Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12480
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Sentenza 25 agosto 2003

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In materia di agevolazioni contributive concesse a seguito della crisi sismica verificatasi a partire dal 26 settembre 1997 in Umbria e Marche l'art. 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997 n. 2668 del Ministero degli Interni, che disponeva la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a favore dei residenti nei comuni colpiti dal terremoto, comprende - con l'espressione "soggetti residenti" - sia le persone fisiche che le persone giuridiche, atteso che quando l'Ordinanza ha inteso riferirsi solo alle prime le ha espressamente contemplate. Nè ha rilievo la circostanza che il decreto legge n. 364 del 1997 abbia disposto una generalizzata sospensione dei termini di prescrizione e decadenza limitata ai soggetti che avessero subito danni agli immobili sedi di attività produttive o pregiudizio alle attività economiche, in quanto la differente ampiezza oggettiva del decreto legge giustificava la più rigorosa delimitazione soggettiva contenuta nel predetto decreto, mentre i disagi creati all'amministrazione dell'impresa, laddove la stessa aveva la sede, potevano giustificare la sospensione dei termini per gli adempimenti contributivi

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12480
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12480
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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