Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2001, n. 6649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6649 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITA 664 9 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IMPUGNATIVA SEZIONE SECONDA CIVILE DELIBERO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONDOMINIALI Dott. Mario Presidente SPADONE R.G. N. 6959/99 Cron..14928 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Rep. 22130 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere- Dott. Roberto Michele TRIOLA Ud.22/03/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO _ UFFICIO COPIE - Rel. Consigliere Richiesta copia studio - dal Sig. -SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti 6002 1944" MAG. 2001 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da: IA NO UI, IN NA, elettivamente P domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 342/B, presso lo studio dell'avvocato GUIDO MARIO, che li difende unitamente all'avvocato SCORNAJENGHI UI, giusta CG512882 delega in atti;
- ricorrenti
contro
CONDOMINIO VIA DE PRETIS 66 14 18 MILANO in persona dell'amm.re p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio 2001 dell'avvocato GIOVE STEFANO, che lo difende unitamente 509 -1- all'avvocato GIORGI ADRIANA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 631/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Mario GUIDO, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Stefano GIOVE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dell'ottavo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri motivi. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 27/11/1991 i coniugi LU SA e DA I- NA impugnavano la delibera dell'assemblea del condominio di via De Pretis di Milano deducendo errori negli accrediti e negli addebiti ad essi at- tori e chiedendo il risarcimento dei danni per infiltrazioni nonché la conse- gna delle chiavi del locale posto nel seminterrato e della documentazione relativa alle delibere ed ai rendiconti dal 1988 al 1990. Gli istanti chiedeva- no altresì la condanna del condominio a rendere agibile un locale per la rac- colta dei rifiuti nel corpo basso dell'edificio condominiale. Il condominio convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto delle avverse domande. Con altro atto notificato il 22/12/1992 i citati coniugi impugnavano la delibera condominiale del 6/10/1992 in quanto inficiata dagli stessi errori della precedente nel calcolo degli addebiti e degli accrediti ad essi attori. L'adito tribunale di Milano, riunite le due cause, rigettava le domande con sentenza 17/6/1996 impugnata dal SA e dalla MaiNA. Il condominio resisteva al gravame che la corte di appello di Milano, con sentenza 6/3/1998, rigettava osservando: che la documentazione prodotta dagli appellanti non era idonea a provare l'asserito versamento della mag- gior somma di £ 2.088.989; che era inammissibile il motivo di appello con il quale i coniugi SA avevano censurato la decisione del tribunale relativa alla soccombenza virtuale di essi coniugi con riferimento alla rinunciata domanda concernente la rimozione sacchi per rifiuti;
che la motivazione del tribunale sul punto non era stata scalfita dal sintetico atto di impugnazione;
che, comunque, a nulla rilevava il mancato utilizzo da parte dei SA di un 3, attivato servizio condominiale;
che ai fini della legittimità della spesa della manutenzione del campo giochi era rilevante la circostanza in fatto relativa all'utilizzo a tale scopo dello spiazzo antistante al condominio pur se non di proprietà condominiale;
che tale circostanza non era stata contestata nell'atto di appello per cui andava ritenuta legittima una spesa afferente ad un'utilità tratta dal condominio su un bene a disposizione della totalità dei condomini;
che, in relazione alla censura concernente la ripartizione delle spese di manutenzione delle scale, dagli atti difensivi degli appellanti non era dato comprendere né la voce contestata, né l'addebito pro quota di tale spesa, né la o le scale interessate da tale spesa, né i criteri di suddivisione;
che vi era carenza di prova in ordine ai presupposti della asserita responsa- bilità condominiale per i danni derivanti da infiltrazioni d'acqua; che i co- niugi SA erano tenuti, in qualità di condomini e di comproprietari degli impianti condominiali, a contribuire alle spese per il mantenimento del cito- fono condominiale a prescindere dall'utilizzo o meno di tale impianto;
che gli appellanti avevano sostenuto di essere esonerati dalle spese di citofono e non avevano censurato la misura di tale addebito;
che, quindi, era irrilevante l'accertamento del collegamento del citofono degli appellanti con l'impianto condominiale;
che, comunque, i coniugi SA non avevano negato di utiliz- zare l'apriporta; che, con riferimento all'addebito a titolo di interessi per ri- tardato pagamento, non solo gli appellanti non avevano provato di aver ef- fettuato gli asseriti maggiori versamenti, ma dai documenti prodotti risulta- va il tardivo pagamento di quanto richiesto dal condominio;
