Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che determini una temporanea alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio, coinvolgendone solamente un settore e non la totalità delle attività. (Fattispecie relativa al ritardo di due ore nell'apertura dell'ambulatorio ortopedico di un ospedale, in cui la S.C. ha annullato l'impugnata pronuncia assolutoria, escludendo che il comportamento del medico potesse essere giustificato da prassi relative ad ulteriori e generici impegni di reparto, avuto riguardo alle caratteristiche di urgenza del servizio di pronto soccorso ortopedico).
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- 1. Art. 340 codice penale:purché idonee a caratterizzare una discontinuità nel servizio, anche le turbative di breve durata possono realizzare l'evento.Sabrina Caporale · https://www.studiocataldi.it/ · 28 marzo 2014
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza 11 - 25 marzo 2014, n. 14010. Imputato del reato di cui all'art. 340 c.p., l'uomo veniva condannato alla pena ritenuta di giustizia, per aver nella specie, "cagionato diverse interruzioni o comunque turbato la regolarità dei servizi di pubblico soccorso legati alle linee telefoniche 112, 113 e 117 all'uopo effettuando, in più giornate, 71 diverse chiamate durante le quali recitava frasi con voce travisata, eseguiva rutti, pernacchie o faceva sentire all'interlocutore musica ad alto volume così da tenere le dette linee occupate". Secondo il giudice di prime cure, siffatto comportamento "avrebbe concretato una irrilevante turbativa del …
Leggi di più… - 2. Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2011, n. 36253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36253 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
M 53
36 253 / 1 1 1355 Sentenza sezione VI n.:
15 Registro Generale n.: 7047/11
Udienza pubblica 22 settembre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale composta da:
Saverio Felice Mannino Presidente
Francesco Serpico Consigliere
Consigliere Nicola Milo
Arturo Cortese Consigliere
Consigliere relatore Luigi Lanza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli avverso la sentenza 26 febbraio 2010 della Corte di appello di Napoli, la quale, in parziale riforma della sentenza 9 giugno 2008 del Tribunale di
RR AT che aveva condannato TO RA, nata il [...], per il reato ex art. 340 cod. pen., ha assolto l'imputata dal reato di cui all'art. 340 cod. pen. perchè il fatto non sussiste.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Fodaroni Maria Giuseppina che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione in punto di responsabilità penale e rinvio al giudice civile per le statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
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2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
Con un unico motivo di impugnazione il Procuratore generale prospetta violazione o erronea applicazione dell'art.340 codice penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova.
Rileva la parte pubblica:
a) che la Corte di appello, accogliendo un generico motivo di gravame della difesa, ha assolto l'imputata rilevando che la stessa era scesa all'ambulatorio, aperto dalle ore 08.00, solo alle ore
10.00 ma che tale ritardo non era temporalmente apprezzabile e che l'andamento del servizio non aveva subito danno rilevante;
b) che con tale motivazione la corte distrettuale ha ignorato il significato della norma incriminatrice, nella costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il reato di interruzione di un pubblico ufficio o servizio la condotta di colui che cagioni allo svolgimento del servizio anche un semplice ritardo, purché apprezzabile sul piano temporale e su quello del suo regolare andamento (si cita in proposito: Cass.
Sez. VI,. 26934/2005; 334/2009; sez.V, 919/2009), escludendo
13 che un ritardo di ben due ore nell'apertura dell'ambulatorio di ortopedia, gestito esclusivamente dall'imputata, avesse integrato un significativo disservizio;
c) che con una tale illogica e carente motivazione sono state altresì travisate tutte le prove testimoniali raccolte dal primo giudice ed analiticamente esposte nella sentenza del 9 giugno
2008, che evidenziavano una situazione di disagio ed allarme creatasi nel pubblico in attesa, così come chiaramente riferito dai testi SI NA, guardia giurata in servizio all'ospedale, e
AC MA, agente di polizia allertato dai pazienti in attesa presso il medesimo nosocomio.
