Sentenza 6 marzo 1998
Massime • 1
L'affermazione, da parte del condannato, della propria innocenza non è di ostacolo alla concessione di benefici penitenziari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/1998, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Santo BELFIORE Presidente del 28/10/1997
1. Dott. Edoardo FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. " Camillo LOSANA " N.1452
3. " Paolo BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni SI " N.26903/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano;
2) LL ON, n. 22/01/1976 a Rho
avverso la sentenza in data 10.4.1997 della Corte d'Assise di Appello di Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco IADECOLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi
Udito il difensore, Avv. Pietro NOCITA, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. e l'accoglimento di quello proposto dalla difesa dell'imputato
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30.9.1996 la Corte d'Assise di Milano condannava LL ON ad anni 24 di reclusione, oltre pene accessorie, quale responsabile di omicidio del nonno materno PP LO, in concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 577 n. 1 C.P.. Su gravame dell'immutato la Corte d'Assise di Appello, ritenuta la prevalenza delle attenuanti, riduceva la pena ad anni 16 di reclusione, confermando nel resto.
La Corte di secondo grado rilevava anzitutto che il LL aveva confessato di avere aggredito con pugni e calci il congiunto ottantaduenne, presso il quale si era recato per chiedergli la somma di lire 50.000, da utilizzare per trascorrere la serata e le giornate successive con amici e con la ragazza. Il nonno, a suo dire, si era alterato, alzando la voce, dandogli una spinta e chiamandolo "vagabondo" (forse insospettito da un ammanco di denaro in precedenza verificatosi nell'abitazione, sottrazione di cui l'imputato si confessava autore). Ne era seguita una incontrollata reazione protrattasi per circa 4 o 5 minuti nel Corso della quale il vecchio s i era debolmente difeso, era Caduto a terra e aveva cominciato a perdere sangue. A quel punto il nipote si era allontanato, lasciando la corta aperta. Ai gemiti del PP alcuni vicini avevano tentato di soccorrerlo, ma egli era deceduto dopo qualche ora in ospedale per uno scompenso circolatorio dovuto a progressiva anemia ed insufficienza respiratoria conseguenti a raccolte ecchimotiche in più parti del corpo e, principalmente, ad emorragie esterne e interne dal naso e da una frattura alla gabbia toracica con versamento di circa 500 c.c. di sangue nella cavità pleurica destra. Tanto premesso, i giudici di secondo grado rilevavano che le lesioni cagionate (fratture di un braccio e di alcune costole con interessamento degli organi interni, colpi al volto con epistassi, frattura dell'osso ioide) risultavano non solo idonee a cagionare la morte di una persona di età assai avanzata, ma tali da consentire l'ex ante" la previsione dell'evento anche da carte di un soggetto di limitata intelligenza. Ritenevano quindi che l'imputato, nel porre in essere, con ferma determinazione e con azione protrattasi ininterrottamente per un tempo apprezzabile, il pestaggio avesse previsto ed accettato il rischio di cagionare lesioni mortali. Veniva perciò ravvisato il dolo dell'omicidio volontario, e non già il mero intento di cagionare lesioni, conseguentemente escludendo la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale, prospettata dall'appellante.
Quanto all'imputabilità, le perizie di parte e d'ufficio, secondo il giudice d'appello, hanno evidenziato soltanto un modesto "deficit" intellettivo e una difficoltà nel controllare le risposte emotive di fronte a stimoli anche di scarso peso, in soggetto occasionalmente dedito a stupefacenti (hashish e cocaina). Siffatta reattività non viene ritenuta tale da configurare uno stato patologico incidente sulla capacità di intendere e di volere, e lo stesso consulente tecnico dell'imputato ne definisce la personalità come "di frontiera" ("border line") senza indicare alcuno specifico disturbo mentale ne' precedenti fatti morbosi che giustifichino l'esistenza di una infermità psichica, e non di una mera anomalia del carattere. Viene quindi esclusa la configurabilità del vizio parziale di mente.
