Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2014, n. 15163
CASS
Sentenza 20 marzo 2014

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Massime1

In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto a recarsi in un comune limitrofo per un colloquio con il proprio difensore).

Commentario1

  • 1Sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, diritto di difesa, allontanamentoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2014, n. 15163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15163
Data del deposito : 20 marzo 2014

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