Sentenza 3 luglio 2009
Massime • 1
Integra il reato di falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen.) la condotta di colui che forma falsamente e consegna al committente una dichiarazione di conformità di un impianto termoidraulico alla normativa vigente, obbligatoria per legge, facendola apparire come proveniente dal soggetto abilitato al suo rilascio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2009, n. 35441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35441 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 03/07/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1442
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 011781/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CE RO N. IL 14/01/1964;
avverso SENTENZA del 10/11/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 10-11-2008 la Corte di Appello di Torino confermava a carico di CE ER la sentenza emessa dal Tribunale di Torino Sez. Dist. di Chivasso in data 15-10-2007, con la quale il suddetto imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 485 c.p. (per avere falsamente formato una dichiarazione di conformità di impianto termoidraulico come descritto in rubrica, inerente alla abitazione di PA MA, che aveva commissionato lavori di ristrutturazione). Tale certificazione apparentemente risultava rilasciata dalla ditta di Termoidraulica, snc. di ES EN e VE IO.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. B), ritenendo erroneamente esclusa l'ipotesi del falso innocuo. A riguardo evidenziava che la sentenza non aveva illustrato i motivi in base ai quali si era ritenuto di escludere detta ipotesi, mentre secondo la difesa la certificazione di conformità dell'impianto non era dotata di un allegato necessario, e pertanto restava ininfluente. Con ulteriore motivo il ricorrente deduceva il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché il travisamento del fatto, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. E). Sul punto il difensore riteneva erroneo il presupposto che la Corte aveva rilevato, ossia che la condotta illecita avesse come risultato il pagamento dei lavori a favore del LA, mentre rilevava che - diversamente - l'imputato aveva già ottenuto il compenso per i lavori realizzati e dunque non era questa la motivazione che aveva spinto l'imputato ad agire nella falsificazione.
D'altra parte rilevava che la committente non aveva formulato rilievi a carico del LA in riferimento all'opera prestata. In conclusione chiedeva dunque l'annullamento della sentenza impugnata.
OSSERVA IN DIRITTO
La Corte rileva l'infondatezza del ricorso.
Invero la motivazione della sentenza risulta chiara ed esauriente, laddove - dopo aver precisato che l'imputato aveva effettuato i lavori di ristrutturazione nella abitazione di PA MA, e che tali lavori avevano interessato anche l'impianto termoidraulico - Precisa che al LA era stata contestata la fattispecie di cui all'art. 485 c.p. per avere presentato una falsa dichiarazione di conformità di detto impianto, che risultava apparentemente rilasciata dalla ditta TS Termoidraulica snc di ES EN e VE ON.
Tale fattispecie correttamente è stata ritenuta sussistente a carico del LA, e la Corte territoriale ha escluso fondatamente l'ipotesi del falso innocuo, che la difesa aveva prospettato in riferimento alla mancata allegazione del documento all. E (che successivamente era stato richiesto alla PA dall'Italgas), atteso che la condotta delittuosa aveva raggiunto il compimento nella consegna della falsa certificazione alla committente, e tale documento assume valore autonomo rispetto al menzionato allegato, trattandosi di attestazione di conformità dell'impianto alla normativa vigente che risultava proveniente da soggetto diverso da quello abilitato, ed avendo valore di scrittura privata (come nell'ipotesi contemplata da sentenza di questa Corte, Sez. 5^, 7 aprile 2004, n. 16267, - RV 228769 -) ove si stabilisce che "L'attestazione di conformità di un'autovettura al modello omologato - in quanto proveniente dal costruttore e cioè da un soggetto che non esercita, neppure per delegazione, funzioni pubbliche - è una scrittura privata, con la conseguenza che la falsificazione materiale di detta attestazione integra gli estremi del reato di cui all'art.485 c.p.". La sentenza correttamente ha escluso inoltre il carattere innocuo della falsità, essendo la dichiarazione di conformità obbligatoria per legge, e costituendo espressione della assunzione di responsabilità da parte dell'emittente.
D'altra parte la funzione della attestazione in esame si era adempiuta con la consegna alla committente dei lavorane la mancanza dell'allegato rendeva priva di effetti detta dichiarazione di conformità, dato che costituiva fatto che riguardava il completamento dei lavori, come ritenuto in sentenza. Conseguentemente restano prive di efficacia le censure difensive inerenti alla violazione di legge, nonché il motivo con cui si deduce il travisamento del fatto, restando le argomentazioni relative al compenso che il LA assumeva di avere già percepito, come la mancanza di querela da parte della committente, rilievi che non inficiano la validità della motivazione, dato che pur sempre il LA stesso era interessato a dimostrare la conformità dell'impianto alle leggi vigenti, e a tal fine ebbe a realizzare la condotta delittuosa, che per sua natura - come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità - prescinde dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale(v. Cass. Sez. 5^, 16 - marzo 2000, n. 3331, Viscomi - RV 215582.
Per cui "Il bene tutelato dal reato ex art. 485 c.p. è costituito dalla fiducia che i consociati ripongono nella sicurezza della circolazione dei documenti e nella protezione degli specifici interessi connessi con la loro genuinità ed integrità; ne consegue che la consumazione del reato prescinde dal verificarsi di un pregiudizio di natura patrimoniale".
In conclusione la Corte deve dunque rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2009