Sentenza 14 giugno 2002
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- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/10/2006 n° 22216Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8510 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
I A 1 3 E O 1 N IV . я IO T N A с Z 6 R A 8 T - R и IS -4 T IN S 6 I 085 1 0/0 2 2 M G . E M R . R A P . O A D T Oggetto REPUBBLIC D T L Immigrazione. A E E T : D inorenne straniero N IA I presente in Italia. E S R IN S N E Autorizzazione E E T all'ingresso o alla S A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE permanenza del familiare, in deroga alla normativa generale. SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.26167/01 Presidente Dott. Giovanni Losavio Dott. Giuseppe Vito A Magno Cons. Rel. Consigliere Cron..23523 Dott. Francesco Felicetti Rep. 1756 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Onofrio Fittipaldi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da: per diritti € 3.10 14GIU.2002 IM DM e IM IR, elettivamente IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE domiciliati in Roma, viale Angelico, n.57, presso UFFICIO COPIE Richiesta copia studio FR ZA, che li rappresenta el'avvocato dal Sig. DNN difende giusta procura speciale in calce al ricorso per diritti € 36 il 14 GLU, 2002 - ricorrenti IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Procura Generale della Repubblica lapresso Corte dal Sig. --བད-- per diritti € 36 d'Appello di Ancona;
Procura della Repubblica presso il 14-GIU,2002 Tribunale per i minorenni di Ancona IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimate - UFFICIO COPIE Corte Richiesta copia studio R.G.A.D. della avversO il decreto n. 23/2001 dal Sig. d'Appello di Ancona depositato il 25.6.2001. per diritti € 36 il14 GIU 2002 749 IL CANCELLIERE 1 2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio dal Sig. D.AMATI udienza del 5/04/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito per diritti €3.10 Antonio Magno;
il11 17.06.02 IL CANCELLIERE Udito iĮ P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rigetto del ricorso. Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per diritti € 3.10 1117.06.02 Con decreto n.284/01, in data 22.2.2001, il tribunale IL CANCELLIERE per i minorenni di Ancona, accogliendo il ricorso proposto da IM DM e IM IR, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE genitori dei minorenni IM NI e DI, tutti di Richiesta copia studio dal Sig. AKSA nazionalità albanese, li autorizzò, in deroga alle per diritti €3.10 17.06.02 disposizioni generali delle leggi sull'immigrazione, a IL CANCELLIERE rimanere nel territorio nazionale per tre anni, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, D.Lgs. 25.7.1998, n.286, per gravi motivi connessi allo sviluppo psico- fisico ed alle condizioni di salute dei minori. Il dellaprocuratore Repubblica presso il suddetto d'appello ditribunale propose reclamo alla corte Ancona avverso tale decreto, chiedendone la revoca, per ritenuta insussistenza dei presupposti legislativi. Con decreto depositato il 25.6.2001, la corte d'appello accolse il reclamo. Secondo 1' 'argomentazione della corte anconetana, l'attuazione delle norme in materia d'immigrazione è sostanzialmente demandata agli organi Я 2 della pubblica amministrazione, con le sole eccezioni rappresentate dai commi terzo e quarto dell'articolo 31 citato, che prevedono l'intervento del tribunale per i minorenni, sia per decidere sulla richiesta di espulsione del minorenne, formulata dal questore, sia per autorizzare l'ingresso ○ la permanenza in Italia del familiare, nel caso particolare contemplato dal terzo comma. Tali norme, di carattere eccezionale perché derogano alla disciplina generale, secondo la corte del merito troverebbero rigorosa applicazione in situazioni di emergenza e di pericolo attuale per il minore, per "gravi motivi", non ravvisabili nel semplice fatto che il minorenne goda in Italia di migliori opportunità di sviluppo psico-fisico, rispetto a quelle del suo paese d'origine, e neppure nella necessità di garantire l'unità del nucleo familiare. Questa, infatti, non sarebbe direttamente minacciata dall'espulsione, giacché la normativa in materia