Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/05/2001, n. 7152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7152 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
E 6 N A 8 I 5 O 9 I 1 R . / Z N A 4 A / T R 6 U T B 2 7152/01 S . B I I R G I R P E A T . . LE POLO ITALIA. A D I N 1 E E R 3 N T A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 1 E S N Oggetto . T E I N A S A E SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M J.v.a. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 16361/98 Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere 18398/98 Dott. Giulio GRAZIADEI · Consigliere Cron. 16513 Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Rep. Consigliere - Dott. Salvatore DI PALMA Ud. 15/11/00 T ha pronunciato la seguente तु SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF. IVA SASSARI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
SARDALEASING SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 18398/98 proposto da: FIN SPA, in persona del 2000 SARDALEASING LOCAZIONE 1898 Presidente e legale rappresentante pro tempore, -1- elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI ENRICO, che la unitamente all'avvocato PASSINO LUIGI, giustadifende procura in calce;
- ricorrente -
nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF IVA SASSARI;
intimati - avverso la sentenza n. 84/97 della Commissione tributaria regionale di CAGLIARI, depositata il 21/06/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello stato DE چ و STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ت udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio I.V.A. di Sassari, con avviso di rettifica n.806565, notificato il 31 agosto 1987, contestò alla Sardaleasing - Società di Locazione Finanziaria s.p.a., con riferimento alla dichiarazione annuale dalla stessa presentata per il 1982, l'indebita detrazione dell'imposta assolta, in L.150.000.000, su una vendita immobiliare in data 21 luglio 1982 stipulata, in qualità di acquirente, con tale ET LI: ciò, sul rilevato presupposto della mancanza del requisito soggettivo richiesto per l'applicazione del tributo in argomento dagli artt. 1 e 4 d.p.r. 26.X.1972 n. 633 da correlarsi al fatto che il alienante, al momento della cennatasunnominato traslazione, non aveva esercitato una attività imprenditoriale. La Sardaleasing - Società di Locazione Finanziaria s.p.a. impugnò ritualmente e tempestivamente, a' sensi degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n.636, l'atto impositivo dianzi indicato dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Sassari, all'epoca operante, deducendo la nullità, per difetto di motivazione, del reclamato avviso di rettifica e l'infondatezza 3 sostanziale delle ragioni per il tramite del medesimo fatte valere dall'amministrazione finanziaria: per suffragare il reclamo, fece presente che, con riguardo alla vendita revocata in controversia, il LI, professatosi, e risultato, titolare di partita I.V.A., e dichiaratosi "soggetto a regime I.V.A." nell'atto recante consacrazione del negozio, aveva rilasciato regolare fattura recante addebito del corrispettivo e dell'I.V.A. correlativa, regolarmente assolta. La commissione adita, con decisione n.440/04/88 - 30 gennaio 1989, accolse del 19 dicembre 1988 dichiarò nullo, per difetto di l'impugnativa e motivazione, ex artt. 54 e 56 d.p.r. n. 633 del 1972, prec. cit., l'avviso di rettifica reclamato. Sull'appello dell'Ufficio I.V.A. di Sassari, la Commissione tributaria regionale della Sardegna, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n.546, con sentenza resa, nel contraddittorio delle parti, il 21 giugno 1997, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice. La commissione tributaria regionale, all'esito di disposta acquisizione documentale risultata comprovante che ET LI in data 5 luglio 1982 aveva chiesto, ottenendola, l'attribuzione di una partita I.V.A., dichiarando che avrebbe iniziato la sua attività imprenditoriale con decorrenza dall'1 agosto 1982, e che nel certificato attestante l'avvenuto rilascio della partita cennata, poi utilizzato dal predetto nella stipulazione della vendita in discussione, mancava ogni indicazione della cennata data di inizio dell'attività - dal LI in seguito comunicata cessata, con dichiarazione del 24 marzo 1986, con decorrenza dall'1 agosto 1982 -, motivò l'adottata statuizione, testualmente, osservando dover essere confermata la decisione appellata "in quanto la documentazione sulla quale si è basata la Sardaleasing per apurare che il Sig. LI fosse regolarmente titolare di Partita IVA porta oltre il چ numero di partita IVA correttamente indicato dallo و د stesso Sig. LI, quella del 5.7.1982 e pertanto ن antecedente alla data di stipulazione del contratto, (mentre) la data di effettivo inizio risulta solamente indicato nella parte del all'Ufficio, della quale la documento riservata Sardaleasing non era a conoscenza, né era tenuta ad esserlo"; soggiungendo che "tale parte del documento riservata all'Ufficio veniva da 5 quest'ultimo esibita in fotocopia già al Giudice di prime cure, il quale ha ben operato nel non prenderla in considerazione". L'amministrazione dello Stato ricorre, con un motivo, per la cassazione della dianzi menzionata sentenza di secondo grado, non notificata. La Sardaleasing - Società di Locazione Finanziaria s.p.a. resiste al ricorso, notificatole il 21 settembre 1998, con controricorso del 27 ottobre 1998, contestualmente proponendo ricorso incidentale, condizionato, sorretto esso pure da un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - I ricorsi, separatamente proposti avverso 2 0 la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 cod. 6 proc. civ., devono essere riuniti. 