Sentenza 18 giugno 1998
Massime • 1
Le vicende amministrative dell'ordinanza di demolizione sindacale non possono influenzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione emanato dal giudice penale ex art 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Infatti nel caso in cui l'ordine sindacale di demolizione venga sospeso o annullato dal giudice amministrativo l'ordine giudiziario non ne può esser influenzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/06/1998, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Camera di consiglio
Dott. Gennaro TRIDICO Presidente del 18.6.1998
Dott. Pietro GIAMMANCO Consigliere SENTENZA
Dott. Antonio ZUMBO Consigliere N. 1945
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N. 01575/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per ON ZI, nato ad [...] il [...],
avverso la ordinanza resa il 5.12.1997 dal pretore di Vallo della Lucania, quale giudice dell'esecuzione. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Onorato, Lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Bruno Ranieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Osserva:
In fatto e in diritto
1 - Con ordinanza del 5.12.1997 il pretore di Vallo della Lucania, quale giudice dell'esecuzione per la sentenza resa il 27.5.1995 e passata in giudicato il 6.3.1996 ' ai sensi dell'art. 666 c.p.p., disponeva l'esecuzione - a cura del pubblico ministero -dell'ordine di demolizione delle opere edili abusivamente realizzate da AL ZI, nonche' dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, stabilendo altresì le relative modalità esecutive. Nella predetta sentenza il AL era stato imputato dei reati di cui all'art. 20 lett. c) legge 47/1985, all'art. 1 sexies legge 431/1985, agli artt. 2 e 13 legge 1086/1971 e all'art 734 c.p.. E
pretore, nell'applicare la pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.p. in ordine ai reati contestati, aveva disposto l'ordine di demolizione ex art. 7, ultimo comma, legge 47/1985 e l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi ex art. 1 sexies, secondo comma, legge 431/1985.
2 - Avverso la suddetta ordinanza il difensore del AL ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione della legge. Sostiene che il giudice dell'esecuzione doveva sospendere il relativo procedimento, giacché il AL aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il diniego della sanatoria da parte del sindaco.
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
Risulta in fatto dal testo della gravata ordinanza che il AL a) aveva impugnato davanti al Tar Campania l'ordinanza di demolizione emessa dal sindaco di Casalvelino il 29.12.1994; b) aveva presentato tempestivamente domanda di sanatoria, non al sensi dell'art. 13 della legge 47/1985, bensì ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 legge 47/1985 e dell'art. 39 legge 724/1994; c) infine aveva impugnato davanti allo stesso Tar Campania il provvedimento di diniego della sanatoria (c.d. condono edilizio) emesso dallo stesso sindaco il 22.11.1996.
In linea di diritto il provvedimento del giudice dell'esecuzione è pienamente legittimo e non merita censura.
3.1 - Occorre premettere che - come insegnano le sezioni unite di questa corte - l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28.2.1985 n. 47 ha natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa (Cass. Sez. Un. n. 15 del 24.7.1996, c.c. 19.6.1996, p.m. in proc. Monterisi rv. 205336; ma la stessa conclusione vale per l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 1 sexies legge 8.8.1985 n. 431). Proprio per il loro contenuto amministrativo questi ordini sono ritenuti revocabili o modificabili in sede esecutiva (giurisprudenza costante); mentre per il loro carattere formalmente giurisdizionale essi esprimono un potere dell'autorità giudiziaria penale indubbiamente autonomo rispetto all'analogo potere che compete all'autorità amministrativa nella stessa materia. Benché autonomo, tuttavia, il potere giurisdizionale ha uno scopo istituzionale coincidente o comunque concorrente con quello del potere amministrativo, essendo finalizzato a eliminare l'offesa al territorio che il reato urbanistico ha determinato: per questa ragione non può entrare in rotta di collisione con le determinazioni che l'autorità amministrativa competente ha adottato o sta per adottare, nell'esercizio della sua autonoma discrezionalità, in relazione alla stessa fattispecie urbanistica di modifica dell'assetto territoriale. Lo stesso legislatore si è più o meno chiaramente dimostrato consapevole della necessità di rendere concretamente compatibile l'esercizio del potere giudiziario con quello del potere amministrativo. sia quando ha, condizionato l'obbligo giurisdizionale di ordinare la demolizione alla circostanza che la demolizione "non sia stata altrimenti eseguita" (art. 7, ult. comma, legge 47/1985), sia laddove ha previsto la sospensione del procedimento penale a seguito della domanda di sanatoria ordinaria ex art. 13 (art. 22) ovvero a seguito della presentazione della domanda di sanatoria straordinaria ex art. 31 e ss. (art. 38 della stessa legge).
Ne deriva un sistema normativo che - secondo la più attenta giurisprudenza di questa corte - impone comunque al giudice penale, sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, di controllare la compatibilità dell'ordine giudiziario di demolizione con un eventuale provvedimento amministrativo di sanatoria, rilasciato dal sindaco, ovvero col provvedimento del consiglio comunale che dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e l'assenza di ogni contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali, al fine di non procedere alla demolizione dell'opera abusiva acquisita al patrimonio comunale (art. 7 legge 47/1995). E tuttavia, proprio perché quello giudiziario è un potere autonomo e non semplicemente supplente del potere amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di sospendere il procedimento penale al di là dei casi imposti dalla legge, anche per non incorrere nel rischio di vanificare il principio di obbligatorietà dell'azione penale, che non può essere derogato se non per espressa disposizione normativa. Così richiamati i principi di diritto . applicabili nella soggetta materia, risulta più agevole risolvere le questioni che la fattispecie di causa propone.
