Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2002, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 14 16 /02 AULA "A 451 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILE O Consigliere R.G.N.05025/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 3737 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS Rep. ha pronunciato la seguente SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.23.10.2001 da S BA AL rapp.to e difeso dall'avv. Gabriella Del Rosso, presso la 27,quale elett.te domicilia in Roma, via G. G. Belli, n. giusta procura speciale a margine del ricorso, - ricorrente 4040
contro
QUADRIFOGLIO Consorzio di Igiene Urbana ed Ambientale dell'Area Fiorentina, in persona del suo Direttore e legale rapp.te, dott. ing. Riccardo Tenti, rapp.to e difeso 1 dagli avv.ti Cesare Pucci, del Foro di Firenze, e Mario Salerni, presso il quale ultimo elett.te domicilia in Roma, via ND Severo, n. 73, giusta determinazione del direttore n. 137 del 18 marzo 1999, agli atti, e come da procura speciale a margine del controricorso, - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 00383/98 R. G. n. 00316/98, notificata il 04 del 02/09.12.1998, gennaio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Mario Salerni per il Quadrifoglio;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00612 del 28 aprile/21 maggio 1998 il Pretore di Firenze, in accoglimento della domanda proposta da ND RB contro il Quadrifoglio - Consorzio di Igiene Urbana ed Ambientale dell'Area Fiorentina (in appresso Quadrifoglio), già Fiorentimbienti, dichiarava il diritto dello RB all'inquadramento nel 3° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti di Aziende Municipalizzate, in luogo п 2 dell'inquadramento nel secondo livello riconosciuto, con decorrenza I° gennaio 1993, e condannava il Quadrifoglio al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, con decorrenza 1° ottobre 1992, e al rimborso delle spese di lite. Il Tribunale di Firenze accoglieva l'appello Quadrifoglio e rigettava le domande dello del RB;
spese del doppio grado interamente compensate tra le parti. Osservava il Tribunale che le mansioni dello RB, titolare di patente di guida di categoria "C", addetto all'impianto-discarica di Certaldo, consistevano in verifiche estese ad interventi meccanici non semplici richiedenti specializzazione da officina e in attività di ausiliario rispetto ai compiti degli autisti deputati al controllo dei veicoli;
nello spostamento di mezzi richiedenti la patente di guida di categoria "C" sul piazzale per il lavaggio, e non la conduzione e la guida di essi;
in annotazioni di stretta conseguenza del suo compito non comportanti responsabilità amministrative, se non altro perché la capacità di ogni impianto di carburante era controllabile a monte dal settore amministrativo, autonomamente tenuto alla redazione dei modelli in uso per detta finalità. Tutto quanto, rilevava il Tribunale, esulava dalla declaratoriaancora 3 contrattuale del terzo livello richiesto, atteso che non sussisteva professionalità tecnica qualificata, autonomia di intervento gestita in apposita articolazione la partecipazione O il manutentiva dell'impianto senza dunque una destinazione diretto controllo di altri, e degli interventi alla separata competenza e non di mero supporto. Osservava, infine, il giudice di appello che la riconducibilità all'inquadramento in secondo livello super di alcune mansioni in eccedenza non previste per l'inquadramento in secondo livello (limitato spostamento uso di modulistica per di veicoli con patente "C", rifornimento di carburante con annotazione, intervento autonomo di pulizia e spurgo di impianti idrico-fognari, in quanto assimilabili alla misurazione e travaso di percolato svolto dal dipendente) non aveva valenza concreta atteso che tale inquadramento era stato riconosciuto allo BA poco tempo dopo l'inizio del servizio. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza lo RB con unico motivo di censura, articolato in due profili, e illustrato anche da successiva memoria. Il Quadrifoglio si è costituito con controricorso. Motivi della decisione l'unico motivo di ricorso lo RB denunzia Con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., anche n relazione agli artt. 2702 e 2706 C.C., nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: il secondo livello super, già previsto dal contratto collettivo del 1987, era stato escluso dal rinnovato contratto del 1991, applicabile alla fattispecie;
l'asserito riferimento al conseguimento dello RB del secondo livello super nella imminenza dell'assunzione, con riferimento a presunte affermazioni in tal senso di parte convenuta, era decisamente contrastato dal fatto che negli atti di causa non sussisteva elemento istruttorio in tal senso, essendosi introdotto e non contestato da parte avversa che il dipendente era solo ed esclusivamente inquadrato nel secondo livello;
proprio le attività degli addetti all'impianto-discarica, accertate dal Tribunale come espletate dallo RB, riconducevano, invece, alla declaratoria, e relative esemplificazioni, appartenente all'inquadramento nel terzo livello rivendicato;
