), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'art. (art. 19, primo e secondo12, secondo comma, lett. c) comma). L'art. 19, terzo comma, della legge aggiungeva: Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, il soggetto appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria>. 12 Le norme appena richiamate non dispongono che il 2.2.1. ― d'appalto di lavori pubblici, concluso con contratto imprenditore che non presenti i requisiti richiesti nel bando e dichiarati nella domanda di partecipazione, è un contratto nullo (art. 1418, terzo comma, cod. civ.). La nullità dovrebbe allora essere desunta da una qualificazione delle norme appena richiamate, come norme imperative (art. 1418, primo comma, cod. civ.), giacché il contratto non presenta in questo caso alcuno dei vizi indicati nel secondo comma dell'art. 1418 cod. civ. 2.2.2. - Una considerazione si impone. Mentre la norma non qualifica come nullo il contratto, considera invece annullabile l'aggiudicazione, attribuendo al soggetto appaltante il potere di pronunciarla. Tale annullabilità del provvedimento di aggiudicazione è d'altra parte affermata come conseguenza sia di un dell'aggiudicatario, che si concreta nelcomportamento fatto di omettere di documentare il possesso dei requisiti dichiarati, sia del risultato di una verifica condotta dal soggetto appaltante sulla documentazione prodotta, verifica sono estranei poteri di valutazione alla quale non discrezionale circa la idoneità dei documenti presentati a provare, per il loro contenuto, il possesso dei requisiti di capacità richiesti e dichiarati. 13 Valutazione che deve riflettersi nella motivazione del provvedimento con cui l'aggiudicazione è annullata. Apparc allora, che le norme di cui si discute hanno sì come scopo quello di evitare che il settore di mercato, nei suoi economici e tecnici, sia turbatodiversi comparti, dalla concorrenza di imprenditori che non danno affidamento di poter pervenire ad una buona esecuzione dell'opera, ma il raggiungimento di questo scopo affidano poi alle amministrazioni tenute ad osservare e fare osservare quelle norme nello svolgimento della loro attività. Questo significa che si è in presenza di disposizioni non negano per sé effetto a contratti, conclusi con che soggetti che non presentavano i requisiti richiesti e della l'imprenditore che l'abbia cui nullità chiunque, anche chiedere al giudice ordinario concluso, possa l'accertamento. Si è bensì in presenza di norme che si impongono al appaltante regolandone l'attività, sicché del soggetto sia condotto in modo da non farne che questo si fatto assicurare il rispetto possono poi dolersi, secondo la logica della tutela dell'interesse legittimo e davanti al giudice amministrativo, quanti abbiano preso parte al procedimento di aggiudicazione, ma non l'imprenditore cui anche quando ciò non concluso, il contratto sia stato avrebbe dovuto avvenire. 14 2.2.3. - Di conforto alla soluzione ora indicata è il diverso contenuto che nella legge quadro sui lavori pubblici presentano la disposizione che regola il caso qui discusso (art. 10.1-quater, L. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art.
3.1. della L. 18 novembre 1998, n. 415) e quella dettata in teme di riunione di concorrenti e 13.6. della L. 11 febbraio 1994,(art. 13.5., 13.5-bis - n. 109, nel testo derivante dall'art.
9.24. della L. 18 novembre 1998, n. 415) dove è detto che l'inosservanza di quelle norme comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. 2.2.4. - Si deve quindi escludere che la ricorrente potesse opporre all'Iacp di Frosinone, come causa di nullità del contratto di appalto, il fatto, accertato successivamente, J che una delle imprese riunite in associazione temporanea aveva presentato una documentazione di contenuto non veridico a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica tecnica e finanziaria dichiarati nella domanda di partecipazione.
