Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4925
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, che rende improponibile la domanda volta ad ottenere un bene della vita che sia stato già attribuito o negato con decisione definitiva, non è rilevabile d'ufficio, ne' è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

Il testo originario dell'art. 9 della legge 898/1970, non richiedeva, per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, la già avvenuta liquidazione giudiziale di un assegno di divorzio, potendo essere accertata in sede di attribuzione della quota, l'esistenza al momento del decesso dell'ex coniuge, delle condizioni per ottenere l'assegno di divorzio.

L'art. 13 della legge 74/1987 che ha sostituito l'art.9 della legge 898/1970, già riformulato dall'art.2 della legge 436/1978, ha regolato in modo innovativo il trattamento di reversibilità del coniuge superstite e dell'ex coniuge del titolare della pensione deceduto, dettando una norma sostanziale che, in difetto di una previsione di retroattività, non può trovare applicazione con riguardo ai diritti ricollegabili al decesso dell'ex coniuge del divorziato verificatosi prima della sua entrata in vigore, che restano pertanto regolati dalla precedente normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4925
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4925
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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