che giustamente il tribunale aveva rigettato, per carenza di interesse, la richiesta dei SA di consegna di rendiconti e delibere degli anni dal 1988 al 1990; che, in rela- zione agli esercizi ormai chiusi ed alle spese già approvate e ripartite, nes- sun interesse avevano i SA alla consegna di copia dei rendiconti e delle delibere non avendo allegato e dimostrato la ripercussione di spese già ap- provate nell'attuale gestione;
che le richieste istruttorie degli appellanti era- no inammissibili perché irrilevanti;
che i SA avevano ragione nel ritenere la soccombenza virtuale del condominio in relazione alle questioni concer- nenti sia le spese legali e perizie tecniche sia la consegna delle chiavi del lo- cale condominiale;
che si trattava, però, di questioni marginali e tali da non legittimare una diversa disciplina delle spese del giudizio di primo grado. La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chie- sta da LU SA e DA MiNA con ricorso affidato a nove motivi. Il condominio di via De Pretis ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso i coniugi SA denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1193, 2697 c.c. e 66 disp. att. c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deducono i ricorrenti che la corte di appello, senza un minimo di motivazione, ha ritenuto non provato il versamento da parte di essi SA della somma di £ 2.088.989: tale versamento, invece, risulta di- mostrato dalla lettera 10/4/1991 trasmessa all'avvocato Terzago ed all'amministratore del condominio e dalla lettera 25/3/1991 dell'avvocato Terzago. Sul punto, peraltro, la corte di merito non ha considerato che essi ricorrenti sono diventati proprietari in data 28/12/1989 e, quindi, non sono tenuti al saldo dell'esercizio 87/88 in quanto precedente al biennio dall'acquisto. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applica- zione degli articoli 1123, 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver- sia. Sostengono i SA che la corte territoriale non ha compreso i motivi dell'appello relativi al punto “raccolta rifiuti” con i quali era stata segnalata la mancata attivazione del servizio negli edifici bassi del condominio ed era stato evidenziato che essi ricorrenti non avevano usufruito di un servizio utile solo per un limitato gruppo di condomini. In ogni caso il giudice di ap- pello avrebbe dovuto ammettere i capitoli di prova volti a dimostrare la mancata attivazione del servizio. Con il terzo motivo i SA denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1117, 1123 e 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avvi- so dei ricorrenti la sentenza impugnata è contraddittoria e giuridicamente er- rata sul punto relativo al campo giochi condominiali. Infatti, come ammesso dalla stessa corte di merito, non esiste alcun campo giochi di proprietà con- dominiale, ma solo uno spiazzo fuori di detta proprietà: incombeva quindi al condominio fornire la prova che tale campo era stato attrezzato a spese della collettività ed a servizio della stessa in base al regolamento condominiale o a delibera assembleare, sì da poter ravvisare l'esistenza di un onere a carico di tutti i condomini. Con il quarto motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applica- zione degli articoli 1123 e 1124 c.c., nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduco- no che essi SA con l'atto di appello avevano censurato la motivazione 6 della sentenza di primo grado rilevando che per le spese relative alle scale dovevano trovare applicazione i criteri di cui agli articoli 1123 e 1124 c.c. e precisando che la loro abitazione era ubicata a piano terra con possibilità di usare le scale solo per una rampa per accedere ai box. Da ciò l'erroneità del criterio dei millesimi di proprietà dovendosi far riferimento, per la metà, al valore del piano e, per l'altra metà, all'altezza dal suolo. Peraltro essi ricor- renti sin dagli atti introduttivi avevano chiarito trattarsi di spese di manuten- zione e di pulizia delle scale. Con il quinto motivo i SA denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia, per aver la corte di me- rito omesso di considerare che la causa delle infiltrazioni era stata pacifica- mente riconosciuta dal condominio il quale aveva fatto eliminare dette in- filtrazioni senza risarcire il danno. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazio- ne degli articoli 1123, 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controver- sia. Sostengono i SA che come risulta pacifico, come ammesso dallo 1 stesso amministratore del condominio e come chiesto di provare nei giudizi di merito - essi ricorrenti non possono far alcun uso dell'impianto citofoni- co condominiale in quanto la loro villetta non è collegata a detto impianto (utilizzato solo da alcuni condomini) ed ha un proprio cancello collegato al proprio citofono ed al proprio apriporta . Con il settimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applica- zione degli articoli 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e 63 disp. att. c.c, nonché 7 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso dei SA la corte di appello, nel risolvere la