Sentenza 15 giugno 2012
Massime • 1
In tema di tentativo di estorsione, nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano esercitate a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell'estorsore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non dà luogo, di per sé, ad una pluralità di reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2012, n. 24541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24541 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 15/06/2012
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 1529
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 49422/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 21/6/2011 della Corte d'appello idi Catania, 1^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/6/2011, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in data 23/12/2009, che aveva condannato IC SA alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di estorsione tentata continuata.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in rito e nel merito, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancata assunzione di una prova decisiva. Quanto al primo profilo, si duole che la Corte d'Appello abbia rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle acquisizioni relative all'esame del perito e ripropone l'eccezione di nullità per violazione del diritto all'assistenza dell'imputato poiché la difesa, nell'effettuare il controesame del perito non aveva potuto avvalersi dell'ausilio del nuovo consulente di parte. Quanto al secondo profilo, si duole del rigetto dell'stanza di rinnovazione parziale del dibattimento per effettuare il confronto fra l'imputato e la parte offesa.
3.2 Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione. Al riguardo si duole che non risulta agli atti che il IC fosse l'unico utilizzatore delle tre schede telefoniche utilizzate per le tre telefonate estorsive. Eccepisce, inoltre, che le conclusioni del perito fonico non sono affidabili in quanto dedotte da un "segnale vocale" che aveva caratteristiche inferiori al minimo richiesto.
3.3 Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 81 c.p., eccependo che ogni telefonata costituiva un frammento di un'azione a carattere unitario, integrante un unico tentativo di estorsione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso risulta destituito di fondamento per entrambe i profili dedotti. Per quanto riguarda l'eccezione di violazione del diritto dell'imputato all'assistenza tecnica, valgono le considerazioni già svolte dalla Corte territoriale, che ha rilevato che nessuna violazione si è verificata in quanto all'udienza del 28/6/2006, fissata per l'esame del perito era presente il nuovo consulente di parte dell'imputato, il quale, peraltro è stato ritualmente esaminato all'udienza del 8/7/2009. Per quanto riguarda il secondo profilo, la Corte territoriale, in conformità a quanto deciso dal giudice di prime cure, ha espressamente considerato del tutto irrilevante il mezzo istruttorio richiesto, ne' il ricorrente è stato in grado di indicare circostanze realmente decisive.
3. Per quanto riguarda il secondo motivo, le censure, in punto di accertamento della responsabilità sono inammissibili in quanto postulano, al di là dei vizi formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di risultanze processuali già esaurientemente e coerentemente esaminate dalla sentenza impugnata nella operata ricostruzione dei fatti e nella puntuale indicazione degli elementi confermativi dell'accusa formulata e risultano destituite di fondamento. È il caso di aggiungere che la sentenza di secondo grado va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, pronunciata in prime cure, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato, in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza del pieno coinvolgimento dell'imputato nella commissione del reato ritenuto a suo carico.
4. Per quanto riguarda il terzo motivo, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di tentativo di estorsione, nell'ipotesi in cui la violenza o la minaccia sia esercitata in forma mediata, a mezzo del telefono, il ripetersi delle telefonate minatorie da parte dell'estorsore per costringere la vittima a consegnargli il danaro ingiustamente richiesto non da luogo, di per sè, ad una pluralità di reati, occorrendo prima accertare se ci si trovi in presenza di una azione unica o meno, e ciò alla stregua del duplice criterio:
finalistico e temporale. Azione unica, infatti, non equivale ad atto unico, ben potendo la stessa essere composta da una molteplicità di "atti" che, in quanto diretti al conseguimento di un unico risultato, altro non sono che un frammento dell'azione, una modalità esecutiva della condotta delittuosa. L'unicità del fine a sua volta non basta per imprimere all'azione un carattere unitario essendo necessaria, la così detta contestualità, vale a dire l'immediato succedersi dei singoli atti, sì da rendere l'azione unica. Ne consegue che, in caso di estorsione tentata, i diversi conati posti in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonomi tentativi di reato, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerati in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiono dotati di una propria completa individualità. Mentre si ha un solo tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi, alla stregua dei criteri sopra enunciati, costituiscono singoli momenti di un'unica azione.
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2070 del 10/11/1994 Ud. (dep. 28/02/1995) Rv. 200554; Sez. 2, Sentenza n. 27314 del 05/06/2003 Ud. (dep. 25/06/2003 ) Rv. 225174).
Nel caso di specie la motivazione della Corte territoriale, che ha ritenuto la continuazione, è inconferente dai momento che la sentenza di primo grado non ha applicato alcun aumento di pena per la continuazione, anzi ha determinato la pena base applicando la fascia media della riduzione prevista per il delitto tentato. Di qui l'inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto, seppure enunziata, la continuazione non è stata - di fatto - applicata.
5. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012