3.2 - Le vicende amministrative dell'ordinanza di demolizione sindacale non possono influenzare, l'esecuzione dell'ordine di demolizione emanato dal giudice penale. Per espressa disposizione di legge - come s'è visto - questo è condizionato solo alla circostanza che la demolizione "non sia altrimenti eseguita". Il che significa che l'ordine giudiziale deve essere revocato o modificato solo quando la demolizione sia stata eseguita dal responsabile dell'abuso (art. 7, terzo comma), o sia stata eseguita per ordine del sindaco a spese del responsabile dell'abuso (art. 7, quinto comma), ovvero quando sia stata evitata attraverso la delibera del consiglio comunale che dichiari il prevalente interesse pubblico a mantenere l'opera abusiva nel patrimonio comunale (art. 7, quinto comma). Invece, nel caso in cui l'ordine sindacale di .demolizione venga sospeso o annullato dal giudice amministrativo, l'ordine giudiziario non ne può esserne influenzato, proprio perché la sospensione o l'annullamento dell'ordine amministrativo di per sè non comporta una diversa valutazione dell'offesa sostanziale agli interessi urbanistici e ambientali realizzata con la commissione del reato. 3.3 - Quanto alla domanda per il c.d. condono edilizio, la pendenza del procedimento giurisdizionale contro il diniego sindacale del condono non puo imporre la sospensione del procedimento penale, e in particolare non può imporre la sospensione del procedimento di esecuzione dell'ordine di demolizione, per le seguenti ragioni:
a) la sospensione del procedimento penale (quindi anche della sua fase esecutiva) sino all'esaurimento dei ricorsi giurisdizionali contro il diniego della sanatoria è stata prevista solo con riferimento alle domande di sanatoria- ordinaria presentate ai sensi dell'art. 13 della legge 47/1985: ciò in virtù dei decreti leggi che hanno in tal senso modificato l'art 22 della legge 47/1985 (dal D.L. 26.7.1994 n. 468 sino al D.L. 24.9.1996 n. 495), tutti non convertiti, ma tutti "sanati" dall'art. 2 comma 61 della legge 23.12.1996 n. 662, che ha confermato la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base dei decreti non convertiti;
b) invece con riferimento alle domande di sanatoria straordinaria presentate ai sensi degli artt. 31 e ss. della legge 47/1985 e dell'art. 39 della legge 724/1994 (c.d. condono edilizio), la sospensione del procedimento penale (e quindi anche della sua fase esecutiva), prevista dall'art. 38 della stessa legge 47/1985, è limitata fino alla definizione del procedimento amministrativo, che coincide con il versamento della intera oblazione o con il rilascio della sanatoria (sostanzialmente conforme Cass. pen. sez. III n. 4713 del 20.5.1997, ud. 11.4.1997, Di Costanzo, rv. 207618). Ciò significa che il legislatore non ha incluso nella sospensione il periodo in cui pendono i ricorsi giurisdizionali contro il diniego del condono edilizio, com'è fatto palese anche dalla circostanza che la estensione della sospensione di cui alla precedente lettera a) è stata prevista (dal luglio 1994 al dicembre 1996) solo per la ipotesi di sanatoria ordinaria (ubi voluit dixit, ubi noluit non dixit);
c) per effetto dell'ottavo comma dell'art. 39 della legge 724/1994, in caso di interventi edilizi in zone vincolate la estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies della legge 431/1985 è subordinata espressamente (non già al versamento della intera oblazione ma) al rilascio della concessione in sanatoria e dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Per conseguenza, anche la sospensione del procedimento penale deve essere dimensionata in rapporto a siffatta causa estintiva: deve cioè terminare sia quando il reato è estinto, sia quando la causa estintiva non è più possibile perché la concessione in sanatoria è stata negata o l'autorizzazione ambientale non è intervenuta. Nella fattispecie di causa perciò la sospensione del procedimento penale non può estendersi anche al periodo in cui pende il ricorso contro il diniego della concessione in sanatoria, dal momento che manca comunque l'autorizzazione ambientale dell'autorità tutoria;
d) infine non può sostenersi che, per evitare contrasti tra il potere giurisdizionale e quello amministrativo, il procedimento penale (anche nella fase esecutiva) debba essere sospeso per tutto il tempo in cui è astrattamente ipotizzabile un provvedimento amministrativo incompatibile con l'ordine di demolizione dell'opera abusiva. Se si considera che un simile provvedimento è sempre possibile, non solo in esito ai ricorsi giurisdizionali, ma soprattutto perché l'autorità amministrativa competente può sempre revocare o modificare i suoi precedenti dinieghi, questa tesi porterebbe a vanificare in radice il potere-dovere dell'A-G.O. di ordinare . ed - eseguire la demolizione, nonché a misconoscere l'autonomia del potere giurisdizionale rispetto a quello amministrativo in ordine alla eliminazione dell'offesa arrecata dal reato alla integrità urbanistica e ambientale.
4 - Al rigetto del ricorso consegue per legge la condanna alle spese del processo. Considerato il contenuto dell'impugnazione e tutti gli altri elementi del processo, il collegio non ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 1998