questione relativa agli interessi per ritardato pagamento, non ha considerato che il condominio avrebbe dovuto dare la prova di aver ricevuto in ritardo i pagamenti e specificare quali. Inoltre il giudice di secondo grado non ha te- nuto conto che la delibera concernente gli interessi da applicare in caso di ritardato pagamento risale al 15/10/1991 e a quella data essi ricorrenti ave- vano già pagato da mesi. Infine i ritardati pagamenti si riferiscono ad eserci- zi relativi a periodi nei quali essi SA non erano ancora proprietari. Con l'ottavo motivo i SA denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1713 c.c. e 100 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contrad- dittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. I ricorrenti sostengono che la corte di appello, nel rigettare per difetto di interesse la domanda relativa alla “consegna documenti” ( ossia rendiconti e delibere ), si è posta in contrasto con i principi in proposito affermati nella giurispru- denza di legittimità. La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che - per evidenti ra- gioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - pos- sono essere esaminate congiuntamente in quanto, in parte connesse ed inter- dipendenti, si risolvono tutte, quale più quale meno e pur se titolate come vizi di motivazione e come violazione di legge, essenzialmente nella pro- spettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (o il risultato del giudizio di fatto relativo all'interpretazione del contenuto dell'atto di appello come redatto dai coniugi SA, o l'individuazione dei fatti pacifici 8 tra le parti o non contestati, ovvero ancora scelte concernenti l'ammissione di mezzi istruttori) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito la cui motivazione al riguardo non è censurabile se -come nel caso di spe- cie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio con- vincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ot- temperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a pren- dere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomen- tazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli ele- menti sui quali fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per impli- cito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il pro- prio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un'approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle cir- costanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- 9 zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la "ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto. Come si è sopra riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie, ha coerentemente affermato che: a) non risultava documental- mente provato né l'asserito versamento da parte dei SA della somma di £ 2.088.989, né il tempestivo pagamento di quanto richiesto dal condominio;
b) era inammissibile il sintetico motivo di appello relativo alla "rotazione sacchi per i rifiuti”, in quanto non idoneo ad intaccare il ragionamento posto a base della decisione impugnata, così come con l'atto di gravame non era stata contestata la situazione dei luoghi descritta dal condominio e sulla cui base il tribunale aveva ritenuto fondata la richiesta di partecipazione dei SA alle spese di manutenzione di "spazi comuni e campi giochi"; c) la motivazione con la quale il tribunale aveva rigettato la tesi dei SA circa i criteri da utilizzare per la ripartizione delle spese di manutenzione delle scale non era stata sostanzialmente censurata con l'atto di appello dalla cui lettura non era dato individuare la voce contestata non essendo sul punto la prospettazione degli appellanti né chiara né univoca;
d) i SA, in relazione 10 alle infiltrazioni d'acqua, non avevano chiarito il fondamento della respon- sabilità del condominio il quale non aveva ammesso tale responsabilità at- tribuita anzi al costruttore;
e) le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dall'amministratore del condominio non erano di alcun giovamento per la tesi degli appellanti circa il non collegamento del loro citofono con l'impianto condominiale per il cui mantenimento erano tenuti a contribuire anche i SA i quali non avevano negato di utilizzare l'apriporta; f) gli ap- pellanti non avevano alcun interesse alla consegna di copia dei rendiconti e delle delibere condominiali relativi ad esercizi ormai chiusi ed a spese già approvate e ripartite senza la allegazione e la dimostrazione delle conse- guenze sulle successive gestioni. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomen- tazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale del contenuto dell'atto di appello, delle risultanze di causa e delle prove acquisite. Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i ri- portati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni i ricorrenti contrappongono le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giu- dice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi del 11 condominio, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dei SA. Sono pertanto insussistenti gli asseriti vizi di motivazione e le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dal giudice del merito. In particolare sono in parte infondate e in parte inammissibili le censure concernenti sia l'asserito omesso o errato esame di vari documenti indicati dai ricorrenti nel primo motivo ( lettere del 10/4/1991 e del 25/3/1991), nel quarto motivo ( consuntivi prodotti ) e nel settimo motivo ( consuntivo 91/92 e delibera del 15/10/1991 ), sia il lamentato errore commesso dalla corte di appello nell'interpretare il contenuto degli atti introduttivi e dell'atto di appello ( secondo, terzo, quarto e ottavo motivo) e delle dichia- razioni rese dall'amministratore del condominio nel corso dell'interrogatorio libero ( quinto e sesto motivo), nonché nel non ammette- re le prove testimoniali richieste (secondo e sesto motivo ). Al riguardo è appena il caso di rilevare che, come è noto e come questa Corte ha più volte affermato, l'interpretazione del contenuto dell'atto di ap- pello e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto rientrano nei compiti del giudice del merito e sono sottratti al sindacato di legittimità come nel caso in esame correttamente motivati ( sentenze 14/4/1999 se - n. 3678; 22/5/1996 n. 4720; 26/5/1995 n. 5829). E' altresì insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito che abbia ritenuto non contestata una circostanza di causa. Le dette censure e critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, 12 anche per la loro genericità con riferimento all'asserita erroneità in cui sa- rebbe incorsa la corte distrettuale nell'interpretare e nel valutare i documenti in questione, le risultanze probatorie e le richieste istruttorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere ( in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di specificare il contenuto delle prove mal ( o non ) esaminate, indicando le ragioni del ca- rattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione ( in quanto omessa, insufficiente o con- traddittoria ) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relati- ve a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia di- versa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contra- stanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risul- tanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostan- za se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. 13 Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non ri- porta il contenuto specifico e completo degli indicati documenti e non forni- sce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo ricavabile in base esclusivamente ad alcune isolate parti - delle risultanze probatorie e degli atti richiamati nelle censure in esame. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente. Per quanto riguarda la censura concernente la mancata ammissione della prova testimoniale, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto, opposto dal giudice di merito, di dare in- gresso a mezzi istruttori ritualmente introdotti, ha l'onere da un lato - di - dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, nonché – da altro lato - di indicare specificamente in ricorso le - deduzioni delle prove disattese, onde permettere in sede di legittimità la ve- rifica, sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle di- sattese deduzioni e senza che stante il principio cosiddetto di - "autosufficienza" del ricorso per cassazione - a tal fine possa svolgere alcu- na funzione sostitutiva il riferimento, "per relationem", ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio ( sentenze 26/3/1999 n. 2894; 2/11/1998 n. 10913; 30/10/1998 n. 10897). I suddetti oneri posti a carico del ricorrente in cassazione non sono stati rispettati dai coniugi SA i quali non hanno svolto alcun argomento al fine 14 di dimostrare la decisività delle prove non ammesse, né hanno trascritto in ricorso il contenuto ( quanto meno nelle parti essenziali ) di dette prove. Ciò è sufficiente per ritenere inaccoglibile la censura in esame. Peraltro la motivazione del diniego della ammissione di mezzi istruttori può essere anche implicita dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio acquisito unitariamente conside- rato ( in tali sensi, sentenze 4/2/1999 n. 996; 19/8/8200 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Questa Corte ha anche avuto modo di chiarire ( sentenze 4/3/2000 n. 2446; 4/12/1999 n. 13566) che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione solo quando il vizio stesso emerga dal ragionamento posto a base della decisione impugnata che si riveli incompleto, incoerente ed illo- gico il che, come sopra evidenziato, non si è verificato nel caso in esame. Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dalla corte di appello nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sa- rebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giu- risprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legit- timità (sentenze 27/3/1999; 28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604). 