Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità delle attività. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità in ordine al suddetto reato per il volontario posizionamento di una vettura al centro di un passaggio a livello, comportamento che determinava il temporaneo arresto di un treno in arrivo).
Commentario • 1
- 1. Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2008, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 02/12/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1565
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 024459/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RI N. IL 21/06/1969;
2) RA RI N. IL 31/01/1972;
avverso SENTENZA del 10/12/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
sentito il P.G. in persona del Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari confermava la condanna inflitta dal giudice di primo grado a ZE NR e ER ST per il reato di cui agli artt. 110 e 340 c.p., perché in concorso tra loro, dopo avere minacciato per futili motivi il casellante di un passaggio a livello, che li aveva invitati a spostare la vettura, ferma sui binari e liberare le rotaie, e successivamente deteriorato con una manovra di retromarcia della vettura medesima una catena posta a chiusura del passaggio a livello, fermando il mezzo a due metri dallo stesso passaggio a livello e ponendolo poi nuovamente al centro delle rotaie, determinavano il fermo temporaneo del treno in arrivo e quindi la interruzione di un pubblico servizio.
In motivazione il giudice del gravame, nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, riteneva irrilevanti alcune contraddizioni emerse nel racconto de casellante e della moglie in ordine al danneggiamento del gancio o della catena e alla posizione dell'auto sulle rotaie, in quanto non incidevano su elementi essenziali della sostanziale concorde versione del fatto, e condividendo il giudizio di responsabilità, espresso in prime cure, evidenziava come anche una interruzione temporanea fosse idonea ad integrare il reato contestato.
Contro tale decisione ricorrono gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori. Entrambi denunciano la nullità per violazione degli artt.161 e 171 c.p.p. della notifica del decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte di Appello, avvenuta non nel domicilio, originariamente eletto, ma nel domicilio indicato nell'istanza di gratuito patrocinio;
inoltre l'ZE l'erronea applicazione dell'art. 340 c.p., evidenziando che nel caso in esame l'interruzione del transito del treno aveva avuto una durata talmente limitata nel tempo, da non poter integrare l'elemento costitutivo del reato contestato;
il ER la violazione dell'art. 121 c.p.p. in riferimento alla mancata risposta alla memoria difensiva, nella quale si erano censurate le modalità, con le quali si era pervenuti alla identificazione del ER, nonché il vizio motivazionale in ordine alla rilevanza dell'interruzione.
Osserva il collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ed invero quanto alla prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, non assume rilievo la circostanza che, a margine della dichiarazione di elezione di domicilio, fatta dagli imputati, sia stata apposta l'annotazione che essa valeva ai soli fini dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio. L'art. 161 c.p.p. non consente parcellizzazioni degli effetti della dichiarazione di domicilio per questa o quella procedura incidentale nell'ambito di uno stesso procedimento. Del resto, ricevendo l'atto notificato ai propri assistiti, il difensore fiduciario ha implicitamente riconosciuto la sua qualità di domiciliatario, ne' gli imputati hanno dedotto di non essere stati informati dal difensore, limitandosi solo ad eccepire una irregolarità formale, che in ipotesi avrebbe determinato una nullità a regime intermedio, rimasta sanata dalla relativa mancata eccezione begli atti preliminari al dibattimento di appello ex art.182 c.p.p. (Cass. Sez. 6^ 21/11/05-15/3/06 n. 966 Rv. 233489; Sez. 1^
21/9-23/10/06 n. 35438 Rv. 234900). Analogamente la seconda censura, pure comune ai due ricorrenti, pone in discussione, senza allegare apprezzabili elementi in diritto, il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Sezione, e qui correttamente applicato, a mente del quale, il reato de quo è configurabile, anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio pubblico o di pubblica necessità siano temporaneamente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità dell'attività (ex multis Cass. Sez. 6^ 11/2-16/4/98 n. 4546 Rv. 211952). L'ultimo motivo, proposto dal solo ER, non è riconducibile a quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, in quanto con esso si censura la valutazione della prova in ordine alla identificazione dell'imputato, e l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sul punto, senza allegare nella stessa prospettazione del ricorso, concrete violazioni di legge (processuale o sostanziale) o vizi (carenza o manifesta illogicità, testualmente rilevabile) della motivazione.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009