Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2008, n. 334
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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Massime1

Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è configurabile anche se l'interruzione o il turbamento della regolarità dell'ufficio o del servizio siano temporalmente limitati e coinvolgano solamente un settore e non la totalità delle attività. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità in ordine al suddetto reato per il volontario posizionamento di una vettura al centro di un passaggio a livello, comportamento che determinava il temporaneo arresto di un treno in arrivo).

Commentario1

  • 1Interruzione servizio pubblico o pubblica necessità, prassi, irrilevanzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 novembre 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2008, n. 334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 334
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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