d'immigrazione contiene specifiche disposizioni a salvaguardia del corrispon- dente diritto che, peraltro, non necessariamente deve trovare soddisfazione nel nostro paese. L'interpretazione estensiva della norma in esame condurrebbe, inoltre, ad invertire la regola generale, per cui il bambino segue normalmente la condizione dei 3 genitori, non viceversa, senza che ciò sia giustificato dal principio del superiore interesse del minore, che non consiste in una norma sovraordinata alle altre, bensì costituisce un semplice criterio interpretativo di esse. Avverso tale decreto, IM DM e IM IR propongono ricorso per cassazione, fondato su un solc motivo. La procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Ancona e la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Ancona, intimate, non hanno contraddetto il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è ammissibile, ai sensi dell'articolo 111 da questaCost., come già ritenuto implicitamente corte, che ha giudicato nel merito in casi analoghi (sentenze nn. 3991/2002, 11624/2001). L'autorizzazione prevista dall'articolo 29, terzo comma, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), trasfuso nell'articolo 31 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la stessa materia), concessa dal tribunale per i minorenni con la procedura stabilita -c.p.c. resa applicabile dal dagli articoli 737 e ss., successivo articolo 742bis. r Il provvedimento è quindi reclamabile con ricorso alla (articolo 739), non essendo previsto,corte d'appello nel T.U. cit., un distinto regime d'impugnazione, diversamente dai casi di ricorso al pretore avverso il decreto di espulsione o per la convalida dell'assegna- zione dello straniero ad un centro di assistenza ai quali, pur essendo temporanea, relativamente prescritte (espressamente) le stesse modalità di procedura degli articoli 737 e SS. c.p.c., è previsto il ricorso per cassazione (T.U. n.286/1998, artt. 13, CO. 8 e 9 sostituito dall'articolo 3, D.Lgs.13 aprile- 1999, n.113 13bis, introdotto con l'articolo 4, D.Lgs. ult.cit., e 14, co. 4 e 6). Avverso i provvedimenti camerali della corte d'appello, pronunziati su reclamo contro decreti del tribunale per i minorenni, la giurisprudenza di questa corte ha generalmente escluso l'ammissibilità del ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. (cfr. Cass. nn. 2934/1998, 4222/1996, 4354 e 4644/1993, in tema di esercizio della potestà dei genitori e di affidamento della prole;
Cass. nn. 9657/1994, 8455/1993, diritto di visita;
Cass. nn. 5567/1996, 13157/1995, 7662/1990, per l'adozione internazionale;
Cass. n. 6147/1994, in materia di somministrazione di vaccini;
Cass. n. 11947/1998 - ma, contra, n. 4035/1995 nomina 0 - 5 revoca di curatore speciale), pur con qualche più recente precisazione (Cass. n. 1278/1997 e, specialmen- te, S.U. n.1/2001). Le ragioni essenziali di tale esclusione contemplano la contenziosa di detti provvedimenti natura non "unilaterali", perché fondati sulla (considerati valutazione e miranti alla tutela del solo interesse del minore); 1'inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato ed a produrre, sul piano pratico, effetti irreparabili (perché sempre revocabili e modificabili, ai sensi dell'articolo 742 c.p.c.); quindi, la carenza di decisorietà e definitività che li distingue. La ricorribilità è stata però costantemente ritenuta in altri campi, e per quanto qui interessa in tema di revisione dell'assegno di divorzio (fra le molte, Cass. nn. 412/2000, 4623/1999, 6567/1997, 10852/1994), sul presupposto che il decreto della corte d'appello, recante modifiche in ordine all'affidamento ed al mantenimento della prole di genitori divorziati, ha natura decisoria perché suscettibile di giudicato rebus sic stantibus (Cass. n. 6621/1991). Orbene, nel caso contemplato dall'articolo 31, terzo comma, T.U. n.286/1998, il provvedimento del tribunale per minorenni che autorizza 0l'ingresso la permanenza nel territorio nazionale del familiare del в 6 minorenne, ed il decreto pronunziato dalla corte d'appello in sede di reclamo ex articolo 739 c.p.c., non si limitano a valutare e considerare l'interesse del minorenne quindi non assumono un carattere spiccato di "unilateralità" perché