Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5669
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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In materia di appalto di opere pubbliche, non dà luogo a nullità del contratto il fatto, accertato successivamente, che una delle imprese riunite in associazione temporanea avesse presentato una documentazione di contenuto non veridico a dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria dichiarati nella domanda di partecipazione; infatti, ai sensi della legge n. 584 del 1977, il contratto concluso con l'appaltatore che non presenti - per omesso deposito della relativa documentazione comprovante o per verifica negativa dell'appaltante - i requisiti richiesti dal bando di gara e dichiarati nella domanda di partecipazione, non è nullo, mentre è annullabile l'aggiudicazione ad opera del soggetto appaltante.

In materia di appalto di opere pubbliche, quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che gravano sulle imprese riunite, le quali - ai sensi dell'art. 21 della legge n. 584 del 1977 (ed oggi dell'art. 13, comma secondo della legge n. 109 del 1994) - sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante; pertanto, trova applicazione l'art. 1951 cod. civ., secondo cui, se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato; una responsabilità delle imprese assuntrici limitata all'esecuzione delle opere di propria competenza è configurabile soltanto qualora una delle imprese mandanti siasi impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, scorporabili, indicate nel bando o nell'avviso di gara ovvero, nel caso di trattativa privata, nel capitolato speciale, ai sensi dell'art. 21, comma secondo e terzo legge cit..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5669
    Data del deposito : 18 aprile 2001

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