Sentenza 27 ottobre 2006
Massime • 1
La prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, è sempre collegata al decorso del termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2006, n. 37442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37442 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/10/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3151
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 004110/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OT IA, N. IL 12/03/1957;
avverso ORDINANZA del 30/09/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata per estinzione delle pene pecuniarie.
OSSERVA
1. La corte di appello di Milano, con sentenza del 21 giugno 1994, divenuta irrevocabile il 25 gennaio 1995, condannava OT IA alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e di Euro 20.658,00 di multa.
Con l'ordinanza qui impugnata (che è del 30 settembre 2005), la stessa corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria irrogata al TI per avvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 3 e art. 676 c.p.p., osservando: 1) che il termine di prescrizione della pena pecuniaria non poteva essere inferiore a dieci anni a norma dell'art. 172 c.p., commi 1 e 3 e decorreva in ogni caso dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna (e cioè dal 25 gennaio 1995); e 2) che, essendo stata espiata la pena detentiva della reclusione, non poteva più verificarsi l'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TI a mezzo del suo difensore, il quale lamenta, sotto il profilo della inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione: 1) che l'art. 172 c.p., comma 3 rinvia al comma 1 dello stesso articolo, che disciplina la determinazione dello spatium temporis necessario al compimento della prescrizione della pena della reclusione, che è pari al doppio della pena inflitta e non può essere in ogni caso inferiore a dieci anni, e non anche i limiti, minimo e massimo, da essa contemplati per la pena detentiva;
2) che l'idea che non possa darsi effetto estintivo alla pena pecuniaria quando si accompagna a una pena detentiva già espiata costituiva un criterium decidendi in aperto contrasto con l'elencazione, da ritenersi tassativa, delle cause impeditive del beneficio di cui all'art. 172 c.p., u.c. (recidiva, dichiarazione di abitualità a delinquere, ecc.).
2. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata cita una decisione di questa Corte come precedente specifico della decisione adottata. Si tratta della sentenza n. 1605 del 25 maggio 1998 emessa dalla terza sezione della Corte di Cassazione nel procedimento a carico di RI L. (RV211345, pubblicata in Riv. pen., 1999, p. 197), in cui si afferma che "ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, ove siano state inflitte congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, la possibilità di prescrizione della seconda è collegata soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. Pertanto la pena dell'ammenda si prescrive se è prescritta la pena congiunta dell'arresto e, viceversa, non si può ritenere prescritta qualora l'esecuzione della pena dell'arresto sia iniziata nel termine previsto".
Ciò premesso, si osserva.
L'art. 172 c.p., sotto la rubrica "estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo", considera espressamente nel comma 3 l'ipotesi in cui "congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa", stabilendo che "per l'estinzione dell'una o dell'altra pena, si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione". Un'identica previsione è contenuta nel successivo art. 173 c.p., che, sotto la rubrica "estinzione dette pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo", considera nel secondo comma l'ipotesi in cui "congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda", disponendo che "per l'estinzione dell'una o dell'altra pena, si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto".
Dal combinato disposto di queste due norme risulta che la vicenda estintiva della pena pecuniaria (multa o ammenda) è strettamente legata alla vicenda estintiva della pena detentiva (reclusione o arresto). Peraltro, avuto riguardo al riferimento contenuto nelle due norme al "decorso del tempo" o "del termine" stabilito per la pena detentiva, emerge altresì che una volta estinta la pena detentiva, si estingue anche quella pecuniaria e che fino a quando la pena detentiva non si è estinta, non si estingue neppure la pena pecuniaria. Come dire che le due pene, detentiva e pecuniaria, sono legate a uno stesso destino (simul stabunt, simul cadent). Sennonché, è di tutta evidenza che le due norme non disciplinano l'ipotesi in cui la pena detentiva sia stata interamente espiata (per esempio, sotto forma di carcerazione preventiva) e non possa quindi prescriversi. Affermare, come fa la corte territoriale milanese, che in questo caso la pena pecuniaria non possa più prescriversi è a dir poco azzardato.
La stessa decisione della cassazione richiamata nell'ordinanza ha cura di precisare in un passaggio che "la prescrizione della pena pecuniaria è influenzata... dal decorso del termine stabilito per l'arresto e non viceversa: così come è evidente che la pena pecuniaria non può prescriversi quando sia in corso di esecuzione la pena detentiva, ma ben può prescriversi allorché la pena detentiva sia estinta o comunque sia stata espiata. In altri termini, le più volte richiamate disposizioni dell'art. 172, comma 3 e art. 173, comma 2 hanno stabilito per le pene pecuniarie un decorso più ampio e collegato al decorso della pena detentiva, allorché esse siano state inflitte congiuntamente a quella detentiva, e non da sole (ipotesi nella quale la pena solo pecuniaria si prescrive nei termini rispettivamente stabiliti per la multa e l'ammenda, decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza)".
Una volta espiata la pena detentiva non ancora prescritta, come nel caso di cui trattasi, possono delinearsi due alternative, come osserva acutamente il PG nella sua requisitoria scritta: o si ritiene che la decorrenza del termine di prescrizione della pena pecuniaria cominci a decorrere dalla cessazione dell'espiazione della pena detentiva, il che però varrebbe a configurare l'espiazione della pena detentiva come una causa interruttiva (in malam partem) della prescrizione della pena pecuniaria e nel codice non c'è traccia di una causa del genere;
oppure si deve prendere atto che, una volta espiata la pena detentiva, i destini della pena detentiva e della pena pecuniaria si dividono e le vicende della pena pecuniaria riprenderanno ad essere disciplinate nei termini specificamente previsti per ciascuna di esse (dieci anni se si tratta di multa, con decorrenza dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile:
art. 172, commi 2 e 4; cinque anni se si tratta di ammenda con la stessa decorrenza: art. 173, commi 1 e 3).
Questa seconda soluzione sembra la più rispondente alla ratio della disciplina dell'estinzione della pena pecuniaria congiunta a una pena detentiva per decorso del tempo quando la pena detentiva sia stata interamente eseguita ed espiata.
Nel caso in esame, la pena della multa inflitta al TI è estinta, essendo decorsi i dieci anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna (25 gennaio 1995). L'ordinanza impugnata deve essere perciò annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinta per prescrizione la pena pecuniaria inflitta.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2006