debbono tenere giusto conto, а fronte del diritto del minore di non essere espulso dal territorio nazionale (per il divieto - dall'articolo 19, co.2, posto salvi specifici casi lett. a, stesso T.U.), del diritto all'unità familiare che, pur affievolito da diverse limitazioni (in particolare, da quelle poste nel terzo comma dell'articolo 31), non cessa di rimanere tale e di informare l'intero Titolo IV del T.U., intitolato all'unità familiare e "Diritto appunto con l'endiadi: tutela dei minori". Ora, corretto, logicamente e giuridicamente, familiare non èaffermare che il diritto all'unità vulnerato, in ogni caso di mancata autorizzazione del familiare adulto a restare accanto al figlio minorenne in Italia il(perché ha diritto art.19/2/a - di portarlo con sé all'estero); ma la questione se salvaguardare l'unità del nucleo in Italia o altrove può essere vagliata soltanto nella competente sede di merito, bastando osservare in questa al solo fine di confutare il carattere di "unilateralità" del r 7 provvedimento che tale diritto (comunque limitato) effettivamente esiste, perché riconosciuto dal Legislatore (articolo 28, T.U.); che la sua titolarità è "multipla", in quanto tutti i membri della famiglia ne sono partecipi;
e che le limitazioni legali sono meno incisive allorché il bene dell'unità familiare è considerato dal punto di vista dell'interesse del minore (art. 28, cit., co.3 e art.31, co.3, derogatorio di tutte le altre disposizioni). Il provvedimento in esame riveste, inoltre, i caratteri di decisorietà e definitività, perché non è revocabile ad nutum, secondo la disposizione generica dell'artico- lo 742 c.p.c., ma soltanto nell'ipotesi specificamente prevista dallo stesso articolo 31, terzo comma, ossia "quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore о con la permanenza in Italia". Il decreto quindi suscettibile di passare in giudicato rebus sic stantibus, non altrimenti da quanto ritenuto in ordine ai provvedimenti sull'affidamento ed il mantenimento della prole di genitori divorziati (Cass. n. 6621/1991, già cit.), modificabili solo "qualora sopravvengano giustificati motivi" (articolo 9, legge 1 dicembre 1970, n.898, modif. dall'articolo 8 13, legge 6 marzo 1987, n.74). Infine, l'irreparabilità delle conseguenze lesive dipendenti dal provvedimento è denotata dal fatto che esso consente l'immediata espulsione del familiare dal territorio nazionale;
anche quando, in ipotesi, sussistano “gravi motivi" pertinenti, tra l'altro, alle condizioni di salute del minore, che potrebbe risentire un trauma non altrimenti evitabile. Per le ragioni esposte, il ricorso deve ritenersi ammissibile. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del citato articolo 31, co.3, T.U. n. 286/1998, per avere la corte d'appello di Ancona ritenuto che i gravi motivi cui la legge subordina, nell'ipotesi ivi prevista, l'autorizzazione all'ingres- permanenza del familiare nel territorio So od alla debbano consistere in una situazione di nazionale - emergenza che comporti un pericolo attuale per il minore € la connessa necessità della presenza di un familiare per la di lui cura. Deducono che, essendo la ratio della norma quella di garantire "ad ogni costo" lo sviluppo psico-fisico del bambino, la valutazione dei "gravi motivi", richiesti per la concessione dell'autorizzazione al familiare, deve essere fatta dal giudice con esclusivo riferimento 9 r all'esigenza di evitare provvedimenti (come l'espul- sione dei genitori) che possano influire negativamente su tale sviluppo. Denunziano, pertanto, l'illegittimità del provvedimento impugnato, con cui la corte d'appello revoca l'auto- rizzazione alla permanenza dei ricorrenti in Italia, concessa dal tribunale per i minorenni in base al fatto accertato che la figlia minorenne dei medesimi, di nome NI, frequenta, essendo regolarmente iscritta, la scuola elementare, ove è stata bene accolta e si è inserita con profitto, intrecciando stabili amicizie e vivendo in un clima di serenità familiare. Il tribunale minorile aveva accertato, inoltre, che la piccola era portatrice di una patologia psichica, per cui abbisognava di cure e verifiche semestrali presso la struttura ospedaliera specializzata che l'aveva in carico. Lamentano, quindi, i ricorrenti che la corte d'appello non abbia adeguatamente considerato tale situazione. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. La corte anconetana argomenta a partire dal giusto rilievo che il sistema dell'articolo 31, CO. 3 e 4, prevedendo l'intervento diretto di un giudice (tribuna- le per i minorenni) in luogo della pubblica amministra- zione (questore), costituisce l'unica eccezione in tal 10 senso nell'applicazione delle norme che disciplinano l'immigrazione e la permanenza dei cittadini extra- comunitari nel territorio dello Stato. Un'altra eccezione alla regola generale, parimenti rilevata dalla corte di merito, consiste nel fatto che, mentre di solito è il minore a dover seguire la condizione dei genitori - tanto se essi siano espulsi (per il diritto di portare il figlio con sé, previsto dall'articolo 19, co. 2, lett. a) quanto, al contrario, se chiedano il ricongiungimento (articolo 29, CO. 1, lett. b) - nel caso in esame è il figlio minorenne che, per così dire, "attrae" il familiare adulto;
con tutti i rischi connessi all'eventualità che, dei diritti doverosamente riconosciuti all'infanzia in virtù di specifici trattati internazionali - come, principalmente, la Convenzione O.N.U. del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176, espressamente e ripetutamente richiamata dal T.U. in parola (articoli 28, co.3; 33, 2 (novellato dall'articolo 5, D.Lgs.13 aprile 1999, CO. gli adulti profittino n. 113); 35, co.3, lett. b) per ottenere in modo surrettizio strumentalmente autorizzazioni indebite all'ingresso od alla permanenza nel nostro territorio. Tale preoccupazione, e la conseguente necessità di 11 un'interpretazione rigorosa di questa normativa eccezionale, sono presenti sia nel decreto impugnato sia nelle precedenti sentenze in argomento di questa corte (nn. 3991/2002, 11624/2001), laddove si sottolinea che "le esigenze di tutela del minore comportare la deroga allestraniero (tali da disposizioni dello stesso testo unico, con - in particolare, come nei casi di l'autorizzazione specie - alla permanenza sul territorio italiano dei familiari, pur se nei loro confronti sia stata disposta l'espulsione) siano correlate esclusivamente alla sussistenza di circostanze contingenti ed eccezionali e non possano essere perciò riconosciute in rapporto a situazioni con carattere di normalità e stabilità". Le quali situazioni sarebbero, peraltro, in netto contrasto con la previsione testuale di "un periodo di tempo determinato" e, in definitiva, con la stessa revocabilità dell'autorizzazione per ragioni indipendenti dai "gravi motivi" che la giustificano, dovute piuttosto ad atteggiamenti "incompatibili” del familiare autorizzato. E' pienamente condivisibile, dunque, l'assunto per cui l'autorizzazione non può essere concessa in presenza di situazioni di indeterminabile ○ lunghissima durata, come il compimento dell'intero processo educativo- 12 r formativo del minore, chiaramente esorbitanti dalla lettera e dalla ratio legis, nonché suscettibili di produrre l'effetto anomalo di eludere la disciplina legittimando ingressi о soggiorni dell'immigrazione illeciti. D'altra parte, occorre evitare un'interpretazione della norma che pervenga a vanificarne totalmente l'intenzione di corrispondere alle speciali esigenze dell'infanzia, resa evidente da argomenti sistematici come la necessità, accolta dal Legislatore, di porre "eccezioni", puntualmente rilevate dalla corte d'appello, alle regole generali - e da argomenti letterali ricavabili, oltre che dall'intestazione, già riportata, del Titolo IV, anche da quella dell'articolo 31, "Disposizioni a favore dei minori", e dal testo normativo che fornisce, se esattamente interpretato, le indicazioni necessarie per amministrare il potere di concedere l'autorizzazione ivi prevista, in casi e limiti ben determinati, senza eccessivo sacrificio dell'opposto interesse all'esatta Osservanza delle norme di carattere più generale. Proprio perché si tratta di una "eccezione alla regola", è necessario infatti che essa sia gestita nel rigoroso rispetto della stretta connessione che deve permanenza esistere fra la presenza (ingresso Я 13 eccezionali) del familiare in Italia e le esigenze dello sviluppo psico-fisico del fanciullo;