Il motivo è per più profili fondato.
Va in proposito premesso che il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cod. pen., è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo (e non necessariamente di particolare rilievo) nella continuità o nella regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Cass. pen. sez. 6, 29351/2006 Rv.
235089).
Su tali premesse va quindi conseguentemente ribadito:
I) che ai fini della integrazione dell'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 340 cod. pen., non ha rilievo che l'interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, atteso che la predetta fattispecie incriminatrice tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio, ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Cass. pen. sez. 6, 35071/2007
Rv. 238025);
II) che il reato de quo si realizza anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio siano
14 temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità delle attività (Cass. pen. sez. 6, 334/2008 Rv. );
III) che, pertanto, anche la condotta che determini una temporanea alterazione, purchè oggettivamente apprezzabile, nella regolarità dell'ufficio o del servizio, è idonea a realizzare l'azione esecutiva del delitto in questione (Cass. pen. sez. 5,
27919/2009 Rv. 244337).
Orbene in relazione a tali tre standards probatori non v'è dubbio che la motivazione, che ha supportato la decisione di assoluzione della Corte di appello, sia affetta dai vizi indicati nell'impugnazione del Procuratore generale di Napoli.
Conclusione da assumersi avuto riguardo al quadro complessivo della condotta attribuita alla dr.ssa TO, che aveva indotto i pazienti in attesa a ricorrere all'intervento dell'agente di Polizia del "Drappello ospedaliero", e tenuto altresì conto che nella specie dalla stessa sentenza di proscioglimento risulta un ritardo pari a due ore, che si prospetta erroneamente come giustificabile "per prassi", in relazione a generici altri impegni di reparto.
Va invero rilevato in punto di "prassi" che in tema di reati contro la P.A. non può essere affermata la carenza dell'elemento soggettivo allorquando una prassi diffusa si sia inserita in un contesto giuridico amministrativo, sicuramente incerto in ordine alla possibilità di realizzare l'attività contestata, dovendo l'agente astenersi dal porre in essere comportamenti di incerta rilevanza ed acquisire dai competenti organi amministrativi le necessarie informazioni ed assicurazioni circa la legittimità dell'attività svolta, in modo da adempiere a quell'onere informativo che potrebbe rendere scusabile l'errore sulla legge penale (cfr.in termini cass. pen. sezione. VI, 35813/07, r.v. 237767).
15 Nella specie, a fronte di un orario del pronto soccorso di ortopedia che decorreva dalle ore 8, cui è corrisposta una presenza della TO solo alle ore 10.
La "prassi di impegni altri”, dopo la marcatura dell'ingresso
(nella specie avvenuta alle 9,06), a parte ogni altra considerazione, era in tale contesto sicuramente discutibile, avuto riguardo alla urgenza ed improcrastinabilità del servizio, appunto di "pronto soccorso" ed imponeva l'astensione da comportamenti diversi da quelli dovuti e corrispondenti alla gestione del servizio di pronto soccorso stesso.
Il ricorso del P.M. risulta quindi ammissibile in rito e fondato merito con conseguente annullamento senza rinvio nel dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione.
Per risalente giurisprudenza (Cass. pen. sez. 4, 243/1966
Rv. 101276), formatasi già nella vigenza dell'art.152 cod. proc. pen. abrogato, ove nelle more del giudizio per cassazione venga a maturarsi il termine di estinzione del reato per prescrizione, la sentenza assolutoria con formula piena emessa dal giudice di appello non costituisce la prova richiesta dall'art 129 capoverso cod. proc. pen. e non vale quindi ad escludere l'applicazione della causa estintiva, nei casi in cui, come quello di specie, il ricorso del P.M. risulti rituale e non manifestamente infondato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2011 Il consigliere estensore Luigi Lanza
Il presidente
Saverio Felice Mannino
Depositato in Cancelleria
Aftaleine PREMADICA oggi, 6. OTT. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Seee
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