Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2006, n. 29351
CASS
Sentenza 3 maggio 2006

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Massime1

Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, di cui all'art. 340 cod. pen., è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art.340 cod. pen. nel caso del rifiuto da parte di un detenuto, una volta dimesso dalla infermeria del carcere, di far rientro nella sezione detentiva di appartenenza, in quanto la necessità di un posto libero in infermeria risultava postulato dai giudici di merito in modo soltanto ipotetico).

Commentario1

  • 1Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2006, n. 29351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29351
Data del deposito : 3 maggio 2006

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