Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2001, n. 7950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7950 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
Aula "A" REPUBBLICA ITALIANA 7-950/01 n. IN Ud. 2. 4. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14 oggetto: lavoro straordinario Crou 18263Сгом SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori 1. Dottor VI Trezza Presidente 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giuseppe Cellerino Consigliere 4. Dottor Aldo De Matteis Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Consorzio Trasporti Pubblici di Na- poli, in persona del suo legale rappresentante domiciliato in Roma presso 1 Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'avvocato Pasquale Litterio;
contro
GI ES e IC VI, domiciliati in Ro- 1562 1 ma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappre- sentati e difesi, giusta delega a margine del controricorso, dall'avvocato Antonio Marco Di Somma;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avellino del 9 novembre 1999, depositata il 20 marzo 2000, numero 487, r.g. 3484/91; Udita la relazione svolta nell'udienza del 2 aprile 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Pasquale Litterio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso al pretore di Marano di Napoli, GI ES e IC VI, dipendenti del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, convennero in giudizio quest'ultimo chiedendone la condanna al pagamento in loro favore degli emolumenti relativi all'istituto del "forfait di straordina- rio" in sessanta ore mensili, costituito con accordo azien- dale dell'anno 1962. Il pretore rigettò la domanda con pro- nuncia confermata in appello dal tribunale di Napoli, rile- vandosi che l'indennità di cui sopra doveva ritenersi ini- zialmente prevista per la categoria degli impiegati ammini- strativi ed estesa nel 1975 ad altre tra le quali non rien- travano quelli addetti al movimento, quali erano i due lavo- ratori richiedenti esercenti le mansioni di "capilinea". La decisione di secondo grado venne cassata da questa Corte, 2 per essersi rilevato che la conclusione raggiunta in punto di ambito di applicabilità della disposizione contrattuale non era sorretta da una adeguata motivazione tanto da po- - tersi qualificare come "apodittica" con la sentenza numero 5533 del 1991, con rinvio al tribunale di Avellino, che, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha riconosciuto il dirit- to del GI e del IC al riconoscimento del beneficio in questione. Della sentenza viene chiesta la cassazione dal Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli con ricorso sostenuto da un mo- tivo. Gli intimati resistono con controricorso. Motivi della decisione: Con l'unica ragione di censura denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti del codice civile, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto con riferimento alla interpretazione della disposizione con- tenuta nell'accordo aziendale del 1° novembre 1962 il Con- - sorzio ricorrente deduce che erroneamente il tribunale si è limitato alla formulazione letterale della sola prima parte della clausola in questione, a termini della quale suoi de- stinatari erano tutti i dipendenti della azienda, omettendo però di considerare che con essa non fu istituita una nuova indennità ma si intese semplicemente aumentare l'entità di un compenso già in essere per alcune categorie di impiegati, restando gli altri estranei anche alla successiva previsio- come implicitamente comprovato dal secondo periodo della ne, 3 stessa clausola e confermato da documenti provenienti dalla direzione della azienda circa l'ambito di operatività del beneficio. La critica è infondata. Al proposito deve premettersi che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condi- vide, che l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legitti- mità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di erme- neutica contrattuale e della sussistenza di una motivazione coerente e logica (per tutte, e tra le più recenti, Cass., 29 settembre 2000, n. 12911). Ne consegue che il controllo della Corte sulla sentenza denunciata, che abbia posto a base della sua decisione la interpretazione di clausole contenute nella contrattazione collettiva di lavoro deve esaurirsi nell'accertare se la motivazione della stessa risponda ai criteri appena enunciati, senza che nella ipotesi in cui - non si riscontrino vizi di illogicità e di insufficienza di opzione (come invece richiesto dal procuratore generale nella odierna requisitoria) sia concesso di optare per una soluzione diversa rispetto a quella raggiunta dal giudice del merito che non abbia ritenuto di doversi conformare ad altre, che, eventualmente di segno esattamente contrario, essendo anche esse immuni da vizi, abbiano positivamente su- perato il controllo della loro legittimità. 4 Orbene, deve osservarsi che nella specie la sentenza impu- gnata è esente da errori che possano legittimarne la cassa- zione. E infatti, il tribunale di Avellino, rigorosamente attenendosi allo schema delineato nella sentenza con la qua- le questa Corte cassò la sentenza del tribunale di Napoli. disponendo il rinvio della causa ad altro giudice di appel- lo, ha sottoposto a indagine ermeneutica il contenuto delle disposizioni in materia di "straordinario forfettizzato" vi- genti per i dipendenti del Consorzio dei Trasporti Pubblici di Napoli e ha osservato che la letterale formulazione della "decisione" del direttore della azienda in data 1° novembre 1962 era inequivoca nel senso che il relativo compenso do- vesse essere corrisposto "indistintamente a tutti i funzio- nari ed impiegati .", conformandosi quindi la risoluzione al testo della prima parte della clausola contrattuale, do- vendo la stessa plausibilmente interpretarsi nel senso di un intento del datore di lavoro di generalizzare la disciplina della retribuzione del lavoro straordinario con riferimento a tutti i dipendenti, pur conservando a coloro che già gode- vano di una precedente previsione il trattamento in antece- denza pattuito da aggiungersi a quello introdotto, dal quale, peraltro, non potevano andare esclusi gli altri che prima di esso non godevano. Nè, sempre secondo la ricostruzione ope- rata dal giudice di rinvio, in senso diverso poteva deporre l'accordo sindacale del 7 febbraio 1975, al quale non erano interessati gli impiegati del ruolo tecnico, nulla autoriz- zando a ritenere che, in forza di esso, questi non fossero 50 destinatari della precedente indiscriminata previsione. D'altra parte, con il motivo di ricorso il Consorzio propo- nente si limita a contrapporre una sua personale interpreta- zione al contenuto delle previsioni pattizie secondo una lettura delle stesse che, benchè non arbitraria e anzi con- fortata da precedenti pronuncie di giudici di merito e di questa stessa Corte, non è tale da minare la logicità di quella adottata dal giudice di merito. Del ricorso si impone perciò il rigetto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma il 2 aprile 2001. Il consigliere estensore Il presidente Иністики Учене Viilia. Mini Imer. I MM D A , S O S L A 0 L T 1 3 O , . 3 B A T 5 I S R E D . P A ' S A N L I T L N S 3 E O G 7 D - P O I 8 S M - A I 1 N D E 1 A E S 12610.2001. D , 2001. I E O E A G R T T G N O S I E E T S L T G I E E R R I A L D L O E D 1 06