Sentenza 20 marzo 2014
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, ma non anche al fine di soddisfare esigenze correlate all'esercizio del diritto di difesa e suscettibili di essere tutelate in forme alternative compatibili con i limiti imposti dal provvedimento in corso di esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato il sottoposto a recarsi in un comune limitrofo per un colloquio con il proprio difensore).
Commentario • 1
- 1. Sorveglianza speciale, obbligo di soggiorno, diritto di difesa, allontanamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 dicembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2014, n. 15163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15163 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 20/03/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 555
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 23075/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
2. Procuratore della Repubblica di LE - D.D.A.;
avverso ordinanza in data 06/05/2013 del Tribunale di Agrigento nei confronti di:
2. PU GI, nato a [...] il [...];
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
lette le richieste del Procuratore Generale in Sede (sost. P.G. Dott. Gaeta Pietro), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accogliendo l'istanza del difensore di fiducia di RO GI, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Porto Empedocle. Il Tribunale di Agrigento - Sezione misure di prevenzione con ordinanza del 6.5.2013 ha autorizzato il RO ad allontanarsi, quello stesso giorno (ore 16.00), dal Comune di soggiorno obbligato per recarsi ad Agrigento, presso lo studio del legale, per ragioni legate all'esercizio del diritto di difesa connesso a un decreto di prevenzione patrimoniale emesso nei suoi confronti e parzialmente riformato dalla Corte di Appello di LE. Autorizzazione che i giudici di Agrigento hanno ritenuto di concedere ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 12 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) in base alla rilevanza costituzionale dell'interesse (diritto di difesa) addotto dal RO a sostegno della sua istanza.
2. Il Procuratore della Repubblica-D.D.A. di LE ha impugnato per cassazione il descritto provvedimento autorizzativo, denunciando erronea applicazione del citato D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 12. Il Tribunale, disattendendo il parere contrario espresso sull'istanza del RO dal p.m. (evidenziante l'assenza dei presupposti per consentire il temporaneo allontanamento del prevenuto dal Comune di soggiorno coatto, ben potendo l'addotto colloquio difensivo svolgersi presso l'abitazione del RO, agevolmente raggiungibile dal difensore, stante la brevissima distanza esistente tra Porto Empedocle e Agrigento), ha eluso - osserva il ricorrente - l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 12, quale delineato da stabile indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità mutuato dalla ridetta disposizione normativa. L'allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato di un sorvegliato speciale è consentito, infatti, soltanto quando sussistano gravi e comprovate ragioni di salute dell'interessato ovvero suoi gravi e comprovati motivi di famiglia. I parametri definiti dalla norma non consentono surrettizie applicazioni estensive o analogiche.
3. Il ricorso è fondato e l'impugnata ordinanza deve essere annullata.
3.1. Annullamento da disporsi senza ultroneo e inefficace rinvio al giudice a quo, attesa l'ormai avvenuta esecuzione (il 6.5.2013) dell'invalido provvedimento autorizzativo. Evenienza, quest'ultima, che - merita aggiungere - non elide l'attualità e la specifica concretezza dell'interesse impugnatorio del pubblico ministero anche in virtù delle "attribuzioni" sue proprie di garante della corretta applicazione della legge e dei diritti dello Stato (art. 73 O.G., D.Lgs. 20.2.2006 n. 106, art. 1).
3.2. Come puntualmente osserva nelle sue conclusioni scritte il P.G. presso questa Corte, è necessario ribadire che i canoni referenziali dell'autorizzazione a un soggiornante obbligato ad allontanarsi dal Comune di residenza coatta assumono connotati di stretta interpretazione, insuscettibili di applicazione analogica od estensiva.
In vero l'ordinanza del Tribunale di Agrigento si è fondata su una sommaria e fuorviante lettura della più esauriente decisione di questa S.C. (Sez. 1, 23.6.2010 n. 27576, Landonio, rv. 247675) in tema di D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 12 o, più esattamente, della L. n. 1423 del 1956, art. 7 bis (omologo antecedente normativo),
travisandone gli enunciati in punto di individuazione dei "gravi e comprovati motivi di salute", estesi dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 12 ai "gravi e comprovati motivi di famiglia" dell'interessato
(recependo in tal senso il legislatore l'esegesi della giurisprudenza di legittimità), giustificanti l'autorizzazione a un transitorio allontanamento dal luogo di residenza obbligata (negli stessi termini, in precedenza: Sez. 1, 21.11.2003 n. 46935, P.M. in proc. Zeno, rv. 227315).
L'indicata decisione Landonio di questa Corte ha chiarito, da un lato, come il rigoroso limite normativo posto (prima del D.Lgs. n. 159 del 2011) alla natura meramente "sanitaria" delle ragioni legittimanti il permesso di allontanamento momentaneo si coniugasse ad esigenze di integrità sanitaria dell'individuo correlate anche ad "irrinunciabili aspetti della sua salute psicofisica", donde il loro possibile correlarsi anche a "contingenti e gravi ragioni familiari", quali corollario delle primarie esigenze di integrità fisica e psichica dell'interessato. Ma la stessa decisione, d'altro lato, ha del pari precisato, anche con il conforto di pronunce del giudice delle leggi (Corte Costituzionale nn. 722/1988, 309/2003), che la limitazione di altri diritti di rango costituzionale diversi da quello alla salute (e alla contingente tutela di strette relazioni familiari) non è irragionevole, costituendo "una scelta del legislatore esercitata nell'ambito di opzioni riservate alla sua discrezionalità e non ingiustificata", a fronte della prevalenza riconosciuta alle ragioni costituzionali di segno collettivo rappresentate dalla prevenzione di attività criminose sottese alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Ne discende in tutta evidenza, allora, che in alcun modo il diritto di difesa del RO, di cui il Tribunale di Agrigento ha inteso assicurare l'esercizio (senza sottacere l'additiva omessa analisi di un suo possibile soddisfacimento con idonee forme alternative, quale la semplice visita del difensore nel vicino domicilio del sorvegliato speciale), può essere sussunto nella rigorosa e inderogabile previsione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 12, ovvero legittimare l'analogico ampliamento della sua latitudine applicativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014