Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 3
Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, che rende improponibile la domanda volta ad ottenere un bene della vita che sia stato già attribuito o negato con decisione definitiva, non è rilevabile d'ufficio, ne' è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
Il testo originario dell'art. 9 della legge 898/1970, non richiedeva, per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, la già avvenuta liquidazione giudiziale di un assegno di divorzio, potendo essere accertata in sede di attribuzione della quota, l'esistenza al momento del decesso dell'ex coniuge, delle condizioni per ottenere l'assegno di divorzio.
L'art. 13 della legge 74/1987 che ha sostituito l'art.9 della legge 898/1970, già riformulato dall'art.2 della legge 436/1978, ha regolato in modo innovativo il trattamento di reversibilità del coniuge superstite e dell'ex coniuge del titolare della pensione deceduto, dettando una norma sostanziale che, in difetto di una previsione di retroattività, non può trovare applicazione con riguardo ai diritti ricollegabili al decesso dell'ex coniuge del divorziato verificatosi prima della sua entrata in vigore, che restano pertanto regolati dalla precedente normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - E.N.P.A.L.S., in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA R. MARGHERITA 206, presso l'avvocato ROSSI AR STELLA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
LO AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso l'avvocato SCHWARZENBERG CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOVISOLO ANTONIO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
AUTORITÀ PORTUALE GENOVA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 15/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 24/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Romanelli Enrico, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, AN, l'Avvocato Antonelli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo;
l'assorbimento del terzo e quarto motivo del ricorso. Svolgimento del processo
1 JO SS, con ricorso notificato il 22 febbraio 1999 a RI AN ed il 23 febbraio 1999 all'E.N.P.A.L.S. ed all'Autorità portuale di Genova, impugnava la sentenza della Corte di appello di Genova n. 15 del 1998, depositata il 24 marzo 1998, esponendo quanto segue.
Nell'aprile 1961 il Tribunale di Genova aveva pronunziato la separazione fra i coniugi DO OR e RI AN senza liquidare alcun assegno di mantenimento in favore della AN. Lo stesso Tribunale, nell'ottobre 1971, provvedendo a pronunziare il divorzio fra detti coniugi non liquidò alcun assegno in favore della AN, tenuto conto delle sue condizioni economiche e delle ragioni del divorzio, individuate nella condotta colpevole della AN che dette luogo alla separazione.
Nel 1971 il OR contrasse matrimonio con essa ricorrente, decedendo successivamente in data 14 maggio 1973.
Nell'ottobre 1975 la AN chiese al Tribunale di Genova che le fosse attribuita una quota della pensione spettante al coniuge superstite. Il Tribunale respinse la domanda affermando che presupposto di tale attribuzione era il godimento di un assegno di divorzio al momento della morte dell'ex coniuge. Il provvedimento fu confermato dalla Corte di appello di Genova.
Nel novembre 1991 la AN propose nuovamente ricorso al Tribunale di Genova, sostenendo di avere diritto ad una quota della pensione sulla base del mutato orientamento della giurisprudenza al riguardo, in base al quale la fruizione dell'assegno di divorzio al momento della morte dell'ex coniuge non era necessario. Il Tribunale rigettò la domanda. Tale provvedimento fu confermato dalla Corte di appello con sentenza del 1994, sulla base dell'affermazione che la domanda era identica a quella già decisa in precedenza, cosicché ostava al suo esame il principio del "ne bis in idem". Ritenne che, comunque, non era stata neppure data la prova dell'astratto diritto a percepire l'assegno al momento della morte del OR. Nel novembre 1995 la AN ricorreva nuovamente al Tribunale di Genova, chiedendo la modifica del decreto emesso nel 1976, e che l'E.N.P.A.L.S. e il C.A.P. fossero dichiarati tenuti a corrisponderle una quota non inferiore al 75% del trattamento di reversibilità in questione. Nel novembre 1996 il Tribunale rigettava anche tale domanda.
Il provvedimento, impugnato dinanzi alla Corte di appello di Genova, veniva da questa riformato con sentenza n. 15 del 1998, con la quale la metà della pensione di reversibilità veniva attribuita alla AN.
Tutto ciò premesso la ricorrente JO SS ha formulato quattro motivi di gravame. Hanno depositato controricorso la AN e l'E.N.P.A.L.S. La AN ha anche depositato memoria. Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Si deduce al riguardo che la sentenza che aveva pronunciato il divorzio, nel 1971, aveva respinto la domanda di attribuzione di un assegno alla AN, anche in relazione alle ragioni della decisione, dovendosi la separazione attribuirsi al suo comportamento colpevole. Si deduce che sul punto s: era formato il giudicato e che su tale eccezione, proposta dalla SS, la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2909 cod.civ. e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto altro profilo. Si deduce al riguardo che la AN aveva già proposto domanda per ottenere una quota della pensione di reversibilità una prima volta nel 1976, con domanda respinta dal Tribunale e dalla Corte di appello di Genova e una seconda volta nel 1991, con domanda nuovamente respinta dal Tribunale e dalla Corte di appello di Genova. Sulla reiezione si sarebbe pertanto formato il giudicato, rilevabile di ufficio e comunque dedotto dalla SS. Si lamenta che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sul punto.