2)- La Sardaleasing - Società di Locazione s.p.a., sollevando questione Finanziaria pregiudiziale che deve essere esaminata con precedenza su ogni altra, "eccepisce l'inammissibilità del ricorso (principale) per violazione dell'art. 366 n.1 c.p.c., in forza del quale il ricorso deve contenere l'indicazione delle parti", prospettando che "nella specie la generica indicazione Amministrazione dello Stato (contenuta, per indicare la parte ricorrente, nell'epigrafe del ricorso) non assolve all'onere imposto dalla norma, mentre l'Ufficio periferico (pure indicato, “per quanto possa occorrere", come ricorrente) non è dotato di una propria legittimazione”. La deduzione è destituita di giuridico pregio. In proposito, è sufficiente richiamare il risalente, mai smentito, e consolidato orientamento giurisprudenza di questa Corte Suprema della secondo il quale la ripartizione dei compiti fra i diversi rami dell'amministrazione dello Stato comporta solo per i terzi l'onere della precisa indicazione del ramo dell'amministrazione stessa da Gool evocare in giudizio, mentre se è lo Stato che si fa attore non rileva per la controparte quale sia l'amministrazione che ha instaurato il rapporto posto che in ogni caso processuale, l'amministrazione stessa risulta costituita a mezzo dell'avvocatura dello Stato (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n.1002 del 9.IV.1973, cui adde id. Sez. I civ., sent. n.1301 del 9.IV.1975, id., sent. n.3172 del 28.IX.1976, id., sent. n.2905 del 9.VI. 1978, e, più recentemente, id., sent. n.1345 del 4.II.1995). Alla stregua dell'enunciazione riportata, dalla ragione di discostarsi, la quale non vi è evidentemente per mera sciatteria circostanza che nel testo del ricorso non risulti precisato che - l'amministrazione statuale ricorrente deve essere identificata nel Ministero delle Finanze va ravvisata irrilevante ai fini in argomento. Società di Locazione 3)- La Sardaleasing Finanziaria s.p.a., prospettando una seconda questione pregiudiziale, sottordinata rispetto a quella di cui al paragrafo precedente, e, però, da esaminare con precedenza su tutti gli altri profili del giudizio, dopo aver fatto presente che "La Commissione Tributaria di I grado di Sassari, accogliendo il motivo preliminare formulato dal contribuente, ebbe a dichiarare la nullità dell'avviso di rettifica impugnato per carenza di motivazione", e che "tale decisione venne appellata dall'Amministrazione, la quale specificamente dedusse la insussistenza del vizio di nullità, sostenendo che il provvedimento di rettifica conteneva gli elementi atti a motivare la pretesa erariale", sostiene che, siccome "la Commissione di appello ha confermato la decisione di primo grado e 1'Amministrazione non ha impugnato la sentenza di secondo grado ex art. 360 n. 5 per omessa 8 motivazione circa quello specifico punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (nullità dell'avviso di rettifica)", dovrebbe "ritenersi che la pronuncia di primo grado confermata in appello sia pure immotivatamente sia divenuta su quel punto inoppugnabile, in modo da rendere persino superfluo l'esame dell'unico motivo del ricorso principale". L'assunto è infondato. La declaratoria sanzionante la reiezione della pretesa impositiva coltivata dall'amministrazione finanziaria in ragione della nullità formale dell'atto per il tramite del quale la pretesa stessa era stata esperita resa dalla Commissione tributaria di primo grado di Sassari con la sua altrove ricordata decisione del 19 dicembre 1988, per quanto documentato nell'incarto processuale direttamente visionabile da questa Corte Suprema, postulando la questione sollevata dalla e ricorrente incidentale la controricorrente verifica del corretto svolgimento dell'attività processuale e della sussistenza, 0 non, di un giudicato interno risulta essere stata utilmente appellata ritualmente ed dall'amministrazione suddetta, rimasta soccombente in prime cure: è da escludere, perciò, che la stessa sia passata in cosa giudicata. La circostanza che il giudice dell'appello, manifestamente sul presupposto della superabilità della questione attinente alla validità formale dell'atto cennato, ine, definitiva, nell'implicitamente ritenuta infondatezza della problematica sollevata al riguardo, abbia adottato una pronuncia, integralmente sostitutiva di quella dinanzi a sè impugnata, recante rigetto della pretesa impositiva per la riscontrata carenza degli estremi suscettibili di legittimarla sotto il profilo sostanziale si rivela del tutto ingiustificatamente accampata a supporto dell'affermazione dell'intervenuto