Quanto alla comparazione fra circostanze, la giovanissima età dell'imputato, la confessione resa, il comportamento processuale e il ravvedimento dimostrato sono stati ritenuti positivi e significativi elementi, tali da giustificare un giudizio di prevalenza delle attenuanti. La pena base è stata fissata in anni 22 di reclusione e ridotta ad anni 16 ai sensi dell'art. 62 bis C.P., in misura quindi lievemente superiore al minimo edittale in considerazione, da un lato, della ridotta intensità del dolo, dall'altro della gravità del fatto e del banale movente.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale, denunciando violazione dell'art. 69 C.P. in quanto le circostanze e le valutazioni relative alla persona del colpevole che hanno giustificato la concessione delle attenuanti generiche sarebbero state illegittimamente considerate anche ai fini del giudizio di comparazione e sarebbero stati comunque trascurati rilevanti elementi di giudizio, come il comportamento del soggetto prima del delitto (sottrazione di una consistente somma), valutando invece favorevolmente il dichiarato pentimento, non accompagnato da alcuna effettiva e concreta prova di ravvedimento.
Ha proposto ricorso per cassazione anche la difesa dell'imputato, denunciando:
1) violazione degli artt. 43, 575 e 584 poiché l'esistenza del dolo eventuale è ricavata unicamente dalla obbiettiva pericolosità della condotta lesiva in base ad una presunzione inaccettabile. I giudici di merito avrebbero dovuto analizzare congiuntamente, secondo massime di esperienza, le modalità della condotta e la causale del delitto. Quest'ultimo elemento sarebbe stato trascurato pur emergendo dalle dichiarazioni confessorie del LL e dal suo stesso comportamento successivo all'azione criminosa. Il fatto risulta posto in essere in un improvviso impeto d'ira e immediatamente interrotto alla vista del sangue;
la porta dell'appartamento della vittima venne lasciata aperta, consentendo agevole accesso ai soccorritori. La desistenza e la fuga del soggetto attivo al momento in cui si rese conto delle possibili conseguenze letali della propria azione dovrebbero ritenersi dimostrative dell'assenza della volontà di uccidere;
il fatto sarebbe stato posto in essere in un momentaneo "raptus" senza alcuna previsione ne' accettazione dell'evento mortale, al solo fine di percuotere o di ledere, configurando perciò omicidio preterintenzionale.
2) Violazione dell'art. 89 C.P., in quanto la reattività emotiva del soggetto sarebbe manifestazione di uno stato patologico, come dimostrato dal consulente della difesa.
3) Violazione degli artt. 65 e 133 C.P., in quanto la valutazione da tali norme prevista dovrebbe, alla luce dei principi costituzionali della responsabilità personale e della funzione rieducativa della pena, avere preminente riguardo all'intensità del dolo (nel caso di specie, come riconosciuto in sentenza, minima) ed alla condotta susseguente al reato (dimostrativa di ravvedimento), elementi che avrebbero giustificato l'applicazione del minimo edittale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'imputato non è fondato. Invero:
1) L'accertamento del dolo, in quanto relativo alla interiorità intellettuale e volitiva del soggetto, deve necessariamente basarsi sull'esame di tutte le circostanze esteriori che in qualche modo possano esprimere o riflettere l'atteggiamento psicologico dell'agente; unicamente da queste è lenito desumere l'esistenza o meno di una rappresentazione e volizione del fatto sulla base delle comuni regole di esperienza, procedendo ad una estensione analogica al caso concreto dell"id quod plerumque accidit", sempre che una deviazione da esso non sia ragionevolmente desumibile dalle stesse circostanze prese in esame (Cass., Sez. I, 25.11.1986, Catalano). Soltanto quando l'indagine sulle circostanze estrinseche ed obbiettive, inerenti essenzialmente al fatto nel suo reale svolgimento ed alle modalità esecutive di esso, non consenta un sicuro giudizio è necessario, in via del tutto sussidiaria e integrativa, l'esame del movente ispiratore del delitto, sempre ché verificabile e aderente alla dinamica dell'accaduto ed ai comportamenti del soggetto attivo e della vittima (cfr., in tema di dolo eventuale, Cass., Sez. II, 26.4.1993, P.M. e Tonsig;