Entrambi tali motivi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. In proposito va osservato che la Corte di appello non ha preso in esame le eccezioni di giudicato esterno indicate nei motivi, non risultando le stesse proposte dinanzi ad essa dalla odierna ricorrente, secondo quanto risulta dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello il 3 aprile 1997.
In proposito va considerato che la deduzione di giudicati esterni, secondo l'orientamento prevalente e consolidato di questa Corte, di recente ribadito anche a SS.UU., implica accertamenti di fatto, di esclusiva competenza dei giudici di merito, e l'esistenza del giudicato esterno non può ne' essere rilevato di ufficio, ne' essere dedotto in sede di legittimità ove non sia stato dedotto nel grado precedente (Cass. SS. UU. 28 aprile 1999, n. 277; Cass. 3 maggio 1999, n. 4374; 29 agosto 1998, n. 8622). Nel caso di specie, secondo quanto risulta dagli atti di causa - che in questa sede devono essere esaminati involgendo l'ammissibilità dei motivi problematiche processuali - l'odierna ricorrente in primo grado non aveva formulato la eccezione di giudicato di cui al primo motivo del ricorso a questa Corte, mentre aveva eccepito la improponibilità del ricorso introduttivo del giudizio, perché proposto avverso un provvedimento che già aveva formato oggetto di un reclamo che era stato respinto, così formulando sostanzialmente, sotto tale profilo, la eccezione di giudicato indicata nel secondo motivo del ricorso a questa Corte. Tale eccezione non era stata accolta dal giudice di primo grado, che nella sentenza 28 novembre 1996 non aveva considerato improponibile la domanda per la esistenza ostativa di un giudicato, avendo unicamente rilevato in proposito che nel giudizio precedentemente instaurato la domanda era stata ritenuta improponibile per essere stato allegato solo un mutamento di orientamento giurisprudenziale successivamente alle pronunce già intervenute, ed essendo il Tribunale entrato nel merito della causa respingendo la domanda per la mancata prova del maturarsi prima della morte dell'ex coniuge, di un diritto dell'istante all'assegno di divorzio.
Non trattandosi di questione rilevabile di ufficio, la eccezione di giudicato su detta andava pertanto riproposta in appello, intendendosi altrimenti rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Ne deriva la inammissibilità del primo e del secondo motivo, riferendosi il primo al mancato esame di una eccezione di giudicato esterno mai formulata e il secondo ad una eccezione di giudicato esterno non accolta dal giudice di primo grado e non riproposta in secondo grado.
2 Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987.
Si deduce al riguardo che la Corte di appello ha dichiarato di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il diritto alla quota della pensione di reversibilità spetterebbe non solo ove al momento del decesso dell'ex coniuge si goda di un assegno di divorzio, ma anche ove in astratto se ne aveva diritto. Si contesta la fondatezza di tale indirizzo giurisprudenziale, sottolineandosi che esso è controverso e contrario al tenore della norma posta dall'art. 9.
Il motivo è infondato.
In proposito va considerato che l'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, che ha sostituito l'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, già riformulato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436, ha regolato in modo innovativo il trattamento di reversibilità
del coniuge superstite e dell'ex coniuge del titolare della pensione deceduto, dettando una norma sostanziale che, in difetto di una previsione di retroattività, non può trovare applicazione con riguardo a diritti ricollegabili a decesso dell'ex coniuge del divorziato verificatosi prima della sua entrata in vigore, che restano pertanto regolati dalla precedente normativa (Cass. SS.UU., 25 maggio 1991, n. 5939). La normativa applicabile, pertanto, era quella vigente al momento della morte dell'ex coniuge, avvenuta nel maggio 1973, e cioè del testo originario della legge n. 898 del 1970, il quale - come ha ritenuto la Corte di appello - non richiedeva, per ottenere l'attribuzione di una quota della pensione di riversibilità, la già avvenuta liquidazione giudiziale di un assegno di divorzio, potendo essere accertata in sede di attribuzione della quota la esistenza, al momento del decesso dell'ex coniuge, delle condizioni per ottenere un assegno di divorzio (in tal senso, in relazione al testo di cui alla legge n. 436 del 1978, che non aveva innovato sul punto, Cass. 14 novembre 1981, n. 6045; 28 marzo 1983, n. 2911; 28 aprile 1983, n. 2911; 5 gennaio 1985, n. 10). Ne consegue la infondatezza del motivo.
3 Con il quarto motivo si denuncia l'errata valutazione delle prove e la insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si analizzano in proposito alcune deposizioni testimoniali, che secondo la ricorrente dimostrerebbero gli errori di valutazione compiuti dalla Corte di appello nel riconoscere che al momento della morte dell'ex coniuge la istante avrebbe avuto diritto ad un assegno di divorzio.
Tale motivo, che comunque involge valutazioni di merito, è inammissibile per l'assorbente ragione che la causa si è svolta con rito camerale e pertanto il ricorso per cassazione è proponibile ex art. 111 Cost. (Cass. SS.UU. 24 ottobre 1991, n. 11326; Cass. 19 gennaio 1990, n. 305; 12 gennaio 1988, n. 146), e quindi unicamente per violazione di legge, sostanziale o processuale, sussistente in relazione ai vizi motivazionali solo in caso di motivazione inidonea ad esprimere la ratio decidendi, che nel caso di specie non è dedotta ne sussiste.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di cassazione
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 2 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001