3. Il terzo motivo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento nonché vizi di difetto di motivazione su punti decisivi (art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1949, 1950 e 1951 cod. civ., 115 cod. proc. civ., 20, 21 e 22 L. 8 agosto 1977, n. 584). 15 La corte d'appello ha escluso una responsabilità solidale della IA per l'inadempimento della CE II. e questo sul presupposto che la prima avesse il compito di realizzare gli impianti, compito nettamente distinto da quello di esecuzione delle opere civili, che andava invece eseguito dalla capogruppo CE II. Ma, Osserva la ricorrente, dagli atti relativi contratto all'aggiudicazione ed alla stipulazione del d'appalto ed in particolare dall'art. 1 di questo non risulta alcuna previsione di scorporo di parti dell'opera assunte dalle due imprese, agli effetti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 21 della legge 584 del 1977. Di tal che le imprese riunite operavano nel caso come un'associazione temporanea orizzontale caratterizzata dalla j non della sola responsabilità solidale di tutte e capogrupро. 3.1. - Il motivo è fondato. Lo è per queste ragioni. 3.2. - Se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato (art. 1951 cod. civ.). La norma se ne ricorre il presupposto che la fideiussione sia stata prestata per tutti i debitori in solido è applicabile non solo quando la garanzia trae 16 origine da un contratto intercorso tra creditore e fideiussore, all'insaputa degli obbligati, come si desume ' cod. civ., ma, dall'art. 1936, secondo comma appunto perché la conoscenza dell'obbligato non è requisito di efficacia della fideiussione, anche quando la garanzia trae origine da un contratto di assicurazione stipulato dal fideiussore con uno dei debitori in solido. Ciò è stato peraltro affermato dalla sentenza di secondo grado ed il punto non è stato impugnato dalla IA, l'altra impresa facente parte dell'associazione temporanea, che s'era aggiudicata l'appalto.
3.2.1. La cauzione definitiva, che l'aggiudicatario deve prestare al momento della stipulazione del contratto d'appalto di lavori pubblici e che può essere prestata mediante fideiussione, sta a garantire l'adempimento delle obbligazioni che ne derivano. Quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese (art. 20 della L. 8 agosto 1977, n. 584), la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che, secondo la legge ed il contratto, gravano sulle imprese riunite in funzione dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Orbene, secondo quanto disponeva all'epoca l'art. 21 della legge 584 del 1977 (ed ora dispone l'art. 13.2. della L. 11 febbraio 1994, n. 109), l'offerta delle imprese 17 riunite determinava la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. limitataUna responsabilità delle imprese assuntrici all'esecuzione delle opere di propria competenza poteva aversi nel caso in cui taluna delle imprese mandanti si fosse impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, scorporabili, indicate nel bando ○ nell'avviso di gara ovvero, nel caso di opere affidate a trattativa privata, nel capitolato speciale (art. 21, secondo e terzo comma, periodo secondo).
3.2.2. La sentenza impugnata presenta i vizi denunciati nel motivo perché ha affermato che la responsabilità della IA non si estendeva all'esecuzione di tutte le opere, ma solo ad alcune e però nel fare tale affermazione i giudici di appello non hanno detto da quali atti del procedimento di appalto o contrattuali abbiano desunto il loro convincimento, mentre, per quanto si è detto, ciò sarebbe stato essenziale. D'altro canto, stabilire se la IA fosse о no responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua interezza è pregiudiziale alla considerazione di ogni altra questione che possa rilevare ai fini di stabilire se sia o no tenuta a subire il regresso del fideiussore.
4. Il ricorso è in parte rigettato e in parte accolto. 18 E' rigettato per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e l'Iacp di Frosinone. Tra questi, le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate. E' accolto invece per quanto riguarda il rapporto tra la ricorrente e la IA. Il relativo capo della sentenza è cassato. Il giudice di rinvio, che si indica in altra sezione della corte d'appello di Roma, rinnoverà l'esame della questione trattata nei precedenti punti 3.2.1. e 3.2.2. e di quelle logicamente conseguenti, attenendosi al principio di diritto lì enunciato. Al giudice di rinvio è rimesso di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e secondo motivo del ricorso compensando le relative spese;
accoglie il terzo motivo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Roma. Così deciso il giorno 28 novembre 2000, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Presidente Fiducia o ltre IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 18 APR. 2001.Oggi, lì 19 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattistawa sipattista 100000 350000 or TRATE MA UFFICIO DELLE MAG. 200 4. Registrato in data (lire Trecentoc uquentouli versato 9.35000 al n25379 p. Il Dirigente Area Servi (D.ssa Maria Grazia DI FY90) Il Responsabile Servizio Atti Sudiziari (Dr. M. RACCICHANI) 8 3 1