"contra", per una maggiore rilevanza attribuita alla causale nell'accertamento del dolo indiretto, Cass., Sez. I, 29.6.1984, Albergo). Come si è visto la motivazione dei giudici di appello sul punto è basata sulla durata non trascurabile dell'aggressione, sulla violenza e la ripetizione dei colpi (dimostrate dalla natura ed entità delle lesioni obbiettivamente riscontrate) e sulla assai ridotta capacità di reazione e di sopravvivenza ai traumi da parte di un soggetto ultraottantenne, ben evidente per chiunque. Da tali elementi sono state correttamente, desunte la rappresentazione, come conseguenza concretamente possibile del comportamento posto in essere, dell'evento letale e l'accettazione del rischio che esso si verificasse, ravvisando perciò il dolo eventuale ed escludendo la preterintenzionalità del delitto, che non può ritenersi quando tra l'azione dell'imputato e l'evento sussista un rapporto di consequenzialità ordinaria e normale in relazione al mezzo adoperato ed alle modalità della condotta (Cass., Sez. I, 21.10, 1981, Primerino). Con tale conclusione non contrastano il movente e il dolo d'impeto, compatibile con il dolo eventuale in quanto la previsione ed accettazione della concreta possibilità di un evento non richiedono un intervallo di riflessione tra deliberazione ed esecuzione del reato (cfr. Cass., Sez. I, 16.5.1985, Fadda), ne' l'allontanamento del soggetto attivo dalla scena del delitto dopo avere cagionato le lesioni mortali, anche se dovuto a resipiscenza o pentimento, non influendo tale circostanza sulla configurabilità del dolo in ordine agli atti già compiuti.
2) Il concetto di infermità mentale recepito dal codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia di mente;
nella categoria dell'infermità possono quindi rientrare anche disturbi non dipendenti da uno stato propriamente morboso come le nevrosi e le psicopatie (che si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, differenziandosi dallo stato di normalità per quantità, e non per qualità delle manifestazioni) ove raggiungano un elevato grado di intensità e si strutturino in forme più complesse;
in tal caso, ai fini della esclusione o della riduzione dell'imputabilità, occorre peraltro stabilire se esista un rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa (Cass., Sez. III, 16.4.1997, P.M. in proc. Chiatti), tenendo presente, ove il disturbo si traduca in accentuata emotività, che questa è, per espressa previsione legislativa (art. 90 C.P.), di regola irrilevante e solo eccezionalmente influente ove costituisca il sintomo di una più complessa situazione di squilibrio atta a perturbare o attenuare le capacità intellettive e volitive nei termini prima precisati (cfr. Cass., Sez. I, 1.2.1991, Fornaro;
13.5.1993, Zannoni). Il ricorso si limita ad affermare genericamente la rilevanza patologica della reattività emotiva riscontrata nel LL, e non deduce quindi elementi idonei a sostenere una riduzione dell'imputabilità.
3) La determinazione dell'entità della pena e della riduzione ex art. 62 bis C.P. non è in contrasto con i preminenti valori costituzionali della personalità della responsabilità e della finalità rieducativa della sanzione penale, avendo la sentenza impugnata bilanciato con incensurabile apprezzamento, logicamente motivato come riconosciuto dallo stesso ricorrente, gli elementi favorevoli con il dato, fortemente incidente in senso opposto nello stesso ambito di valutazione, costituito dal riprovevole movente, manifestamente sproporzionato alla gravità del fatto posto in essere ai danni di un congiunto indifeso.
Infondato è anche il contrapposto gravame del P.M. sul punto, poiché la regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli atti, non è ritenuto assorbente rispetto agli altri ed influisce su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini e conseguenze, come il riconoscimento di una circostanza, il giudizio di bilanciamento con altre di segno opposto e la determinazione della pena, senza violare il principio del "ne bis in idem" sostanziale (cfr. Cass., Sez. I, 23.4.1990, Esposito;
20.9.1994, P.M. e Licata;
Sez. VI 2.11.1997 Di Maso). Legittima è quindi l'utilizzazione (non esclusiva) da parte dei giudici di appello degli elementi giustificativi delle attenuanti generiche nel giudizio di comparazione e nella graduazione della pena. Quanto alla doglianza riguardante la dubbia sincerità e lo scarso significato della "dichiarazione formale e spontanea" dell'imputato, interpretata in sentenza come segno sicuro di autentico pentimento, trattasi di questione di fatto non valutabile in sede di legittimità. I ricorsi vanno perciò respinti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso del Procuratore Generale e quello di LL ON, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1998