15 Per quanto poi riguarda la censura concernente il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere la consegna dei rendiconti e delle delibere condominiali bisogna segnalare che l'interesse ad agire, di cui all'articolo 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice: il relativo accertamento deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata. Nel caso in esame la corte di merito - dopo aver rilevato che il tribunale aveva rigettato la detta richiesta dei SA sia per carenza di interesse ad avere documenti relativi a gestioni i cui conti erano stati già approvati, sia per mancata indicazione dei motivi posti a base di tale richiesta - ha eviden- ziato che i coniugi SA avevano riproposto la loro domanda senza allegare e dimostrare elementi e circostanze ( quali gli effetti sulle gestioni successi- ve delle delibere e dei rendiconti relativi ad esercizi ormai chiusi e a spese approvate e ripartite ) tali da contraddire e contrastare la motivazione del primo giudice circa la carenza di interesse. I SA, di conseguenza, con i motivi di appello non hanno adeguatamente censurato la ratio decidendi giustificativa della pronuncia del tribunale sul punto, né hanno dedotto il pregiudizio in concreto subito o chiarito la lesione della propria sfera giuri- dica, né hanno dedotto di aver dichiarato al condominio di accollarsi i costi relativi alla consegna dei documenti in questione. Il giudice di secondo gra- do, pertanto, non si è posto in contrasto con il precedente giurisprudenziale citato dai ricorrenti, ma ha sostanzialmente affermato ( con valutazione in- sindacabile in questa sede) che i SA, con le censure mosse con l'atto di gravame, non avevano considerato e non avevano contraddetto e contrastato 16 le argomentazioni giustificative della decisione impugnata. In proposito de- ve essere ribadito il noto il principio giurisprudenziale secondo cui l'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello rientra nei compiti del giudice del merito ed è sottratta al sindacato di legittimità se, come nella specie, correttamente motivata. Occorre infine osservare che delle tesi difensive di cui al primo motivo (violazione degli articoli 1193 c.c. e 63 disp. att. c.c. per essere i SA di- venuti proprietari solo nel dicembre 1989 e non tenuti al saldo dell'esercizio 87/88 in quanto precedente al biennio dall'acquisto ) ed al settimo motivo (data della delibera relativa agli interessi per ritardato pagamento) non si fa alcun cenno nella sentenza di cui si chiede l'annullamento e non risulta che abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado in quanto rientranti tra le questioni sollevate nei motivi di appello. Incombeva invece ai ricor- renti dedurre di aver prospettato le riferite questioni onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. Le problematiche esposte dai SA con le dette resi difensive non sono quindi proponibili in questa sede di legittimità perché introducono per la prima volta un autonomo e diverso sistema difensivo che postula indagini e valutazioni non compiute dal giudice di appello perché non richieste. E' infatti pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammis- sibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudi- zio di appello per cui non possono essere prospettate questioni nuove o nuo- vi temi di indagine involgenti accertamenti non compiuti perché non richie- 17 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in 5.S.E.I.2002erie 4 al n. 89od 5 €180,43versate €10 SET NATTANCE (43) (euro 002 p. If Dirigente Area Servizi ENTRATED 59 (Dott.ssa Maria Grazia PPO Responsabile Servizi 10 ludiziari (Dr. M. RACCHING sti in sede di merito. Il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza impugnata in relazione alla regolarità formale del processo ed agli aspetti in diritto segnalati e non sono proponibili temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di secondo grado ed involgenti accer- tamenti non compiuti in detto giudizio, tranne nell'ipotesi - che non ricorre nella specie - in cui si tratti di questioni rilevabili di ufficio ( in ogni stato e 109T 250.000 grado del giudizio ) fondate però sugli stessi elementi di fatto esposti e la 4067 100000 cui soluzione non presupponga o non richieda nuovi accertamenti ed ap- TOT. 350000 prezzamenti di fatto ( sentenze 15/4/1999 n. 3737; 5/10/1998 n. 9882 ). E' infine palesemente infondato il nono motivo del ricorso relativo alla violazione o falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 112 c.p.c. con riferi- mento al capo della sentenza impugnata concernente la condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese dei giudizi di merito e alla mancata conside- razione della parziale soccombenza del condominio: il sindacato di questa Corte in ordine al regolamento delle spese giudiziali è infatti limitato all'ipotesi che non ricorre nella specie - nella quale le spese del processo - sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di legittimità van- no interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma 22 marzo 2001 Il presidente Il ghiere estensore Sprador IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN IA Roma 14 MAG. 2001 18 IL CANCELLIERE C1