giudicato sulla decisione del primo giudice. چ 4) Il Ministero delle Finanze, con il mezzo و ن articolato a supporto del suo ricorso, deduce evidenziarsi nella sentenza nei sensi illustrati in narrativa resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna "violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4, 19 e 21 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.633 e degli artt. 2697 e SS. C.C., nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn.3 e 5, 10 c.p.c. ed all'art. 62, primo comma, d.lgs. 31 suldicembre 1992 n.546": più specificamente, rilievo che "la decisione (contestata) è basata sulla circostanza che l'alienante era in possesso di regolare partita I.V.A. e che non sarebbe opponibile all'acquirente in buona fede la circostanza che egli aveva dichiarato all'ufficio una data di inizio di attività successiva (a quella di realizzazione dell'operazione di cui è causa)", denuncia che "in tal modo la C.T.R. attribuisce al certificato di attribuzione di partita I.V.A. una specie di presunzione iuris et de iure di effettivo e ritiene esercizio di attività imprenditoriale, dell'anagrafe che le contrarie risultanze Cove tributaria non abbiano funzione di pubblicità, così da non assumere rilevanza esterna e da non essere opponibili ai terzi in buona fede"; sostiene che, però, “questa impostazione di ordine formale non è conforme al sistema normativo”, in quanto, "in base agli artt. 1 e 4 (d.p.r. n.633 del 1972, cit.), la disciplina dell'I.V.A. si applica alle operazioni di cessione di beni poste in essere da imprenditori nell'esercizio dell'impresa, (sicchè)commerciali il possesso del requisito dell'imprenditorialità deve essere verificato in concreto, non sussistendo 11 nessuna norma che attribuisca fidefacenza alla dichiarazione di inizio di attività presentata dall'interessato e alle risultanze del certificato di attribuzione della partita I.V.A. attribuito dall'Ufficio conseguentemente competente"; assume, ancora, che "l'attribuzione 350 in base alla della partita I.V.A. avviene semplice dichiarazione della parte e non comporta nessun accertamento dell'effettivo esercizio della attività dichiarata", e che, quindi, "la decisione emessa dalla C.T.R. si basa su circostanze irrilevanti (le risultanze del certificato di attribuzione della partita I.V.A.) ed omette di esaminare le questioni decisive concernenti l'effettivo possesso del requisito di imprenditorialità del soggetto alienante". La p.a. ricorrente soggiunge, poi, che, "secondo le comuni regole probatorie, l'onere di provare la sussistenza di questi requisiti incombeva al contribuente che invocava la legittimità dell'emissione della fattura e la conseguente legittimità della detrazione", da essa ricorrente contestata con asserzioni "avvalorate da una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti", mentre la controparte non avrebbe 12 fornito, e neppure offerto, prova alcuna al riguardo. La censura così articolata non merita accoglimento. Al riguardo, giova porre in risalto che Cass. I civ., sent. n. 1348 del 18.II.1999, Sez. ed enunciando principio senz'altro condivisibile, al quale il collegio ritiene di doversi attenere nella definizione del presente giudizio, ha affermato che l'I.V.A. addebitata in rivalsa dal cedente al cessionario per acquisti da questo تنے nell'esercizio dell'impresa, può dalrealizzati cessionario, che abbia ricevuto la relativa fattura ed assolto fattualmente l'onere tributario dalla medesima risultante, essere validamente detratta pur quando l'operazione si riveli indebitamente assoggettata dal cedente all'imposta discussa. Alla stregua dell'enunciazione considerata, la contestata pronuncia della commissione tributaria regionale sanzionante la detraibilità della I.V.A. in controversia, indiscussamente assolta dall'attuale controricorrente e ricorrente 寒 incidentale in relazione ad acquisto realizzato nel quadro di operazione, fatturata, pacificamente assoggettata dal suo dante causa, cedente, titolare 13 di partita di cui all'art. 35 d.p.r. 26.X.1972 n.633, al regime dell'imposta sul valore aggiunto, va ravvisata ortodossa e meritevole di essere tenuta ferma, previa, per quanto di ragione, revisione della relativa motivazione a mente dell'art. 384, comma 2, cod. proc. civ.. Corrispettivamente, nella riscontrata inconsistenza della censura che lo suffraga, il ricorso principale deve essere rigettato. 5) La reiezione del ricorso principale importa l'assorbimento di quello incidentale, condizionato. 6)- Nella ritenuta ricorrenza di giusti motivi, le spese processuali vengono compensate fra i contendenti.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello A I R A principale, dichiara assorbito quello incidentale e T 5 U 6 . B 8 I 9 N 1 - R / compensa fra le parti le spese processuali. 4 T B / . 6 2 L L . A R . . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio P . B A D I A T L Giovanni Foolini, W enon R E 1 E D 3 della Sezione tributaria della Corte Suprema di T I 1 S A . N E N M S I Cassazione, il 15 novembre 2000F A Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 25 MAG 2001. IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio 14