in guisa che, se l'attività del familiare è diviene incompatibile con tali esigenze, l'autorizzazione non è concessa ° va revocata (ciò significa altresì che la situazione può e deve essere tenuta sotto controllo). In secondo luogo, non deve trattarsi di esigenze ma determinate da motivi gravi, generiche, alla necessità di non deprivare corrispondenti traumaticamente il fanciullo della fruizione di diritti fondamentali, riconosciuti dalla legge a prescindere dalla sua condizione di straniero (così, per il diritto alla salute, menzionato indirettamente dalla norma in esame, l'articolo 35, CO. 3, lett. b;
per il diritto all'istruzione obbligatoria, l'articolo 38, CO. 1, e l'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394). L'importanza di ciascuno dei suddetti parametri, e quindi la "gravità" dei motivi, variano in funzione dell'età e delle condizioni di salute del fanciullo, secondo il prudente apprezzamento del giudice (non censurabile in sede di legittimità). L'autorizzazione, dipende, in ogni caso, dall'accertata necessità ed efficacia della presenza del familiare e non può essere concessa che per tempo determinato. Il decreto impugnato della corte d'appello, pur 14 Я pervenendo, nel caso concreto, ad una conclusione conforme al diritto, adotta peraltro un'interpretazione erronea della legge, laddove sostiene che: "La norma dell'art.31/3 contempla situazioni di emergenza, nelle quali si ponga un pericolo attuale per il minore”. In realtà, espressioni come “situazione di emergenza” e "pericol attuale" non si rinvengono affatto nella norma in esame. L'interpretazione datane da questa corte, con le sentenze sopra citate, fa bensì riferimento alla nozione di "circostanze contingenti ed eccezionali", contrastanti come tali con l'idea di normalità e stabilità. Ma, mentre concetti di "contingenza” ed "eccezionalità" si conformano al dettato normativo (in corrispondenza ai criteri legali di "gravità" dei motivi, eccezionalità della deroga, temporaneità dell'autorizzazione), questo risulta invece vanificato se limitato, come reputa la corte di merito, alle situazioni di "emergenza" e di "pericolo attuale", le quali potrebbero anche a prescinderegiustificare, 311dalla previsione dell'articolo comportamenti "in deroga", sotto il profilo dello stato di necessità. Questa corte, facendo uso del potere derivante dall'articolo 384, secondo comma, c.p.c., deve quindi correggere, nei sensi suespressi, la motivazione del 15 Я provvedimento impugnato, quanto all'interpretazione eccessivamente restrittiva della legge, denotata dal concetto sopra riportato di "situazione di emergenza" con "pericolo attuale" per il minore. Peraltro, come premesso, il ricorso non può essere accolto, perché escluso che il Legislatore abbia inteso garantire lo sviluppo psico-fisico del minore straniero "ad ogni costo", essendo anzi limitata e circoscritta positivamente tale garanzia, quando la presenza in Italia del familiare sia irregolare, ai casi eccezionali e contingenti ammessi dal più volte citato articolo 31 - la situazione concretamente dedotta in questo giudizio, valutata come normale dalla corte d'appello il cui apprezzamento di fatto non è censurabile in questa sede rientra comunque nei corretti parametri interpretativi sopra enucleati, non : essendo stata ravvisata la ricorrenza di esigenze eccezionali dei minorenni, tali da giustificare la dell'intero nucleo (benché irregolare) in permanenza Italia. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Nulla devesi disporre in ordine alle spese, essendo intimato il pubblico ministero.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione 16 r Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 aprile 2002. Il consigliere est. Il presidente ЯрнизуеRegler ороконо CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Seriens Civila IL CANCELLIERE Deposito Stterla Andrea Bianchi 14/GIU 2002 il IL CANCELLIERE MINISTERO DELLE FINANZE UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 ATTI PER I QUALI NON MI BOBSLIGO DI CHIEDERE LA RECISTRAZIONE TABELLA CARTE CECONDA D.RR. N. 131 26-04-29 AFT IL DIRIGE N ERVIZI (D.ssa Grazia DI FO) 17