Sentenza 3 maggio 2006
Massime • 1
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cod. pen., è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art.340 cod. pen. nel caso del rifiuto da parte di un detenuto, una volta dimesso dalla infermeria del carcere, di far rientro nella sezione detentiva di appartenenza, in quanto la necessità di un posto libero in infermeria risultava postulato dai giudici di merito in modo soltanto ipotetico).
Commentario • 1
- 1. Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2006, n. 29351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29351 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2006 |
Testo completo
SENTENZA N.589 REGISTRO GENERALE N. 26426 del 2005 UDIENZA PUBBLICA DEL 3 MAGGIO 2006 2935 1 /0 6 51
R E P U B B L I C AI C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Raffaele Leonasi
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
Consigliere 2. Dott. Adolfo Di Virginio
3. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
Consigliere 4. Dott. Giorgio Fidelbo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AR HE, avverso la sentenza 14 marzo 2005 del Tribunale di Trani.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere de
Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Mura, che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 14 marzo 2005 il Tribunale di Trani, in esito alla procedura di cui all' art. 444 c.p.p., applicava, sulla concorde richiesta delle parti, a AR HE la pena di mesi tre di reclusione in ordine al delitto di cui all' art. 340 c.p. perché, rifiutandosi senza alcuna valida ragione di ritornare nella nella casasezione detentiva a lui assegnata circondariale di
Trani, pretendendo di scegliersi arbitrariamente una sezione diversa e quindi costringendo il personale a lasciarlo ancora in
infermeria (luogo nel quale non vi era più alcun motivo per trattenerlo), turbava la regolarità del servizio all' interno della predetta casa di reclusione, soprattutto rendendo indisponibile alla necessità un posto in infermeria. 2. Ricorre per cassazione il AR, deducendo violazione dell' art. 129 c.p.p. e dell' art. 340 c.p., perché, non essendo stata pregiudicata la funzionalità dell' ufficio nel suo complesso non sarebbe in ogni caso profilabile la fattispecie ad evento prevista dall' art. 340 c.p.
3. La sentenza impugnata deve essere, ex art. 129 c.p.p.,
risultando dal suo stesso testoannullata senza rinvio 1'
insussistenza del fatto di reato.
Vero che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 340 c.p. non è necessario che l' azione di interruzione
o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma
è sufficiente che sia interrotta о turbata una singola funzione prestazione. Ciò in quanto mentre, da un lato, sul piano testuale, il turbamento è riferito alla regolarità dell' ufficio del servizio, per la cui alterazione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività, dall' altro lato, sul piano sistematico, la norma è diretta а tutelare il
valore costituzionale del buon andamento dell' amministrazione;
con la conseguenza che 1' accoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e una garanzia di capillare non osservanza (cfr. Sez. VI, 28 ottobre 1994, Maione). Nel caso di specie l' azione del AR non è certo conforme al modello di reato delineato dall' art. 340 c.p. perché la condotta non era sicuramente idonea a determinare l' interruzione del servizio né a turbare la regolarità di esso in modo
apprezzabile; postulandosi solo, ed in modo davvero ipotetico, l' eventualità che il disporre di un posto in meno in infermeria potesse provocare un turbamento nella regolarità del servizio in
VI, 19 aprile 2000, seno alla pubblica amministrazione (Sez.
G. de Roberto Cannata). 3 Il delitto per cui è intervenuta applicazione della pena su infatti, richiesta delle parti è, reato di evento la cui consumazione richiede pregiudizio effettivo della un continuità о della regolarità un servizio pubblico o di di pubblica necessità. Dunque, la mera inosservanza di istruzioni
interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell' evento di danno richiesto dalla norma in questione (Sez. VI, 18 maggio 1999, Frangella).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
Così deciso, il 3 maggio 2006
IL RELATORE 7 de o ct IL PRESIDENTE
21 AGO, 2006 Depositato in Cancelleria
joggi IL CANCELLIERE Q ER
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Dott.ssa Sandra Cecinelll