Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità è consentito all'imputato ed al pubblico ministero formulare davanti al collegio, nei preliminari dell'udienza, una richiesta di applicazione della pena concordata ancorché sulla precedente diversa proposta del medesimo imputato non sia intervenuto il consenso della parte pubblica; e ciò in quanto la nuova richiesta deve considerarsi ammissibile ed efficace essendo decaduta, per il mancato assenso dell'ufficio requirente, solo la precedente prospettazione come tale e non già la manifestazione di volontà di esercitare la facoltà accordata dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1999 n. 14.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/1999, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Morelli Presidente del 11.5.1999
Dott. Lionello .Marini Consigliere SENTENZA
Dott. Ernesto ..Perna La Torre Consigliere N. 2241 Bis
Dott. Francesco De Chiara Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Michele ..Besson Consigliere N. 41437/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da CI CO e da AR.A. GI avverso la sentenza in data 6 ottobre 1997 della Corte di Appello di Caltanissetta pronunciata sui gravami proposti nei riguardi della sentenza 15 luglio 1995 del Tribunale della medesima sede. Sentita la relazione della causa, svolta dal Consigliere Dott. M. Besson;
Premesso che, in esito al predetto giudizio di appello, i ricorrenti erano stati condannati, il LC alla pena di sei anni e quattro mesi di reclusione (per i reati di cui agli artt. 416 bis e 513 bis c.p. riuniti nella continuazione, con pena base pari a cinque anni e quattro mesi di reclusione), e il ZA a quella di otto anni di reclusione (in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis, 56-81-629 c.p. aggravato ex art 7 l. n. 203/1991 e 424, primo comma c.p., allo stesso modo aggravato, commesso il 31.3.1991);
che entrambi hanno inteso - nei termini di legge - esercitare, a norma dell'art. 3 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, la facoltà prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 599 c.p.p. (come sostituito dall'art. 1 della lege ridetta), incontrando la misura di pena indicata dal LC (di quattro anni di reclusione, risultante dalla diminuzione di un anno e nove mesi per generiche circostanze attenuanti della sanzione base di cinque anni e quattro mesi in relazione al delitto ex art. 416 bis c.p. e dal successivo aumento per continuazione pari a cinque mesi) l'immediato assenso del Procuratore Generale;
consenso invece negato all'indicazione di pena inizialmente provenuta dal ZA (e relativa a una sanzione complessiva di cinque anni e dieci mesi di reclusione);
Rilevato che nei preliminari dell'udienza ZA ha prospettato diversa indicazione (e precisamente quella di sette anni di reclusione, ottenuta con l'aumento della pena base di sei anni e sei mesi per 416 bis c.p. di mesi cinque per l'estorsione e di un mese per il reato di danneggiamento), ritenuta ammissibile dal Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. G. Veneziano, il quale vi ha aderito;
Considerato che, in effetti, ai fini della procedura disciplinata dall'art 3 della legge 19 gennaio 1999, n. 14, e nell'ambito delle finalità e dello "spirito" dell'istituto ivi regolato, una nuova e diversa proposta di determinazione della pena da parte dell'imputato - di seguito all'opposizione esercitata dal Procuratore Generale avverso la precedente proposta avanzata nei termini di legge - deve considerarsi senz'altro ammissibile ed efficace, versandosi all'evidenza in situazione opposta a quella di una pura e semplice riproposizione di analoga richiesta già "dissentita", e dovendosi ritenere semplicemente decaduta (per il mancato assenso dell'Ufficio di accusa) la precedente prospettazione come tale, e non già la manifestazione di volontà di esercitare la facoltà dalla norma accordata;
Ritenuto che, ricorrendo dunque le condizioni di legge per l'accoglimento delle richieste, per entrambi gli imputati va provveduto a norma dell'ultima parte dell'art. 3 cit.; con annullamento, tuttavia, a norma dell'art. 620, lett. a) c.p.p., della sentenza gravata in relazione al capo riguardante il reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio (artt. 424, primo comma c.p. e 7 l. n. 203/1991), ritenuto a carico del ZA, e in ordine al quale - essendo decorso (al 31.9.1998) tutto il tempus ad prescrivendum stabilito dall'art. 160, ultimo comma c.p. e pacificamente esulando le condizioni per un proscioglimento nel merito - occorre prendere atto dell'avvenuta estinzione per la causa indicata (con la conseguenza della eliminazione, per la pena indicata per ZA, del mese di reclusione corrispettivo a detto reato);
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 3 della l. 19.1.1999, n. 14, sulla richiesta delle parti, a rettifica delle pene irrogate a LC CO e ZA GI con la sentenza impugnata, determina le pene stesse in anni quattro di reclusione per il LC, in concorso delle attenuanti generiche, e in anni sei e mesi undici di reclusione per il ZA. Letto l'art. 129 e 620, lett. a) c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ZA limitatamente al reato sub 3) (artt. 424, 1^ co. e l. 203/91) perché estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 11 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999