Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
In materia di agevolazioni contributive concesse a seguito della crisi sismica verificatasi a partire dal 26 settembre 1997 in Umbria e Marche l'art. 13 dell'ordinanza 28 settembre 1997 n. 2668 del Ministero degli Interni, che disponeva la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a favore dei residenti nei comuni colpiti dal terremoto, comprende - con l'espressione "soggetti residenti" - sia le persone fisiche che le persone giuridiche, atteso che quando l'Ordinanza ha inteso riferirsi solo alle prime le ha espressamente contemplate. Nè ha rilievo la circostanza che il decreto legge n. 364 del 1997 abbia disposto una generalizzata sospensione dei termini di prescrizione e decadenza limitata ai soggetti che avessero subito danni agli immobili sedi di attività produttive o pregiudizio alle attività economiche, in quanto la differente ampiezza oggettiva del decreto legge giustificava la più rigorosa delimitazione soggettiva contenuta nel predetto decreto, mentre i disagi creati all'amministrazione dell'impresa, laddove la stessa aveva la sede, potevano giustificare la sospensione dei termini per gli adempimenti contributivi
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12480 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIANA PIGNATARO, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 28/03/01, rep. 56559;
- ricorrente -
contro
TECNOCABLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO MAGRÌ, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO BENVENUTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 646/00 del Tribunale di PINEROLO, depositata il 19/12/00 R.G.N. 385/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato QUARANTA FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22 febbraio 1999, la OC s.r.l. proponeva opposizione al decreto in data 9 dicembre 1998 coi quale il OR di Pinerolo le aveva ingiunto di pagare all'I.N.A.I.L. L. 88.700.800, oltre accessori per omesso pagamento di contributi assicurativi dovuti per i dipendenti dei proprio stabilimento di Airasca.
Con sentenza depositata il 28 aprile 1999, il OR respingeva l'opposizione della OC.
Accogliendo l'appello di quest'ultima - la quale sosteneva che, in forza di varie ordinanze del Ministero dell'interno, emanate a seguito della crisi sismica che aveva colpito l'Umbria e le Marche a partire dal 26 settembre 1997, le competeva il beneficio della sospensione dei termini per il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, avendo la stessa societa la sede legale e amministrativa in NO -, il Tribunale di Pinerolo, - con sentenza in data 5/19 dicembre 2000, revocava il decreto ingiuntivo. Secondo il giudice - di appello il beneficio era stato accordato, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza ministeriale n. 2668 dei 28 settembre 1997, come modificato dall'art. 9 dell'ordinanza ministeriale n. 2694 dei 13 ottobre 1997, con riferimento ai "soggetti residenti" nei comuni danneggiati dalla crisi sismica tra i quali era stato individuato con l'ordinanza ministeriale, quello di NO.
L'espressione "soggetti residenti" non poteva intendersi riferita alle sole persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche e agli enti collettivi, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 14 dell'ordinanza n. 2668/1997, cit. in relazione a benefici da natura fiscale. Peraltro, diversamente da quanto previsto dall'art. 14, l'art. 13 non delimitava i benefici alle attività lavorative svolte nei comuni sinistrati, sicché doveva ritenersi che la OC potesse godere della sospensione dei pagamento dei contributi anche se le attività erano svolte al di fuori di essi. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'I.N.A.I.L. con unico motivo.
Resiste la Tecnobable s.r.l. con controricorso e memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo di ricorso, l'I.N.A.I.L. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 dell'ordinanza dei Ministro degli Interni n. 2668, modificato dall'art. 9 dell'O.M. n. 2694 dei 13 ottobre 1997, entrambe emanate in attuazione dello speciale potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della legge 24 gennaio 1992, n. 225, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che alla indicazione come beneficiari della sospensione dei termini di pagamento dei "soggetti residenti", e dei "soggetti gravemente danneggiati residenti" (art. 1, comma secondo e comma terzo dell'O.M. n.2694/1997), il d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, aveva aggiunto quelli aventi la "sede operativa" nei comuni terremotati. Da ciò doveva ricavarsi, in via interpretativa, un necessario collegamento tra aziende, territorio e danno: se, infatti, il requisito della "residenza" ben avrebbe potuto legittimamente estendersi anche alle persone giuridiche (per le quali più propriamente avrebbe dovuto farsi riferimento alla "sede legale"), il riferimento alla "sede operativa" contenuto nel decreto legge avrebbe dovuto restringere la cerchia dei destinatari dei benefici a qualsiasi sede dell'impresa che vi avesse, anche di fatto, propri beni e nella quale si svolgesse un'attività attinente al proprio ciclo produttivo.
Siffatte indicazioni, ancora non ben definite, avrebbero dovuto integrarsi con il requisito dei danno prodotto dal sisma alla capacità produttiva, all'insediamento produttivo vero e proprio, ai beni e al luogo di effettivo svolgimento dell'attività aziendale. Siffatta intenzione dei legislatore era ricavabile anche dall'art. 5 della legge 24 gennaio 1992, n. 225, istitutiva dei Servizio
nazionale della protezione civile, laddove dispone che il Consiglio dei Ministri nel deliberare lo stato di emergenza ne determina "durata ed estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi", mentre nel regolare il "potere di ordinanza" richiama in ogni caso il "rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico".
Se nella sua prima stesura l'art. 13 dell'O.M. si riferiva ai "soggetti gravemente danneggiati e residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2^", la circostanza che nel testo modificato dalla successiva O.M. (n. 2694197 art. 9) si sia fatto riferimento, per definire i "soggetti gravemente danneggiati", solo ai "soggetti" residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1^, non significava certo la volontà di escludere con quest'ultima dizione la necessità della ricorrenza dei danno, bensì sottolineare l'esigenza di un danno più grave per i residenti in zone diverse dai comuni ritenuti più propriamente sinistrati, come individuati dall'ordinanza, ma pur sempre ricomprese nel territorio delle due Regioni "individuato come danneggiato".
