Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
Integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità anche la condotta che causi una temporanea alterazione, purchè oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio. (Fattispecie in cui l'autista di un autobus del servizio pubblico di trasporto aveva, per un breve ma significativo lasso temporale, interrotto l'attività di conduzione del mezzo per rispondere alle provocazioni di un automobilista).
Commentario • 1
- 1. Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/05/2009, n. 27919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27919 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 06/05/2009
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 984
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 6336/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS CI, nato il [...];
avverso la Sentenza del 14.11.2008 resa dalla Corte d'Appello di Roma;
È presente l'avv. MONDELLO Salvino del Foro di Roma in difesa dell'imputato;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per inammissibilità del ricorso;
L'avv. MONDELLO insiste per l'accoglimento del ricorso. IN FATTO
La Corte d'Appello di Roma - in riforma della sentenza di condanna di CI DE IS, resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal GUP presso il Tribunale di Roma in data 7.7.2005 - ha assolto l'imputato dal delitto di danneggiamento, ed ha confermato la prima decisione quanto ai reati di lesioni personali in pregiudizio di BE GR, di ingiurie e di interruzione di pubblico servizio. La vicenda - come ricostruita dalla decisione impugnata - si riferisce ad un alterco tra il conducente di un'auto pubblica, CI DE IS, ed il guidatore di un autobus di linea, BE GR che avrebbe tenuto una condotta irritante nel seguire il taxi, mediante uso di fari abbaglianti e con traiettorie ondivaghe. Sceso dall'automobile il DE IS si avvicinò all'autobus e scambiava insulti con il GR che pure scendeva dal mezzo. Nasceva una colluttazione con conseguenze lesive in danno del GR, certificate da documentazione sanitaria. Interpone ricorso la difesa del DE IS e segnala:
l'erronea applicazione della legge penale nell'aver escluso la situazione, quantomeno putativa, dedotta dall'art. 52 c.p., avendo la decisione indebitamente motivato l'esclusione dell'esimente con richiamo alla reciprocità delle condotte aggressive;
nonché avendo addebitato al prevenuto l'essersi posto volontariamente nella situazione di pericolo, requisito negativo proprio soltanto dello stato di necessità;
- la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di interruzione di pubblico servizio, avendo il conducente dell'autobus deciso autonomamente di scendere dall'automezzo e non avendo cagionato l'interruzione una disfunzione temporalmente apprezzabile. Ove, poi, il delitto di lesioni si ritenesse scriminato dalla legittima difesa, irrilevante risulterebbe la condotta di intralcio al traffico urbano. IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Lo stesso ricorrente non nega che l'imputato "invitò" il conducente del mezzo pubblico a scender dallo stesso. Ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52 c.p. dalla L. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (cfr. Cass., Sez. 5^, 14.5.2008, Diop, CED Cass. 240447). L'iniziativa assunta dall'imputato esclude oggettivamente questo profilo, attesa la volontà stessa di provocare la reazione dell'avversario, senza connessione con la tutela del proprio diritto.
Anche per ciò che riguarda il secondo mezzo, non si conviene con la prospettazione difensiva. Il reato dettato dall'art. 340 c.p. è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi modo su mezzi e misure organizzative apprestati per il funzionamento del servizio pubblico. Pertanto anche l'alterazione temporanea, incidente sulla mera regolarità del servizio stesso, purché oggettivamente apprezzabile, integra la fattispecie in esame.
L'interruzione ed il ritardo nel servizio derivarono non soltanto dal momentaneo abbandono dell'automezzo da parte del conducente, quanto anche dal tempo impiegato a rispondere alle provocazioni dell'avversario, a difendersi dall'aggressione di questi ed, infine, dall'inevitabile stato di debolezza conseguente alle lesioni subite dal conducente del mezzo pubblico.
Dal rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2009