d'altronde, il Tribunale aveva statuito su un presunto livello di inquadramento, non più sussistente, sicché la intera motivazione della sentenza doveva ritenersi fuorviata, essendosi in essa argomentato su un presupposto errato, e senza, cioè, che il giudice del riesame si fosse fatto carico di esaminare le risultanze istruttorie con il 5 M dovuto riferimento alla declaratoria, e relative esemplificazioni, di cui all'inquadramento richiesto. Il ricorso è infondato. - nel L'impianto motivo della sentenza impugnata rispetto, peraltro, dell'ormai consolidato indirizzo di secondo cui, ai fini del legittimità in tema, conseguimento automatico del superiore inquadramento per l'esercizio in concreto della relativa attività ai sensi dell'art. 2103 C.C. "nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e il tenore della normativa contrattuale" (Cass. 10.04.1999, n. 03528) si sviluppa attraverso la indicazione delle mansioni svolte dal dipendente e delle modalità di espletamento di esse, la indicazione delle declaratorie del secondo e del terzo livello secondo "la normativa di cui al contratto collettivo prodotta dall'odierno appellato" (e cioè dallo RB), e infine il raffronto delle dette mansioni con le declaratorie dei profili interessati. La conclusione, giudice di appello, eddecisamente affermata dal 6 ampiamente dallo stesso motivata, è che "le mansioni svolte dallo RB a soli tre mesi dall'assunzione a tempo indeterminato non corrispondono affatto a quelle pertinenti a quest'ultimo livello", e cioè al terzo livello rivendicato;
accerta ancora il Tribunale, successivamente e per mera completezza, la riconducibilità di esse ad un non meglio specificato secondo livello super, che non prende in considerazione perché già riconosciuto al dipendente. Orbene, nel ricorso in esame, prospettandosi un asserito errore della sentenza nel riferimento al contratto collettivo da applicarsi alla fattispecie (il giudice di appello avrebbe fatto riferimento ad un contratto collettivo precedente a quello del 1991), si lamenta una pretesa discrasia nel raffronto tra le mansioni svolte dal TI e la declaratoria del terzo livello prevista dall'asserito diverso contratto collettivo da applicare, nella quale ultima sarebbero confluite proprio le mansioni accertate e ricondotte dal giudice di appello all'inquadramento in secondo livello super. Orbene, a parte l'ovvia considerazione che questo Collegio non è stato messo in condizioni di verificare l'assunto difensivo di cui in ricorso (non si spiega a quale contratto collettivo avrebbe fatto riferimento il 7 Tribunale e che sarebbe diverso da quello indicato in sentenza come prodotto dall'appellato), ciò che assume valenza decisiva nella specie è che non si censura - ma non se ne indicano neanche vizi e motivi l'accertamento - del Tribunale della non riconducibilità delle mansioni in concreto svolte dallo RB, e analiticamente esaminate e valutate, alla declaratoria del terzo livello del contratto prodotto in giudizio a sostegno delle rivendicazioni azionate;
si afferma solo con l'approssimativa ed immotivata argomentazione, di cui sopra, che la declaratoria del terzo livello assunta dal Tribunale non sarebbe stata quella applicabile. Ed allora, non si è provato, ○ anche soloove contemporaneamente dedotto, che il giudice di appello in realtà aveva argomentato su un contratto mai prodotto in giudizio su contratto erroneamente dadall'appellato, ovvero quest'ultimo prodotto in giudizio, è evidente che tale mancanza, anche in considerazione dell'iter argomentativo percorso dal giudice di appello, ridimensiona la censura a mera generica critica, non assimilabile ad uno dei motivi del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.. Vuol dirsi, cioè, che, poiché l'accertamento del Tribunale si riferisce a determinate mansioni in concreto svolte dal TI e al raffronto di esse con "la normativa di cui al contratto collettivo prodotta dall'odierno appellato", 8 ogni censura sull'erroneo convincimento del giudice di merito, circa la dichiarata non riconducibilità delle accertate mansioni alla detta declaratoria, avrebbe dovuto necessariamente passare, o per un accertamento di mansioni diverse da quelle indicate in sentenza, o per una diversa normativa da applicare, il resto essendo evidentemente scevro da censura se correttamente e congruamente motivato. Dunque, poiché, nel caso di specie, si denunzia proprio, a fondamento della censura proposta, una diversa normativa applicabile, si sarebbe dovuto prospettare a questa Corte, e in termini assolutamente rigorosi, il momento e le modalità in cui il denunziato errore del giudice di merito si sarebbe verificato;
in mancanza di tali ulteriori prospettazioni, evidentemente, rimarrebbe soltanto la denunzia dell'errore di fatto, senza però gli elementi della decisività e quindi della sua rilevanza. La censura prospettata nel ricorso in esame non può dirsi, in tal senso, esauriente, non evidenziando essa se esisteva un precedente contratto, se tale contratto effettivamente prevedeva un secondo livello super e quali elementi differivano quest'ultimo dal secondo livello riconosciuto, se ad esso era sopravvenuto un diverso contratto, se quest'ultimo prevedeva effettivamente la esclusione del detto secondo livello super, e se effettivamente quest'ultimo risultava assorbito dal terzo 9 Я livello e in quali termini, se, infine, la declaratoria del terzo livello del nuovo contratto era effettivamente diversa da quella corrispondente el precedente (ai fini dell'esclusione di quanto accertato dal Tribunale), e se tale secondo contratto si applicava ratione temporis al caso di specie. Il ricorso, pertanto, è infondato, e va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C o rt e rigetta il ricorso;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Mapparelle Vincenzo Mileo insents th e Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4 FEB. 2002 EEG 'N 84-8-11 39DIT VIHⱭ A M oggi, E R OI LEV.THO ISNES IV OLLING O P IL CANCELLIEREсардери U R VSSVI VSIDS INTO VOI O L O N A I Z IC 'OTION IN VISOJNI VⱭ ELNISI 10