Il motivo è infondato.
Dispone il primo comma dell'art. 13 dell'Ordinanza ministeriale 28 settembre 1997, n. 2668 che "Nei confronti dei soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, commi 2^ e 3^, e dei soggetti gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma primo, della presente ordinanza, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997 (termine poi prorogato al 31 marzo 1998 con Ordinanza n. 2728/1997) i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (...).
Ritiene la Corte che per "soggetti residenti" debbano intendersi sia le persone fisiche che le persone giuridiche, giacché quando l'Ordinanza ha inteso riferirsi solo alle prime, aventi il domicilio o la residenza nei comuni compresi nell'elenco di quelli danneggiati dal sisma, lo ha detto espressamente, come si legge nel successivo art. 14, comma primo, con riferimento alla sospensione dei termini in materia di imposte e tasse, mentre il comma successivo fa riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Deve, così, ritenersi superato l'argomento tratto dall'impiego della parola "residenti" da parte dell'art. 13 primo comma, dell'ordinanza n. 2668/1997, anche se più propriamente per le persone giuridiche avrebbe dovuto parlarsi di "sede".
Significativo, a conferma dell'esattezza dell'interpretazione che la Corte ritiene maggiormente plausibile della disposizione in esame è anche il comma secondo dello stesso articolo: "le disposizioni di cui al comma 1^ si applicano anche ai soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscano in via esclusiva alle attività svolte nei comuni indicati all'art. 1, commi 2^ e 3^, dell'ordinanza n. 2694 dei 13 ottobre 1997". Questa disposizione più correttamente parla di "residenza o sede", con inequivoco riferimento alle persone fisiche e alle persone giuridiche o enti collettivi e, da un lato, nel considerare la residenza o sede ubicata al di fuori dei comuni terremotati, ricomprende "anche" tali soggetti nell'ambito di operatività del primo comma, ma limitatamente alle obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei comuni colpiti dal terremoto.
Ragionando "a contrario argumento" , si ha che per le persone giuridiche aventi sede in tali comuni la sospensione dei versamenti spetta comunque indipendentemente dalla riferibilità delle obbligazioni contributive ad attività che siano svolte in quei comuni o altrove.
Non appare, invece, decisivo ai fini di una diversa soluzione della questione dedotta, l'argomento, tratto dall'istituto di assicurazione dall'art. 1 dei d.l. 27 ottobre 1997, n. 364, convertito dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434 ("Interventi urtenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria) che ha disposto (comma primo) una generalizzata sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza sino al 31 marzo 1998, per i "soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2^ e 3^ dell'ordinanza (...) n. 2694 del 13 ottobre 1997"- vale a dire (comma 2^) nei comuni specificamente indicati e (comma 3^) nelle aree e frazioni disastrate nei territori o frazioni disastrate limitrofe e contigue segnalate dal commissari - mentre le stesse misure (art. 1 comma 2-bis d.l. cit.) ha disposto fossero applicate anche ai soggetti residenti o aventi sede operativa nelle Regioni Marche e Umbria le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze di sgombero o che dimostrino di avere subito a causa degli eventi sismici, un concreto pregiudizio della propria attività economica, produttiva o lavorativa in comuni limitrofi.
Appare, infatti, di tutta evidenza la differenza di portata oggettiva tra un provvedimento, quale il d.l. citato che dichiara sospesi "lutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 26 settembre 1997 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo (...) tutti i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" e la sospensione dei pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e per prestazioni dei servizio sanitario nazionale, disposta dall'art. 13 dell'Ordinanza ministeriale n. 2668.
La differente ampiezza oggettiva dei decreto legge giustifica, secondo la Corte, la più rigorosa delimitazione soggettiva contenuta nel decreto medesimo.
Conclusivamente, poiché la OC aveva sede nel comune specificamente indicato nel secondo comma dell'art. 1 dell'ordinanza 2694/1997, non era richiesto l'ulteriore requisito per la sospensione degli obblighi contributivi, di danni a propri immobili sedi di attività produttive o pregiudizio alle attività economiche, previsto dal comma 2^-bis dell'art. 1 dei d.l. cit. (cfr. Cass. 7 novembre 1998, n. 11256, per un'ipotesi in parte analoga a quella in esame, seppure riferita ad altro evento sismico e ad altra ordinanza ministeriale), anche perché i disagi creati dal terremoto all'amministrazione dell'impresa, laddove la stessa aveva la sede, già potevano giustificare di per sè, secondo la valutazione dell'autorità governativa, la sospensione dei termini per gli adempimenti contributivi.
È, infine, una mera illazione dell'I.N.A.I.L., oltretutto nuova e attinente a questione di fatto non deducibile in Cassazione che potesse trattarsi di una sede meramente fittizia o di comodo o equivalente ad una mera domiciliazione.
Siffatta prospettazione dell'istituto non vale neppure ad escludere che la sede di NO fosse una "sede operativa" dell'impresa e che, come tale, dovesse intendersi solo la sede in cui veniva esercitata l'attività prevista nell'oggetto sociale della società. Assolutamente ininfluente appare poi il richiamo, ad opera dei ricorrente, dell'art. 5 della legge 24 gennaio 1992, n. 225, istitutiva dei Servizio nazionale della protezione civile. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso dell'I.N.A.I.L. deve essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003